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Bonus beni strumentali SUD-SISMA-ZES: le novità
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto dal 1° gennaio 2016 il cd CREDITO D’IMPOSTA SUD, in regime di esenzione, per l’acquisto di beni strumentali nuovi dedicato alle strutture produttive del Mezzogiorno (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise). In virtù di successive proroghe, il bonus si applica sino al 31 dicembre 2022.
L’incentivo è stato esteso, dall'articolo 18-quater del D.L. 8/2017, anche agli investimenti realizzati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016. Il credito d’imposta SISMA opera per investimenti avviati e realizzati dal 7 aprile 2018 sino al 31 dicembre 2021, in virtù dell’ultima proroga.
L'articolo 5, comma 2 del D.L. 91/2017, in relazione agli investimenti realizzati nelle zone economiche speciali (ZES) ha riconosciuto il bonus in misura potenziata (cd Credito d’imposta ZES). L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZES è rinvenibile sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/. Il Credito d’imposta ZES si applica agli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale ed entro il 31 dicembre 2022.
L’accesso al regime è condizionato ad una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, chiamata ad autorizzare la fruizione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dall’anno di effettuazione dell’investimento, decorsi 5 giorni dall’autorizzazione alla fruizione, previo sostenimento del costo agevolato. Si auspica un tempestivo aggiornamento della modulistica, così da consentire la compilazione dell’istanza anche per l’ultimo anno di vigenza di ciascuno dei tre bonus.
Qui di seguito si delineerà la disciplina incentivante, dando evidenza dei più recenti interventi normativi e di prassi.
SOGGETTI BENEFICIARI. L’incentivo si applica ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
Sono escluse le imprese in difficoltà; le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche e nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo nonché, per il CREDITO D’IMPOSTA SISMA e per il CREDITO D’IMPOSTA ZES, nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.
Per il CREDITO D’IMPOSTA SUD, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
AGEVOLAZIONE Per gli investimenti sino al 28/2/2017 eleggibili al CREDITO D’IMPOSTA SUD. Per gli investimenti sino al 28/2/2017, per tutte le Regioni, l’agevolazione spetta nei limiti del 10% per le grandi imprese; del 15% per le medie imprese; del 20% per le piccole imprese.Tali aliquote si applicano a massimali di costo per progetto di investimento pari a 1,5 milioni per le piccole imprese; 5 milioni di Euro per le imprese medie; 15 milioni di Euro per le grandi imprese.Le aliquote agevolative operano sull’ammontare dell’investimento netto: l’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta, relativi alle medesime categorie di beni da agevolare appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. E’ consentita, invece, la cumulabilità con misure generali, quali il super ammortamento e con l’iperammortamento.
AGEVOLAZIONE Per gli investimenti SUCCESSIVI al 28/2/2017 eleggibili al CREDITO D’IMPOSTA SUD, SISMA, ZES. Per le Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. a) del TFUE (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna e dal 2022 Molise), nonché per i comuni ammissibili al CREDITO D’IMPOSTA SISMA, l'intensità massima dell'aiuto è del 25% per le grandi imprese; del 35% per le imprese di medie dimensioni; del 45% per le piccole imprese.
Per i comuni delle Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. c) del TFUE (tra cui Abruzzo e sino al 2021, Molise), l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è prevista al 10% per le grandi imprese; al 20% per le imprese di medie dimensioni; ed al 30% per le piccole imprese.
La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta sulla disciplina del CREDITO D’IMPOSTA SUD, al fine di adeguare per il 2022 l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente alla regione Molise, l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione previgente. Più nel dettaglio, occorrerà fare riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 quanto alle intensità incentivanti (sino al 45% per le Regioni meno sviluppate e sino al 30% per le Regioni in transizione) e alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 quanto alle zone eleggibili, ossia le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L’Abruzzo rimane, pertanto, l’unica Regione in transizione ammissibile solo parzialmente.
Le aliquote agevolative si applicano a massimali di costo per progetto di investimento per il CREDITO D’IMPOSTA SUD e per il CREDITO D’IMPOSTA SISMA pari a 3 milioni di Euro per le piccole imprese; 10 milioni di Euro per le imprese medie e 15 milioni di Euro per le grandi imprese.
Per il CREDITO D’IMPOSTA ZES, il limite massimo per ciascun progetto d’investimento, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, è di 50 milioni di euro per gli investimenti realizzati entro il 31 maggio 2021 e di 100 milioni di euro per gli investimenti realizzati dal 1° giugno 2021
Il calcolo dell'agevolazione, riferito al costo complessivo dei beni acquisiti, non è più considerato al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta, bensì al lordo.
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Il CREDITO D’IMPOSTA SUD e ZES è cumulabile con aiuti de minimis o altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, nei limiti dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento. E’ consentita la cumulabilità del CREDITO D’IMPOSTA SUD, ZES e SISMA con misure generali, quali il super ammortamento, l’iperammortamento ed il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 o ordinari, nei limiti del costo sostenuto.
