Nuovo “iper-ammortamento”: istruzioni per l’uso del credito d’imposta per beni strumentali

24 Febbraio 2020

Lo scorso 17 gennaio (GU Serie Generale n.13 del 17-01-2020 - Suppl. Ordinario n. 3) è stato ripubblicato il testo della Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), corredato delle relative note. 

La formulazione del testo in alcuni punti è stata inopinatamente rivista. In particolare, è stato rivisitato il comma 195 dell’articolo 1, relativo ad alcuni degli adempimenti relativi al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali che, dal 1° gennaio 2020, ha sostituito il super e l’iper-ammortamento.  

Si ripercorrono qui di seguito i principali oneri adempimentali a carico delle imprese che intendono accedere al beneficio del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, specificando che non trovano applicazione, invece, per gli investimenti oggetto della disciplina dei previgenti super ed iper-ammortamento. 

CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E “FATTURA PARLANTE”. Il comma 195 esordisce specificando che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Nell’ambito del testo ripubblicato a gennaio è indicato che “A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni del presente articolo”. Il testo normativo della Legge di Bilancio pubblicato precedentemente sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 (GU Serie Generale n.304 - Suppl. Ordinario n. 45) specificava invece che “le fatture e gli altri documenti relativi  all'acquisizione dei beni  agevolati  devono  contenere  l'espresso  riferimento  alle disposizioni dei commi da 184 a 194.” 

Al di là dell’inattesa discrepanza testuale, emerge univocamente che è necessaria l’indicazione della disposizione agevolativa, sia nelle fatture che negli «altri documenti relativi all’acquisizione dei beni». Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari”, compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro, che quelli materiali e immateriali 4.0. Nella sua apparente semplicità, tale disposizione reca con sé numerosi nodi irrisolti

Più nel dettaglio, non emerge chiaramente e univocamente quali siano “gli altri documenti” relativi all’acquisizione dei beni, né il livello di precisione richiesta nell’indicazione della norma di riferimento. L’adempimento sarebbe semplificato dalla possibilità di ricorrere ad un’unica indicazione cumulativa per tutte le ipotesi agevolabili in virtù del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - ossia per i beni materiali ordinari o quelli materiali 4.0 o  quelli immateriali 4.0. Non è da escludersi che sia possibile ritenere l’adempimento assolto anche indirettamente per rimando (ad esempio se nel contratto vi sono i riferimenti normativi della disciplina agevolativa e la documentazione ulteriore relativa all’acquisizione del bene richiama il contratto). Il Sole 24 Ore (10 febbraio 2020) al riguardo specifica che “Per la fattura la norma pone invece una richiesta esplicita, per cui è da ritenere che su tale documento l’indicazione debba essere sempre specifica e mai per richiamo al contratto.”

Nuovo “iper-ammortamento”: istruzioni per l’uso del credito d’imposta per beni strumentali

La più autorevole dottrina ha sollevato dubbi anche in relazione agli effetti della mancata indicazione dei riferimenti normativi. Dal testo normativo non appare chiaro, infatti, se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio. A stretto rigore, solo la mancata conservazione della “documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili” comporta la revoca del beneficio; tuttavia non può escludersi che l’omessa indicazione dei riferimenti normativi non determini la decadenza, in quanto tale adempimento è correlato agli obblighi di conservazione documentale. Come riportato da Eutekne (13 gennaio 2020 Bonus investimenti in beni strumentali con apposita indicazione in fattura)  “un approccio flessibile appare ragionevole, tenuto conto: […] che rimane pur sempre valido il principio contenuto nell’art. 3 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone di non prevedere adempimenti a carico dei contribuenti nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore delle leggi che li istituiscono, per cui una lettura estensiva della disposizione potrebbe autorizzare da parte dell’Amministrazione un periodo di tolleranza.” 

