Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato: nuove agevolazioni, incentivi più alti e per più tempo

10 Dicembre 2021


La Commissione europea nel 2020 ha adottato un Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework) per consentire agli Stati membri di avvalersi di maggior flessibilità nella gestione degli aiuti, al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di Covid-19.

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale UE del 24 novembre 2021, della Comunicazione della Commissione 2021/C473/01, ossia la sesta modifica al Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework), giungono notizie significativamente positive per le imprese.

Si ricorda che il Temporary Framework  non sostituisce, ma si affianca alle altre discipline sugli aiuti di Stato già vigenti, che rimangono pienamente operative nella veste tradizionalmente nota, tra cui:

  • la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico;
  • il Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE.

PROROGA

Il Temporary Framework, adottato il 19 marzo 2020, è stato modificato a più riprese per ampliarne e perfezionarne il perimetro applicativo. Da ultimo, il 18 novembre 2021, la Commissione europea ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2022 il Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021. Tenendo conto della ripresa economica osservata, la Commissione ha adottato una proroga che consentirà agli Stati membri, ove necessario, di estendere i regimi di sostegno e di garantire che le imprese che risentono ancora degli effetti della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario. Allo stesso tempo, la Commissione continuerà a monitorare attentamente lo sviluppo della pandemia di COVID-19 e altri rischi per la ripresa economica.

Inoltre, tra le altre modifiche, la Commissione ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi in applicazione del Quadro Temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette.

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NUOVE AGEVOLAZIONI

Con la sesta modifica al Temporary Framework, la Commissione europea ha introdotto, altresì, una serie di adeguamenti mirati, tra cui due nuovi importanti strumenti per sostenere l'attuale ripresa dell'economia europea, aggiuntivi rispetto alle 12 sezioni già in vigore del Temporary Framework:

  • Sezione 3.13 - Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, per aiutare gli Stati membri a superare la carenza di investimenti accumulata a causa della crisi. Gli Stati membri possono predisporre incentivi per gli investimenti realizzati dalle imprese e utilizzare questo strumento per accelerare la transizione verde e digitale. Gli aiuti possono essere concessi in forme diverse, tra cui sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni fiscali o differimenti, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie.

L’aiuto può agevolare solo i costi degli investimenti in attività materiali e immateriali (i costi relativi all'acquisto di terreni possono essere inclusi solo nella misura in cui sono parte di un investimento per la produzione di beni o la prestazione di servizi) e sono esclusi investimenti finanziari.

L'intensità di aiuto non può superare il 15% dei costi ammissibili per investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese. L'intensità di aiuto può essere inoltre aumentata per le imprese con sede nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 14 del Regolamento generale di esenzione; in particolare, l’intensità di aiuto può essere aumentata dell’intensità di aiuto stabilita nella Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata.

L'importo complessivo dell'aiuto concesso non può superare 10 milioni per impresa, salvi aumenti per le citate zone assistite.

Qualora i regimi di sostegno agli investimenti forniscano esclusivamente aiuti sotto forma di garanzie, sono previste intensità e massimali più elevati.

Questa sezione è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022.

Sezione 3.14 - Sostegno alla solvibilità, per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start‑up e le piccole imprese a media capitalizzazione che in genere dipendono dai prestiti bancari per i finanziamenti e potrebbero risultare ancora più indebitate dopo la crisi. Gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari privati, introducendo incentivi a investire in questi tipi di società e offrendo loro un accesso più agevole al finanziamento del capitale, che spesso hanno difficoltà ad attirare individualmente.

L'importo totale dei finanziamenti concessi coperti dalla garanzia non supera 10 milioni per impresa.

Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.


INCENTIVI PIU’ ALTI

Il recente emendamento al Quadro Temporaneo, inoltre, ha adeguato gli importi massimi di taluni tipi di aiuto (sezioni 3.1 e 3.12), in maniera proporzionale rispetto alla proroga della durata. In particolare:

  • Sezione 3.1 - Aiuti di importo limitato (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni). Il limite per gli aiuti di importo limitato viene aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro per impresa. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura il limite è stato portato da 270.000 euro a 345.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli da 225.000 euro a 290.000 euro.
  • Sezione 3.12 - Sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese. È stato inoltre elevato da 10 a 12 milioni di euro, l’importo massimo degli aiuti per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019.

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