Zone Economiche Speciali: nuovi chiarimenti dalle Entrate sul Credito d’imposta beni strumentali

16 Febbraio 2023


Il Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Le Zone Economiche Speciali sono aree geografiche specifiche nel Mezzogiorno atte a configurarsi come “poli di crescita”. Ad oggi sono state istituite la ZES Abruzzo, la ZES Calabria, la ZES Campania, la ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, la ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, la ZES Sicilia Orientale, la ZES Sicilia Occidentale, la ZES Sardegna. L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZES è rinvenibile sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/.


L'articolo 5, comma 2 del D.L. 91/2017, in relazione agli investimenti realizzati nelle ZES ha riconosciuto il Credito d’imposta Mezzogiorno in misura potenziata, sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 100 milioni) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed immobili. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Credito d’imposta Mezzogiorno.


Il Credito d’imposta ZES si applica agli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale. La Legge di Bilancio 2023, all’articolo 1, comma 267, ha prorogato la misura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, con una dotazione per il 2023 pari a 65,2 milioni.


Nonostante il Credito d’imposta ZES sia attivo ormai da qualche anno, potendo essere richiesto già dal 2019, la disciplina incentivante non è immune da lacune normative che hanno ingenerato dubbi applicativi, ragion per cui Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta per fornire opportuni ragguagli, di cui si offre qui di seguito una panoramica.


AMMISSIBILITA’ DEGLI INVESTIMENTI NELLE PORZIONI INCLUSE DELLE PARTICELLE PARZIALMENTE INCLUSE

Con la risposta 132 del 23 gennaio 2023, Agenzia delle Entrate ha chiarito che la circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su «particelle parzialmente incluse» nell'area della ZES non è di per sé ostativa all'accesso al credito d'imposta in questione. Tuttavia, in relazione alle «particelle parzialmente incluse», in coerenza con la ratio delle disposizioni in esame che è quella di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché per l'insediamento di nuove imprese, anche attraverso una fiscalità di vantaggio e della stretta connessione con il territorio specifico di riferimento, devono ritenersi agevolabili esclusivamente quegli investimenti ''localizzati'', anche parzialmente, in strutture produttive ricadenti nelle porzioni di particelle incluse nella ZES. Qualora l'investimento agevolabile, dunque, sia realizzato da soggetti operanti su territorio parzialmente incluso in una ZES, il bonus qui in esame compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa ZES. Il contribuente ha l'onere di mantenere evidenza della quota di spese riferibile ai predetti interventi in termini di fatturazione o a mezzo di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che indichino gli importi riferibili alla porzione di intervento localizzata nella ZES (ossia, dell'investimento agevolabile) utilizzando in entrambe le ipotesi criteri oggettivi (elemento quest'ultimo la cui valutazione esula dall'ambito di applicazione dell'interpello) e, quindi, dimostrabili in sede di eventuale verifica da parte dell'amministrazione finanziaria.

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AMBITO SOGGETTO: AMMISSIBILITA’ DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI CONSULENZA

Con la risposta 145 del 23 gennaio 2023, invece, Agenzia delle Entrate ha chiarito che, considerato il riferimento generico  alle ''imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi'', quali destinatari del beneficio, e  tenuto conto che il riferimento alle categorie escluse dall'applicazione dell'agevolazione  è contenuto in un elenco tassativo (tra cui i settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione  e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo) nel quale non sono ricomprese  le imprese operanti nel settore della prestazione di servizi, si ritiene che la disciplina  agevolativa possa essere applicata, in linea generale ed astratta, anche alle società che,  come l'istante, operano nel settore dei servizi di consulenza.


