Credito beni strumentali 4.0 verso il PNRR. Intanto 2,2 miliardi di risorse rimangono non fruibili.

9 Maggio 2025

Il Piano Transizione 4.0, in assenza di proroghe o rifinanziamenti per il Credito d’imposta beni strumentali, sarà attivo ancora per poco tempo, e solo con riferimento:

  • al regime incentivante 2025 relativo ai beni materiali 4.0 compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per investimenti effettuati dal 1° gennaio  2025  al  31  dicembre  2025 oppure entro il 30 giugno 2026 con prenotazione entro il 2025, tramite ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • e alla coda del regime incentivante 2024 con riferimento ai software 4.0, per le imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Quasi sul gong, Transizione 4.0 potrebbe essere alla vigilia di una svolta.


Transizione 4.0 tra PNRR e risorse nazionali

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel question time del Senato del 7 maggio, rispondendo ad una interrogazione, con riferimento a Transizione 5.0, ha detto: "Aggiungo che io riconosco l'efficacia più di Industria 4.0, quindi stiamo valutando se ci sono i margini con la Commissione europea di inserire entrambi i provvedimenti in questa revisione del PNRR".

Si ricorda che già Transizione 4.0, in passato, è stato finanziato con risorse PNRR per un periodo limitato di tempo e per determinati codici ATECO.

In particolare, il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali sia materiali 4.0, sia immateriali (software) 4.0 sia immateriali “ordinari” (non 4.0) è soggetto al PNRR per i regimi incentivanti dal 2020 al 2022. Ai tempi furono esclusi dal PNRR determinati ATECO a rischio per il rispetto del DNSH: per tali ATECO operò una provvista nazionale, tramite il Fondo Complementare Nazionale. 


2,2 miliardi non ancora fruibili

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto, per il 2025, la cancellazione del Credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 (software) ed ha introdotto un tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per il Credito d’imposta per i beni materiali 4.0. Tale plafond si applica solo agli investimenti materiali 4.0 del 2025/primo semestre 2026 (ex art. 109 TUIR), per i quali entro il 2024 non è stato pagato l’acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Verosimilmente, tale scelta del Governo deriva sia da esigenze finanziarie, visto l’enorme successo di Transizione 4.0, che ad oggi ha superato le attese (anche se pare vi sia stato, negli ultimi tempi, un rallentamento anche su tale fronte), sia dall’intento di veicolare gli investimenti verso Transizione 5.0, che al momento fatica a decollare, ponendo in difficoltà l’Italia circa gli impegni presi in sede comunitaria nell’ambito della revisione del PNRR.

Per rientrare nel tetto di 2,2 miliardi, l’impresa beneficiaria del Credito d’imposta 4.0 2025 dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy alcune comunicazioni concernenti l’ammontare delle spese sostenute e il relativo Credito d’imposta maturato. Al momento siamo ancora in attesa dell’operatività della nuova procedura di prenotazione del plafond di 2,2 miliardi per il regime incentivante 4.0 2025 che, quindi, non è fruibile. Verosimilmente occorreranno due decreti: un primo decreto recherà il contenuto e le modalità di invio di un nuovo modello di comunicazione; con successivo decreto del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le piccole e medie imprese e il made in Italy, saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entrerà in vigore

Nelle more del nuovo meccanismo prenotativo, la procedura di comunicazione attualmente attiva potrebbe consentire di acquisire una priorità cronologica nella prenotazione delle risorse. Una volta entrata in vigore la nuova modulistica, occorrerà poi inviare una conferma tempestiva della prenotazione delle risorse, secondo le anticipazioni emerse, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione.

In via generale, è previsto un meccanismo che dovrebbe replicare quanto contemplato da Transizione 5.0: alla comunicazione preventiva dovrebbe seguire una comunicazione di conferma con pagamento dell’acconto del 20% entro 30 giorni e, da ultimo, una comunicazione di completamento.


Il monitoraggio Transizione 4.0: la risposta 69 del 7 marzo 2025

L’articolo 6 del DL 39/2024 impone oneri comunicativi “ai fini della fruizione del Credito d’imposta per investimenti in R&S Innovazione e Design 2024-2031 nonché del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 di cui ai regimi 2023 – 2025 (ossia esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui ai commi da 1057-bis a 1058-ter dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021), relativamente:

  • agli investimenti “realizzati” a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024; in questo caso occorre una comunicazione ex post, al completamento degli investimenti;
  • agli investimenti che si “intendono effettuare” a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (dal 30 marzo 2024); in questo caso occorre una comunicazione ex ante, in via preventiva, al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso ex post al completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva;
  • agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge di Bilancio 2021, “relativi all'anno 2023”; in questo caso occorre esclusivamente una comunicazione ex post


Nell’ambito della risposta 69 del 7 marzo 2025 di Agenzia delle Entrate con riferimento al Credito d’imposta 4.0, l'attrezzatura «è stata fatturata il 17/04/2024 ed interconnessa al ciclo produttivo il 06/05/2024» e, dunque, la data di realizzazione dell'investimento in argomento è successiva al 30 marzo 2024. Sebbene l'ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024), secondo Agenzia, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l'istante è tenuto a presentare la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento dell'investimento, conformemente alle indicazioni fornite con la risposta ad interpello innanzi citata.