L’agevolazione ha da sempre trovato applicazione in regime di esenzione, ai sensi
dell’articolo 14 del Regolamento 651/2014. Esclusivamente per il CREDITO D’IMPOSTA SISMA 2021 il
Decreto Recovery, in virtù delle modifiche introdotte in sede di conversione (art. 43-ter D.L. 152/2021 convertito con L. 233/2021), ha previsto l’applicazione del Temporary Framework,
ovviando così alle difficoltà riscontrate in sede comunitaria circa il rinnovo della misura nella tradizionale veste.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI. L’agevolazione riguarda macchinari, attrezzature, impianti (voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo dello stato patrimoniale) strumentali nuovi.
Solo per il CREDITO D’IMPOSTA ZES sono agevolabili anche gli immobili strumentali, a decorrere dal 1° giugno 2021.
Sono agevolabili investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, quale: la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (Abruzzo e, sino al 2021, Molise) nonché nei comuni agevolabili ai fini del CREDITO D’IMPOSTA SISMA, gli aiuti possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale e alle grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.
AGENZIA DELLE ENTRATE: NOVITA’ PER LE TELECOMUNICAZIONI. Con le recenti risposte 68 e 69 del 3 febbraio u.s., Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa la nozione di “struttura produttiva”, in particolare per quanto concerne le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni.
Nell’ambito della prassi ormai consolidata, è stato chiarito che si configura quale “struttura produttiva”, a fini agevolativi, anche un’autonoma diramazione territoriale dell’azienda o una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.
Per le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni, il tema fu già affrontato con la risoluzione 222 del 2009 di Agenzia delle Entrate. La risoluzione ha avuto ad oggetto gli “apparati di rete radio”, come “apparati della rete di telefonia mobile e di accesso radio dislocati in maniera capillare sul territorio che forniscono la copertura radioelettrica e che permettono ai terminali mobili (…) di connettersi alla rete” e gli “apparati di rete fissa”, che raggruppano “macchine tra loro diverse, ma che hanno in comune la funzione di essere un elemento di raccolta del traffico gestito dalla rete radio”. Nel 2009 Agenzia delle Entrate ha concluso che la Società istante deve considerare come unica struttura produttiva l’insieme degli “apparati di rete radio” e degli “apparati di rete fissa” appartenenti al medesimo processo produttivo ed insistenti nel territorio di ciascun comune delle “aree svantaggiate”.
Secondo Agenzia delle Entrate nel 2009, un’impresa avrà tante strutture produttive quanti sono i comuni in cui la stessa esercita, per mezzo delle proprie diramazioni, l’attività economica riferibile al medesimo processo produttivo. Nell’ipotesi particolare che una singola autonoma diramazione territoriale dell’azienda sia l’unica “presenza” dell’impresa sul territorio comunale, risultano integrati i presupposti per considerarla come un’autonoma struttura produttiva. In via generale, si evidenzia che per individuare la “struttura produttiva” occorre valutare se le unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato, siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo (le predette “strutture” possono essere rappresentate, ad esempio, da depositi, punti vendita, uffici di rappresentanza, showroom, singoli impianti, magazzini di stoccaggio, etc.).
Peraltro, che la risoluzione 222/2009 (pubblicata in costanza del Credito d’imposta disciplinato dalla Legge finanziaria 2007) sia applicabile anche ai fini del vigente CREDITO D’IMPOSTA SUD è comprovato dalla circostanza che la circolare 34/E di Agenzia delle Entrate del 2016, di commento all’attuale CREDITO D’IMPOSTA SUD, richiami la risoluzione 222/2009 di Agenzia delle Entrate, proprio per delineare la nozione di “struttura produttiva”.
Agenzia delle Entrate, lo scorso 3 febbraio ha fornito indicazioni che sembrano, tuttavia, differenti da quelle rese nel 2009 e richiamate nel 2016. Con la risposta 68/2022, Agenzia ha negato il beneficio all’istante, ritenendo che la "sede Operativa Sud", pur se localizzata in una delle regioni ammissibili al credito d'imposta, non sia qualificabile come "struttura produttiva" autonoma, in quanto risulta svolgere esclusivamente "funzioni di coordinamento" che fanno parte integrante del medesimo "processo produttivo" - finalizzato alla fornitura dei sevizi di telecomunicazione - svolto su scala nazionale dalla società, con sede al di fuori delle aree ammissibili. Con la risposta 69/2022, Agenzia ha escluso l’accesso all’incentivo per l’istante in quanto le relative sedi operative aziendali nel Mezzogiorno, nella loro funzione di "nodi di accesso alla rete" in cui si svolge solo una parte, per quanto importante, del processo di fornitura dei servizi di telecomunicazione, non rappresentano un’"autonoma diramazione territoriale" dell'azienda, dotata di autonomia decisionale e organizzativa, ma sono parte integrante del medesimo "processo produttivo" espletato dai sistemi centralizzati. Per Agenzia è dirimente che i siti tecnici oggetto dell’istanza, svolgano solo alcune delle funzioni principali che caratterizzano l'operatività dei sistemi di telecomunicazioni e siano correlati, tramite uno "stretto vincolo di connessione funzionale", con strutture produttive centrali, ubicate in aree non ammissibili all’Agevolazione.
Si auspica, pertanto, un tempestivo coordinamento tra le ultime risposte di Agenzia delle Entrate e la risoluzione 222/2009, al fine di non penalizzare le imprese che si sono affidate alle precedenti indicazioni di prassi.
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