TASSATIVITA’ DEI BENI AGEVOLABILI – ESCLUSIONE DEGLI INVESTIMENTI CLASSIFICATI COME “MIGLIORIE SU BENI DI TERZI”

Nella citata risposta, Agenzia ha ribadito che sono considerati agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto di ''macchinari, impianti  e attrezzature varie''. Al  fine di individuare la tipologia di beni agevolabili, pertanto,  occorre  fare  riferimento  alla  corretta  classificazione  degli  stessi in  bilancio,  secondo  quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili. Secondo quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile, le immobilizzazioni  materiali, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale,  comprendono, tra l'altro, la voce 2) ''Impianti e macchinario'' e la voce 3) ''Attrezzature  industriali e commerciali''. Pertanto, secondo Agenzia delle Entrate, i  beni  che  sotto  un  profilo  oggettivo  rientrano  nella  predetta  classificazione,  ma che, per situazioni di fatto, debbino essere classificati come ''Migliorie su beni di  terzi'' (e.g. installazioni di impianti su un immobile in locazione) non sono agevolabili, in quanto restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio  diverse da quelle sopra descritte, richiamate espressamente nella norma agevolativa.


REQUISITO DELLA NOVITA’ ANCHE PER GLI IMMOBILI

Con una risposta ad interpello non pubblica di cui la scrivente è a conoscenza, la Direzione Centrale Piccole e medie imprese di Agenzia delle Entrate è intervenuta con riferimento all’agevolabilità degli immobili. Al riguardo, si ricorda che:

  • nella versione in vigore dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022, la disciplina disponeva che: «[i]n relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo  articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti»;
  • con effetti a decorrere dal 1° maggio 2022 fino  al  31  dicembre 2023, invece: «Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali  agli investimenti».

Secondo Agenzia delle Entrate, devono  ritenersi  validi,  in  quanto  compatibili,  i  chiarimenti  forniti  con  la  circolare  n.  34/E  del  3  agosto  2016,  secondo  la  quale  «il credito di imposta riguarda gli  investimenti  in  beni  strumentali  ''nuovi''.  Conseguentemente,  l'agevolazione  non  spetta  per  gli  investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati». Pertanto, si ritiene che il requisito della novità in parola, in quanto compatibile  con  le  previsioni  del  credito d'imposta ZES  e  dei  suoi  ulteriori  requisiti,  debba  caratterizzare anche  gli immobili  strumentali acquisiti  o  realizzati  per  beneficiare  del  predetto credito d'imposta ZES. A  ciò  va  aggiunto  che,  in  caso  di  ampliamento  di  beni  immobili  non  dotati  del  requisito  della novità,  il  beneficio  fiscale  spetta limitatamente  alle  spese  sostenute per detto ampliamento, alla luce del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,  all'articolo  3,  lettera  e.1),  considera  come  ''interventi  di   nuova costruzione''  (quindi,  di  fatto,  dotati  del  predetto  requisito  della  novità), anche  «l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente». Invece, in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati  del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese  di acquisizione dell'immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

NOZIONE DI “STRUTTURA PRODUTTIVA” NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Da ultimo si segnala che la risposta 133 di Agenzia delle Entrate del 23 gennaio reca l’ufficiale revoca della risposta all'interpello n. 68 del 2022 che – come già avevamo avuto modo di commentare (al riguardo, si rinvia al link: https://www.warranthub.it/newsletter/bonus-beni-strumentali-sud-sisma-zes-le-novita/) risultava non coerente con le precedenti indicazioni di prassi di Agenzia, segnatamente con la risoluzione 222/2009 e con la circolare 34/2016.

La revoca è imputabile al provvido intervento della Direzione Generale  per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali ­Divisione del del Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy). La Direzione Generale ha ritenuto ammissibili  gli investimenti effettuati nelle singole strutture produttive in cui la Società ha realizzato gli impianti BTS (antenne), precisando, in particolare, che la fattispecie delle BTS (Base Transceiver Station) è riconducibile al concetto di  ''struttura produttiva'', nell’ambito di strutture organizzative articolate ''a rete'' ­ quali quelle relative alle imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ­, fondate sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni. Di conseguenza, gli investimenti effettuati per garantire il collegamento tramite posa di fibra ottica e antenne/BTS (Base Transceiver Station) sono riconducibili alla nozione di beni strumentali destinati ad autonome strutture produttive e risultano ammissibili al credito d'imposta.


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