Assieme ad autorevole dottrina, riteniamo che la risposta possa essere errata e auspichiamo una revisione. Già varie volte, in passato, abbiamo assistito a risposte di Agenzia delle Entrate a cui è seguita una rettifica di segno contrario.

Dal quadro normativo ministeriale e di prassi del GSE, pare emergere che per gli investimenti già avviati alla data del 30 marzo 2024, l'impresa è tenuta ad inviare solamente la comunicazione di completamento degli investimenti. Proprio la collocazione temporale “del primo impegno giuridicamente vincolante” prima o a decorrere dalla data del 30 marzo 2024 (giorno in cui è entrata in vigore la norma istitutiva del monitoraggio Transizione 4.0) pare determinare la necessità, rispettivamente, della sola comunicazione ex post o, in alternativa, della duplice comunicazione, sia ex ante che ex post.

A maggio 2024, il GSE ha chiarito infatti la rilevanza della data del primo impegno giuridicamente vincolante: “Con riferimento al “Periodo di realizzazione degli investimenti" la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili (così come riportato nei moduli) mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti”.

La posizione di Agenzia delle Entrate, giunta solo a marzo 2025, inopinatamente reca indicazioni difformi.

Nella misura in cui le comunicazioni finalizzate al monitoraggio Transizione 4.0 sono propedeutiche alla fruizione dei relativi benefici, le intempestive indicazioni di Agenzia ingenerano notevoli criticità per le imprese che hanno fatto affidamento sulle indicazioni antecedenti, che inducevano a ritenere dirimente l’avvio degli investimenti e, a fronte di conferme d’ordine sottoscritte in data antecedente al 30 marzo 2024, hanno inviato esclusivamente una comunicazione ex post ed intrapreso la fruizione del Credito d’imposta correlato

Preme precisare che rimane, in ogni caso, ferma la “maturazione del diritto di credito”, che non è condizionata dall’invio delle citate comunicazioni. In particolare, la risposta 260/2024 di Agenzia delle Entrate prevede che “le disposizioni innanzi richiamate non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'', con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ''fruizione'' in compensazione (in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito internet del MIMIT”).

Ad avviso di chi scrive, l’orientamento di Agenzia delle Entrate espresso nella risposta 69/2025 meriterebbe una revisione: anche Agenzia dovrebbe, infatti, riconoscere rilevanza all’avvio degli investimenti.

Nella denegata ipotesi in cui, invece, la posizione di Agenzia delle Entrate fosse da considerarsi come definitiva, occorrerebbe un chiarimento specifico sul momento da ritenersi rilevante ai fini della determinazione degli oneri comunicativi per il monitoraggio Transizione 4.0. Imprevedibilmente, la recente risposta di Agenzia richiama la data di fatturazione e di interconnessione, tipicamente ininfluenti ai fini dell’effettuazione degli investimenti, al più correlata alla competenza fiscale ai sensi dell’articolo 109 TUIR.

Si ritiene, inoltre, ragionevole che le imprese non debbano essere in alcun modo sanzionate per aver operato in maniera difforme dalla risposta 69/2025, ma coerentemente con le informazioni pro tempore disponibili ed in assenza di indicazioni di segno contrario, emerse solo il 7 marzo u.s. Si ritiene, infatti, configurabile l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma a cui dovrebbe conseguire la possibilità, per i contribuenti, di regolarizzare la propria posizione senza applicazione di sanzioni. 

In subordine, si potrebbe considerare l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, per quanto sia fortemente opinabile la sussistenza di un inadempimento da parte delle imprese che hanno omesso la comunicazione ex ante per gli investimenti avviati prima del 30 marzo 2024.

Occorrerebbe, poi, un’indicazione ufficiale che illustri come regolarizzare operativamente eventuali comunicazioni ex ante omesse, a fronte di comunicazioni ex post già presentate.  A mero titolo esemplificativo, si potrebbe prevedere la facoltà di presentare una comunicazione ex ante postuma, da collegare formalmente alla comunicazione ex post già presentata, tramite il portale GSE, ove sia possibile una implementazione in tal senso, oppure, più agevolmente tramite PEC da indirizzare al GSE.

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