Auspicando l’introduzione di un periodo di tolleranza, non è ad oggi scontato quali correttivi possano essere adottati in caso di mancata indicazione dei riferimenti normativi. È possibile infatti che, subito dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, siano stati emessi documenti privi delle indicazioni richieste. Per quanto riguarda gli “altri documenti” di acquisto è possibile intervenire con addenda che sanino eventuali mancanze. Più complessa è, invece, la gestione della fatturazione elettronica. Ci si interroga circa la possibilità di stornare la fattura (nota di credito elettronica) con nuova emissione contenente l’indicazione completa da parte del fornitore.  Nell’ambito di Telefisco 2020, tra le risposte degli esperti di Il Sole 24 Ore, è stato tuttavia segnalato che “La fattispecie non rientra nella casistica di cui all’articolo 26 del Dpr 633/1972, per poter procedere con lo storno della fattura emessa in maniera incompleta mediante l’emissione di una nota di variazione e la riemissione della fattura in maniera corretta.” E’ unanime l’auspicio di un tempestivo intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria. 


COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. Il comma 191 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 esplicita che, al  solo  fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di  acquisire le informazioni necessarie per valutare  l'andamento, la diffusione e l'efficacia del credito d’imposta per investimenti in beni (materiali ed immateriali) 4.0, le imprese che si avvalgono di tali  misure  effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Tale comunicazione, che non riguarda i beni ordinari non 4.0, è prevista anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184: sostenere  più  efficacemente  il  processo  di transizione digitale delle imprese, la spesa  privata  in  ricerca  e sviluppo   e   in   innovazione   tecnologica,   anche    nell'ambito dell'economia  circolare  e  della   sostenibilità   ambientale,   e l’accrescimento delle  competenze  nelle   materie   connesse   alle tecnologie  abilitanti  il  processo  di  transizione  tecnologica  e digitale,  nonché di  razionalizzare  e  stabilizzare   il   quadro agevolativo di riferimento in  un  orizzonte  temporale  pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. 
Dalle finalità citate, appare chiaro che non si tratta di un click day, né la comunicazione dovrebbe essere prevista a pena di decadenza.

Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello  sviluppo  economico  saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della  comunicazione  in  relazione  a  ciascun   periodo   d'imposta agevolabile.

PERIZIA. In relazione agli investimenti 4.0 (materiali ed immateriali), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere  adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La previgente disciplina agevolativa prevedeva invece una perizia tecnica giurata e non semplice, per beni con costo unitario superiore a 500.000 euro. Tali vincoli permangono per gli investimenti che non sono soggetti alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, ma ricadono nell’ambito dell’ “iper-ammortamento”.

RISPETTO DELLE REGOLE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO; REGOLARITA’ NEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI; ASSENZA DI SANZIONI INTERDITTIVE EX D.LGS 231/2001; ASSENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI
Il comma 186 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 specifica che sono escluse le imprese in stato di liquidazione  volontaria,  fallimento, liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  preventivo   senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  dal  codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali  o  che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di  tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di  sanzioni interdittive  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,   del   decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Come noto, il D.lgs 231/01 stabilisce la responsabilità degli enti in caso di commissione di reati da parte delle proprie figure apicali senza che siano state adottate misure di vigilanza e di controllo. Rimane dubbio come debbano essere trattati i casi in cui la sanzione interdittiva interessi anni diversi da quelli in cui l’impresa beneficia del credito di imposta, quindi anni antecedenti o anni successivi. Al riguardo, secondo Il Sole 24 Ore (17 gennaio 2020) “sembrerebbe quindi che oltre alla irrilevanza del tipo di sanzione  [...] (come abbiamo visto sopra) si voglia fare riferimento anche all’irrilevanza della sua durata”.

Per le imprese ammesse al  credito d'imposta,  la  fruizione  del  beneficio   spettante   è   comunque subordinata  alla  condizione  del  rispetto  delle  normative  sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun  settore  e  al corretto adempimento degli  obblighi  di  versamento  dei  contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 



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