Da super ed iper-ammortamento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

3 Dicembre 2019

Se il Disegno di Legge di Bilancio 2020 approvato lo scorso 15 ottobre proroga, per il solo 2020, il super-ammortamento e l’iper-ammortamento alle vigenti condizioni, in attesa di un restyling più strutturato del Piano Impresa 4.0, il Ministero dello Sviluppo Economico Patuanelli sta tentando di anticipare tali profonde revisioni

Il testo della manovra 2020 è ancora in evoluzione, ma la posizione ministeriale illustrata nell’ambito del tavolo Transizione 4.0 dello scorso 12 novembre e nell’audizione in Senato il 26  novembre u.s. è ormai chiara. 

Come indicato dal Ministro Patuanelli, mentre le edizioni 2016/2019 del Piano Industria 4.0/Impresa 4.0 erano orientate, soprattutto, al rinnovamento di macchinari obsoleti e poco performanti, sia in un’ottica di mera sostituzione (super-ammortamento), sia di innovazione attraverso l’acquisizione di beni tecnologicamente avanzati 4.0 (iper-ammortamento), “la nuova edizione intende confermare tali obiettivi, ma punterà a introdurne ulteriori due più ambiziosi assicurando un extra vantaggio fiscale a investimenti che concorrono a: favorire i processi di trasformazione tecnologica necessari alla transizione ecologica e in linea con i principi dell’economia circolare e decarbonizzazione stabiliti dall’Unione Europea; massimizzare i benefici dell’industria 4.0 attraverso la realizzazione di architetture informative e piattaforme che consentano un’integrazione dei beni materiali e immateriali, vero nodo centrale nello sviluppo di soluzioni di sistema in grado di sostenere una trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa”.

Il Ministro Patuanelli ritiene prioritario un ampliamento della platea dei beneficiari (stimando un + 40% grazie all’importante riassetto proposto, a favore anche delle aziende di minor dimensione che possono essere incapienti per un utilizzo immediato dei maxi-ammortamenti, a favore delle aziende agricole o di chi opera in regime forfettario), attraverso una razionalizzazione delle misure che verterà su un credito d’imposta a intensità crescente, fruibile in 5 anni, compensabile già a partire da gennaio dell’anno successivo all’investimento. Secondo il Ministero questo rappresenterebbe una rilevante velocizzazione rispetto al sistema attuale, correlato all’applicazione dei coefficienti di ammortamento che determinano una fruizione media superiore a 5 anni.

Ad avviso del Ministro, l’”effetto doping” ingenerato dai maxi ammortamenti è ormai esaurito. Occorre fornire nuova linfa all’economia con un più efficace set incentivante. 

Significativa è l’analisi effettuata dal Ministro sui risultati di super ed iper-ammortamento, con riferimento all’anno fiscale 2017: 

GLI INVESTIMENTI:
• 10 miliardi euro di investimenti eleggibili all’iper-ammortamento sui beni materiali;
• 3,3 miliardi di investimenti eleggibili al super-ammortamento sui beni immateriali.

LA PLATEA:
• oltre 1 milione di imprese per il super-ammortamento sui beni immateriali;
• 15.000 imprese per l’iper-ammortamento sui beni materiali. La misura ha agevolato in prevalenza (64%) gli investimenti delle imprese di medio-grande dimensione. 95 sono le imprese con investimenti superiori a 10 milioni di euro e 35 con investimenti superiori a 20 milioni di euro;
• 43.000 imprese per il super-ammortamento sui beni immateriali.


La trasformazione dell’iper-ammortamento sui beni materiali di cui all’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) in credito d’imposta, secondo le intenzioni ministeriali, dovrebbe avvenire alle seguenti condizioni:

-   Investimenti sino a 2,5 milioni di euro: Credito d’imposta del 40% fruibile in 5 anni (pari ad un beneficio annuo dell’8%)
-    Investimenti per la parte eccedente i 2,5 milioni di euro sino a 10 milioni: Credito d’imposta del 20% fruibile in 5 anni (pari ad un beneficio annuo dall’8% al 5%)
-  Investimenti eccedenti i 10 milioni: non agevolabili

Rispetto al vigente iper-ammortamento viene annullato il beneficio per gli investimenti tra i 10 ed i 20 milioni. 
Se l’ipotesi ministeriale fosse confermata, le imprese che realizzeranno investimenti nel 2020 e non hanno esaurito il plafond nel 2019 avrebbero convenienza a “prenotare” l’attuale disciplina, tramite un ordine accettato dal venditore ed il pagamento di un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2019. D’altro canto, nel caso in cui l’attuale versione del testo del Disegno di Legge di Bilancio 2020 non venisse modificato e si procedesse alla proroga a scaglioni come nella vigente veste dell’incentivo (270% sino a 2,5 milioni, 200% sino a 10 milioni, 150% sino  a 20 milioni), il test di convenienza dovrebbe essere svolto in maniera differente, in relazione alla capienza degli scaglioni. Non rimane che attendere la più compiuta definizione della Manovra per programmare conseguentemente gli investimenti.

