Sospensione ammortamenti: quali effetti sulle agevolazioni del Piano Transizione 4.0?

21 Ottobre 2021


Con la risposta 607 del 17 settembre 2021, Agenzia delle Entrate ha chiarito in via definitiva la portata della sospensione degli ammortamenti prevista dal Decreto Agosto (articolo 60, commi 7-bis e 7-quinquies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104).


La disciplina in parola consente di sospendere l’imputazione a conto economico delle quote di ammortamento.  La facoltà di sospensione, a livello civilistico, delle quote di ammortamento non preclude la deduzione fiscale. In tal senso si veda l’art. 60, comma 7-quinquies: “Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico”.

La contestualità della sospensione civilistica e della deduzione fiscale implica un disallineamento tra il piano di ammortamento civilistico, che trasla prolungando la durata, e quello fiscale che, al contrario, rimane come originariamente stabilito.


Interrogata sulla natura obbligatoria o facoltativa della deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi, con la risposta ad interpello 607 del 17 settembre 2021, Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità, per quanti lo prediligono, di non operare la deduzione fiscale delle quote di ammortamento civilisticamente sospese.


In virtù delle indicazioni rese da Agenzia delle Entrate durante Telefisco2021, invece, autorevole dottrina (a mero titolo esemplificativo Assonime nella circolare 2/2021), seppure non unanimemente, aveva evinto l’obbligatorietà della deduzione fiscale degli ammortamenti civilisticamente sospesi. Agenzia delle Entrate aveva osservato che la “norma raccorda, da un punto di vista fiscale, la facoltà riconosciuta in sede contabile prevedendo, in particolare, che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico”.  


Apprendiamo ora che la deduzione fiscale è meramente facoltativa. Pertanto, le imprese che hanno interesse a non effettuare la deduzione fiscale delle quote di ammortamento civilisticamente sospese (ad esempio le imprese in perdita fiscale), potranno evitare di gestire un doppio binario civilistico/fiscale.


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Al momento non sussistono indicazioni ufficiali specifiche circa l’impatto sulle discipline agevolative aventi ad oggetto beni strumentali.

Ci si interroga, quindi, sulle implicazioni operative per gli incentivi del Piano Transizione 4.0 aventi ad oggetto quote di ammortamento di beni strumentali - segnatamente super ed iperammortamento, Credito d’imposta beni strumentali e Credito d’imposta R&S Innovazione e Design-, qualora le imprese che sospendono gli ammortamenti a livello civilistico, decidano di non effettuare alcuna deduzione fiscale. Ove le imprese, invece, effettuino la deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi, non dovrebbero porsi criticità sotto il profilo agevolativo.


Con specifico riferimento al Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, la fruizione del beneficio per le quote di ammortamento sospese civilisticamente che non vengono dedotte fiscalmente presenta un margine di rischio.

Per espressa previsione della Legge di Bilancio 2020 con riferimento al Credito d’imposta R&S, Innovazione e Design, le quote di ammortamento rilevano “per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta  di  utilizzo”. Il Decreto attuativo 26 maggio 2020  (art. 6, comma 2) specifica che “Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell’impresa.”

A ben vedere, gli ammortamenti sospesi, per quanto facoltativamente non dedotti, rimangono “fiscalmente deducibili”, pertanto potrebbero astrattamente profilarsi margini di agevolabilità.

Il rilievo della virtuale deducibilità potrebbe risultare plausibile, anche considerando che tale modus operandi è, talora, previsto dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, anche se ad altri fini: ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Decreto attuativo, per le imprese che  determinano  il  reddito  su  base  catastale  o forfettaria, occorre procedere “assumendo  le  quote  di  ammortamento,  i  canoni   di locazione finanziaria e le altre  spese  ammissibili  per  lo  stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile  in  via  analitica nel periodo d'imposta agevolabile”.


Tuttavia, in assenza di precisazioni ufficiali, si raccomanda l’osservanza di ogni prudenza del caso e, pertanto, di non fruire del beneficio relativo agli ammortamenti non dedotti fiscalmente.


Per il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non dovrebbero sussistere criticità, ma sarebbe vivamente auspicabile una conferma.

 

Le principiali perplessità ineriscono alla disciplina agevolativa di super ed iperammortamento, che opera come maggiorazione extra contabile delle quote di ammortamento deducibili.

Ad avviso di chi scrive, sarebbe incoerente riconoscere uno specifico incentivo (sospensione dell’ammortamento) in ragione di un peculiare momento storico di difficoltà generalizzata, laddove la relativa applicazione implichi la decadenza di una preesistente agevolazione (super e iperammortamento) qualora le imprese abbiano interesse a fruirne.

Peraltro, la disciplina agevolativa relativa a super e iperammortamento segue regole proprie e speciali, che esulano dalla fiscalità ordinaria; non dovrebbe, pertanto, risultare impattata dalla mancata deduzione fiscale degli ammortamenti, prevista dal legislatore nell’ambito di un’ulteriore disciplina agevolativa. Come precisato nella circolare di Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico 4/E del 2017, le maggiorazioni previste vanno in ogni caso fruite obbligatoriamente in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio. La mancata deduzione fiscale della quota di ammortamento 2020 non dovrebbe esplicare, dunque, alcun effetto sulla fruizione dell’iperammortamento (o del superammortamento).

Nell’ambito della stampa specialistica, numerose fonti sostengono in ogni caso la fruizione di super e iperammortamento “ordinariamente”, in virtù della specialità della fiscalità che ne deriva. Non manca anche chi dia per scontato, contrariamente, che la mancata deduzione degli ammortamenti, implichi la perdita di super e iperammortamento.

Un intervento ufficiale risulta imprescindibile, anche in considerazione del fatto che far slittare la fruizione di super e iperammortamento senza un’esplicita indicazione sarebbe comunque estremamente rischioso: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 4/E del 30 marzo 2017 chiarisce che “qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi”.


Auspichiamo un tempestivo intervento chiarificatore da parte di Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti.


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