Temporary Crisis Framework: quali novità?

20 Dicembre 2022


Il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina è stato approvato con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), pubblicata in GUUE del 24 marzo 2022. E’ stato oggetto di più modifiche: una prima volta il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all’inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU; infine, lo scorso 28 ottobre, per far fronte ai prezzi elevati dell’energia e gas.

Di seguito sono riportate le principali novità riassunte dal comunicato stampa della Commissione Europea del 28 ottobre 2022:

  • proroga fino al 31 dicembre 2023 tutte le misure previste dal quadro temporaneo di crisi;
  • aumenta i massimali fissati per gli aiuti di importo limitato fino a 250 000 € e 300 000 € per le imprese che operano, rispettivamente, nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, e fino a 2 milioni di € per le imprese di tutti gli altri settori;
  • introduce una maggiore flessibilità per quanto riguarda il sostegno alla liquidità alle imprese del settore energetico nel quadro delle loro attività di negoziazione. In casi eccezionali e nel rispetto di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire garanzie pubbliche con una copertura superiore al 90% se sono fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti. Ciò è in linea con l’atto delegato adottato dalla Commissione il 18 ottobre 2022, che consente, a determinate condizioni, l’utilizzo di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali e garanzie pubbliche per soddisfare le richieste di margini;
  • aumenta la flessibilità e le possibilità di sostegno per le imprese colpite dall’aumento dei costi dell’energia, fatte salve le misure di salvaguardia. Gli Stati membri saranno autorizzati a calcolare il sostegno sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico e a garantire il proseguimento delle attività economiche. Inoltre, possono fornire sostegno in modo più flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, fatte salve le misure di salvaguardia volte ad evitare le sovra compensazioni. Per le imprese che ricevono importi di aiuto più elevati, il quadro temporaneo di crisi prevede l’impegno di definire un percorso verso la riduzione dell’impronta di carbonio del consumo energetico e l’attuazione di misure di efficienza energetica;
  • introduce nuove misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in linea con il regolamento (UE) 2022/1854;
  • chiarisce i criteri di valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione. In particolare, tale sostegno alla solvibilità dovrebbe essere i) necessario, adeguato e proporzionato; ii) comportare una remunerazione adeguata dello Stato; e iii) essere corredato di opportune misure in materia di concorrenza per preservare una concorrenza effettiva, compreso il divieto di acquisizioni e di pagamenti di dividendi e bonus.

Com’è noto, il quadro è suddiviso in sezioni e sottosezioni, che disciplinano le tipologie di aiuti e i criteri per l'ammissibilità degli stessi; pertanto, le principali novità introdotte dall’ultima modifica verranno affrontate seguendo l’ordine delle sezioni in cui si articola il temporary framework.  

Aiuti di importo limitato (sez. 2.1)  

Si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), ammissibili se sono soddisfatte le condizioni definite dalla sezione 2.1.

La modifica del 28 ottobre 2022 ha aumentato i massimali rispetto alle soglie previste con la modifica di luglio.

Molto importante per le imprese è, dunque, conoscere i termini entro i quali si applicano i vari massimali previsti per gli aiuti di importo limitato (sez. 2.1) che – ricordiamolo – sono variati tre volte: in origine, con l’adozione del provvedimento avvenuta il 23 marzo 2022 e applicabile retroattivamente dal 1° febbraio, il massimale degli aiuti non doveva superare 400.000 € per impresa, mentre per gli aiuti concessi alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura la soglia era fissata a 35.000 €; con la modifica introdotta tramite comunicato stampa del 20 luglio 2022, la Commissione UE ha aumentato le soglie di entrambi i massimali: a 62 000 € e a 75 000 €, rispettivamente, per i settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 500 000 € per tutti gli altri settori; infine, con l’ultima modifica del 28 ottobre i massimali sono stati ancora aumentati:  l'importo complessivo concesso non deve ora superare in alcun momento i 2 milioni di € per le imprese di tutti i settori, ad eccezione delle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, per le quali i massimali sono fissati, rispettivamente, in 250.000 € e 300.000 €

Per il rispetto dei massimali i beneficiari devono rispettare il massimale vigente in ciascun momento e, data l’eccezionalità della situazione geopolitica, la Commissione europea ha deciso di applicare il Temporary Crisis Framework per gli aiuti concessi a partire dal 1° Febbraio 2022 al 31 decembre 2023.

Per maggiori informazioni su "Temporary Crisis Framework: quali novità?", contattaci.

Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie (sez. 2.2)  

Lo stato, fornendo adeguata giustificazione e a determinate condizioni, può eccezionalmente concedere una garanzia pubblica fornita come garanzia finanziaria superiore al 90%, a vantaggio direttamente della controparte centrale o del partecipante diretto senza necessità di fornire ulteriori garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. 


Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati (sez. 2.3)

L’accesso alla liquidità da parte delle imprese viene sostenuto anche tramite la concessione di prestiti a tassi di interesse agevolati. In particolare, per poter beneficiare dall’agevolazione i contratti di prestito devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

Inoltre, l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non deve superare: (i) il 15% del fatturato annuo totale medio realizzato dal beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi; oppure (ii) il 50% dei costi energetici nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda di aiuto.


Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica (sez. 2.4)  

Al netto degli strumenti d’aiuto già esistenti o previsti dal T.F. stesso, gli stati, dietro autorizzazione della commissione, possono introdurre misure straordinarie di sostegno temporaneo al solo fine di attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica. Nel prevedere tali strumenti eccezionali, gli stati possono considerare il consumo storico o attuale (calcolando il prezzo medio per unità consumata dal beneficiario in determinati periodi individuati dalla norma), a condizione che l’importo massimo degli aiuti per impresa non superi mai i 4 milioni di €. Ulteriori misure possono tener conto anche della rilevante riduzione dei risultati economici durante la crisi, per cui la soglia potrà essere superiore ai 4 milioni di € per impresa.  


Aiuti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile (sez. 2.5)  

Gli stati possono a predisporre aiuti in qualunque forma per incentivare le imprese a dotarsi di sistemi di produzione di energie rinnovabili e impianti di stoccaggio. Gli aiuti possono essere concessi nell'ambito di una procedura di gara oppure attraverso procedure semplificate, se sono concessi sottoforma di agevolazioni fiscali o inferiori a 20 milioni di euro e finanziano progetti di piccola entità. Se gli aiuti non sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, l'intensità di aiuto non deve essere superiore al 45% del costo complessivo dell'investimento.

Viene esteso il termine entro il quale devono entrare in funzione gli impianti di produzione e/o stoccaggio di energia rinnovabile, si passa da 24 a 30 mesi dalla data di concessione dell’aiuto. 


Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi industriali attraverso elettrificazione e/o uso di idrogeno rinnovabile (sez. 2.6)  

Gli aiuti mirano a sostenere gli investimenti nella decarbonizzazione delle attività industriali mediante l’elettrificazione e l’uso di tecnologie di idrogeno rinnovabile e/o elettrolitico, ma non solo, perché possono supportare anche progetti che puntano all’efficienza energetica.

L'intensità di aiuto non deve superare il 40% dei costi ammissibili, che può essere aumentata a seconda della dimensione dell’impresa e dell’impatto degli investimenti in termini di riduzione di gas serra e consumi energetici.  

Le novità - anche in questo caso - riguardano un’estensione dei tempi di realizzo degli impianti e delle attrezzature da finanziare, i quali devono essere pienamente operativi entro 30 mesi dalla data di concessione o 36 mesi in caso di investimenti che comportano l’uso di idrogeno rinnovabile o elettrolitico. 


Aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica (sez. 2.7) 

A seguito dell’ultima modifica è stata introdotta la sezione 2.7, che regola nuovi strumenti di aiuto per incentivare le imprese a conseguire una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica. A tal fine, vengo posti per gli stati membri una serie di criteri da seguire per elaborare tali aiuti: i) devono assumere carattere temporaneo; ii) non alterare l’integrità del mercato unico; iii) limitarsi ad una compensazione finanziaria strettamente legata ad una riduzione supplementare del consumi di energia rispetto al consumo che sarebbe previsto alla stessa ora (c.d. criterio “controfattuale”); iv) devono essere concessi tramite procedura di gara aperta, chiara e trasparente (non vengono menzionati casi che derogano alla previsione di una gara); v) per essere ammessi, gli eventuali beneficiari devono già disporre di un contatore di energia elettrica adeguato o impegnarsi ad installarlo prima di realizzare una riduzione supplementare dei consumi; inoltre, la loro riduzione supplementare di consumo non deve comportare un aumento del consumo di gas; vi) criterio base di selezione dei beneficiari, a cui gli stati possono aggiungerne di ulteriori, è rappresentato dal costo unitario più basso relativo alla riduzione supplementare del consumo.  

Contattaci per maggiori informazioni