Le due aliquote (40% e 20%) sono lievemente inferiori all’intensità dell’incentivo attuale: il credito d’imposta al 40% sostituirebbe l’iper-ammortamento al 270%, pari al 40,8% dell’investimento, mentre l’aliquota al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni corrisponde all’attuale incentivo al 200%, pari al 24% del costo del bene.

La proposta dello Sviluppo Economico sul super-ammortamento sui beni immateriali di cui all’Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), svincola l’agevolazione dall’acquisto e dalla fruizione dell’iper-ammortamento sui beni dell’Allegato A e si articola come segue: 
-  Investimenti sino a 500.000 euro: Credito d’imposta del 15% fruibile in 5 anni (beneficio fiscale annuale del 3%)
-  Investimenti eccedenti i 500.000 euro: non agevolabili
Attualmente questi investimenti sono eleggibili al super-ammortamento al 140%, pari al 9,6% del costo di acquisizione. Da un lato, pertanto, si introduce un limite di spesa prima non previsto, dall’altro si aumenta sensibilmente il beneficio e si rende indipendente dall’iper-ammortamento. 

In merito al super-ammortamento sui beni materiali, invece, il Ministro Patuanelli propone un incentivo così modulato:
-  Investimenti sino a 2 milioni di euro: Credito d’imposta del 6% fruibile in 5 anni (beneficio fiscale annuale dell’1,2%)
-  Investimenti eccedenti i 2 milioni: non agevolabili
Il beneficio è, dunque, meno vantaggioso rispetto alla vigente versione, che vale il 7,2% dell’investimento ed ha un limite di utilizzo di 2,5 milioni.

I feedback delle imprese sembrano positivi, anche se rimane centrale il nodo delle coperture finanziarie; inoltre, un addio improvviso a strumenti ormai consolidati come super ed iper-ammortamento in favore di un nuovo pacchetto di incentivi, basati sul meccanismo del credito d’imposta, ingenera qualche resistenza da parte di chi teme di doversi imbattere in nuove difficoltà applicative. 

La proposta di Patuanelli è in valutazione anche in Parlamento, dove è giunto (tra le altre proposte emendative sul Piano Impresa 4.0) un emendamento proposto da L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Di Girolamo, Puglia, Bottici, Botto (22.1) che formalizza (almeno in parte) i desiderata ministeriali nell’ambito di un “Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali”.

Tra gli aspetti maggiormente rilevanti, si segnala la previsione di una preventiva autorizzazione alla fruizione da parte di Agenzia delle Entrate nonché l’obbligatorietà di una perizia per gli investimenti superiori a 150.000 euro, laddove ora vi è il limite di 500.000 euro.


<< PERIODO DI VIGENZA  (comma 1) – Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale ''Impresa 4.0'' finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Nonostante l’intento sia quello di dare al Piano un respiro almeno triennale, il comma 1 sembra contemplare solo il 2020. Le esigenze di copertura finanziaria possono essere state, in ultima istanza, determinanti, anche se il giudizio sul nuovo sistema è stato positivo proprio per la pluriennalità. “Se il rinnovo deve essere annuale perché le risorse non permettono di fare di più – chiosa Mariotti di UCIMU – sarebbe meglio non cambiare niente, almeno per quest’anno, e discuterne subito all’inizio del prossimo anno perché già il far comprendere alle aziende cos’erano l’iper ammortamento e il super ammortamento non è stato una cosa semplicissima”.


BENEFICIARI (comma 2)- Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
(comma 9) Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.


BENI MATERIALI AGEVOLABILI (comma 3) - Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione:
            a) dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
            b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;
            c) dei fabbricati e delle costruzioni;
            d) dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
            e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all'articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.


INTENSITA’ AGEVOLATIVA (commi 4-6) 
        4. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
        5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge il dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.
        6. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloudcomputing, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili.


FRUIZIONE (comma 7) - Il credito d'imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio perle successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale Sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.


CESSIONE O DELOCALIZZAZIONE (comma 8) -  Se, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.


        
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI (comma 10) - Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d'imposta, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. >>

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