Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Modello Redditi 2023

25 Ottobre 2023


In vista dell’approssimarsi della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022, ossia il 30 novembre 2023 (quanto meno per la generalità delle imprese aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare), con riferimento agli adempimenti dichiarativi relativi al Credito d’imposta per investimenti strumentali, è opportuno prestare particolare attenzione alle novità introdotte nel Modello Redditi 2023.

Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi - che si ricorda consistere, in sostanza, nell’indicazione del Credito di imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui è maturato, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo - si osserva che la disciplina non prevede l’indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione. Dal suddetto adempimento, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta né quello a partire è possibile la sua fruizione. Ad ogni buon conto suggeriamo la più ampia osservanza dell’adempimento in parola.


L’INCENTIVO DI RIFERIMENTO

Si ricorda che il Credito d’imposta per investimenti strumentali, dal 2020 erede di super e iper-ammortamento, è stato soggetto a frequenti restyling. Qui di seguito si rappresenta il flusso incentivante aggiornato.


Nel QUADRO RU del Modello Redditi 2023, l’onere dichiarativo è differenziato in ragione dello specifico “regime” applicabile agli investimenti, che è correlato esclusivamente alla competenza fiscale dell’investimento ex art. 109 TUIR e ad eventuali prenotazioni (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconto almeno del 20%), a nulla rilevando la data di interconnessione o di entrata in funzione, a differenza di iper-ammortamento e superammortamento. A fronte di investimenti ricadenti in pregressi regimi agevolativi, è opportuno pertanto presentare una dichiarazione integrativa a precedenti modelli dichiarativi.


Per ciascuna fattispecie agevolabile relativa al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2022 va compilato un distinto modulo della sezione I, utilizzando i seguenti codici credito, nel rigo RU1:

  • “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1055, legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016) effettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6935”.
  • “2L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all’art. 1, comma 1057 e/o 1057-bis, legge n. 178/2020 a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016). Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6936”.
  • “3L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016). Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6937”.



IL BENEFICIO

Ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del Credito d’imposta previsti dalla legge, anche i dati degli investimenti effettuati oltre il termine del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. A tal fine, nel rigo RU5 va indicato: 

  • nella colonna 1, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione; 
  • nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il credito 3L per i beni immateriali 4.0) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della dichiarazione);
  • nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.



Nel rigo RU6, va indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1.



Nel rigo RU12, colonna 2, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU7, RU9, colonne 1 e 2, RU10 e RU11. 
La casella 1 va barrata qualora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d’imposta (ad esempio, in caso di revoca o di decadenza), l’importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, la colonna 2 può non essere compilata oppure può essere indicato un importo inferiore all’ammontare residuo. 


I COSTI

Nel rigo RU130, vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. In particolare, vanno compilate: 

  • le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti in beni ordinari non 4.0 di cui al comma 1055. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
  • la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui al comma 1057 e/o 1057-bis
  • la colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”; 
  • la colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”; 
  • la colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»"; 
  • la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui al comma 1058.


Nel rigo RU140 vanno indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il credito 3L per i beni immateriali 4.0) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto. In particolare, nei predetti righi vanno compilate:

  • le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti in beni ordinari non 4.0 di cui al comma 1055. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
  • la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui al comma 1057 e/o 1057-bis; 
  • la colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”; 
  • la colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”; 
  • la colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”; 
  • la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti beni immateriali 4.0 di cui al comma 1058.


RETTIFICHE AL MODELLO REDDITI 2022 – INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2021

I contribuenti che hanno compilato nel modello REDDITI 2022 il rigo RU140 e devono rettificare gli importi ivi esposti per eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del predetto modello ed entro il 31 dicembre 2022 sono tenuti a compilare il rigo RU141 indicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione dei predetti importi. Inoltre, nelle colonne da 6 a 8 vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello REDDITI 2022. Tale importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12. Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica viene operata mediante presentazione di una dichiarazione modello REDDITI 2022 integrativa.


LE INFORMAZIONI SUI CREDITI D’IMPOSTA 2020, 2021 E 2022: TITOLARE EFFETTIVO E CUMULO



1. TITOLARE EFFETTIVO

Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nel rigo RU150 sono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi. Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022, con i rispettivi codici tributo di riferimento. In particolare, i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è necessario compilare il rigo RU150, indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica: – i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito; – il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita; – il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica; – i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).


2. CUMULO

Al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando: 

  • in colonna 1, il codice del credito d’imposta; 
  • in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati; 
  • in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita. 


LE INFORMAZIONI SUL CREDITO D’IMPOSTA DI GENNAIO 2020

Ai sensi dell’articolo 17 del Reg. 2021/241 istitutivo del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al citato regolamento.


Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 17 del menzionato Reg. 2021/241, i soggetti che hanno fruito nel periodo d’imposta 2020 dei crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti ad indicare nel rigo RU152

  • in colonna 1 e 3, l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020
  • in colonna 2 e 4, il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d’imposta. 


INTERCONNESSIONE TARDIVA

Nel caso in cui per gli investimenti 4.0 l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto della dichiarazione e il beneficiario, in base al comma 1059 della legge n. 178 del 2020, abbia iniziato a fruire del Credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 1055 (in misura ridotta) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli 4.0), occorre: 

  • indicare nel rigo RU1 il codice credito 2L o 3L (in base all’investimento effettuato, materiale o immateriale); 
  • riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni;
  •  riportare nel rigo RU130, colonne 4 o 5, l’ammontare complessivo del costo sostenuto; barrare la colonna 6 del predetto rigo RU130;
  •  nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.

Resta fermo che, sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare, lo stesso è utilizzabile in misura non superiore alla percentuale prevista per i beni “ordinari”, per la quota annuale pari a un terzo.

Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo. 

Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” o “6937”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata


LA COMUNICAZIONE AL MIMIT ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative per i beni 4.0 effettuano una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art.1, commi da 1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti

Pur suggerendo un comportamento quanto più possibile collaborativo, si segnala che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del Credito d’imposta. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.


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