Piano Transizione 4.0: tutte le probabili soluzioni alle attuali ambiguità

1 Giugno 2021

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020 articolo 1, commi 1051 ss.) ha il pregevole obiettivo di prorogare ed affinare il Piano Transizione 4.0, al fine di consolidarne e rafforzarne l’afflato propulsivo agli investimenti. Soprattutto in virtù delle disposizioni della Legge di Bilancio 2021, gli incentivi fiscali del Piano Transizione 4.0 2020-2022 dovrebbero incentivare almeno 91.000 imprese, secondo le più recenti stime del governo emergenti dalle schede tecniche del Piano Nazionale Ripresa Resilienza (Annex II: M/Ts of Component 2 of Mission 1):

  • almeno 68.400 imprese dovrebbero beneficiare del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (26.900 in beni materiali di cui all’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 e ben 41.500 in beni immateriali di cui all’Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017);
  • sarebbero invece 20.600 le aziende che fruiranno del Credito d’imposta ricerca, innovazione e design;
  • sono, infine, stimate in 2.000 le imprese che accederanno al credito di imposta per attività di formazione 4.0.

Quasi la metà delle imprese che accederanno al Piano, secondo le valutazioni governative, agevoleranno beni immateriali 4.0. A ben vedere si tratta dell’evoluzione del trend già rilevato l’anno scorso, sulla base delle dichiarazioni dei Redditi 2017, ove si contavano 15.000 imprese per la componente iper-ammortamento sui beni materiali e 43.000 imprese per la componente super-ammortamento sui beni immateriali.



A queste stime devono aggiungersi le imprese che fruiranno del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali tradizionali, ossia non 4.0, che abbraccia ora sia i beni materiali che immateriali. Verosimilmente si tratterà del numero più significativo; a riprova basti pensare che, secondo i risultati sul periodo di imposta 2017 pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico l’anno scorso, oltre 1 milione di imprese hanno utilizzato il superammortamento sui beni materiali ordinari.

E’ lampante quanto la portata del Piano sia pervasiva. Ad avviso di chi scrive, aspettative tanto alte meriterebbero maggiore attenzione normativa. L’approvazione della Legge di Bilancio 2021 è intervenuta, infatti, senza i doverosi coordinamenti interni e, soprattutto, con le precedenti edizioni del Piano. Ne emerge un testo connotato da refusi, incongruenze ed ambiguità.

Sin dai primi giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si dava per certo un imminente intervento normativo volto a sanare i vizi della Legge di Bilancio 2021 dedicati al Piano. Nei primi cinque mesi dell’anno, abbiamo assistito ad una notevole proliferazione normativa; sorprendentemente, tuttavia, nessuna disposizione correttiva o di interpretazione autentica è stata approvata. Qui di seguito daremo conto dei principali nodi da sciogliere e delle soluzioni che, ad oggi, risultano maggiormente accreditate.


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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI


SOVRAPPOSIZIONE TRA REGIMI AGEVOLATIVI. La Legge di Bilancio 2021, per ravvivare gli investimenti a fine 2020, ha anticipato la decorrenza dell’innovata disciplina (con beneficio sino al 50%) al 16 novembre 2020, senza fornire alcuna indicazione di diritto transitorio. Per il 2020, in particolare successivamente al 15 novembre 2020, si sovrappongono tre discipline agevolative alternative: Iper-ammortamento 2019 o super-ammortamento 2019 per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2019; Credito d’imposta beni strumentali 2020 per investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2020; Credito d’imposta beni strumentali 2021 per investimenti decorrenti dal 16 novembre 2020.

A fronte di un’anomala totale assenza di coordinamento tra le discipline agevolative per i periodi di sovrapposizione, si è ipotizzata, come autorevole dottrina sostiene, la discrezionalità nella scelta della disciplina applicabile, in base alle valutazioni delle imprese beneficiarie.

Dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) sono giunte, invece, anticipazioni circa un possibile prossimo intervento normativo che dovrebbe correggere la norma. Come indicato dal Dottor Calabrò del MiSE nell’ambito di un webinar tenutosi lo scorso febbraio, il 16 novembre 2020 dovrebbe essere considerato come uno spartiacque tra i regimi agevolativi, alla stregua di quello che tradizionalmente avviene il 31 dicembre: per gli investimenti programmati entro il 15 novembre 2020 (a fronte di ordine accettato dal venditore e pagamento di acconto in misura pari almeno al 20% prima del 16 novembre 2020) resta efficace la disciplina introdotta dalla disciplina previgente, anche se gli investimenti risultano effettuati successivamente al 15 novembre. Secondo tale impostazione, la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 dovrebbe applicarsi solo agli investimenti effettuati (ai sensi dell’articolo 109 del TUIR) a decorrere dal 16 novembre 2020, per i quali, prima di tale data, non è stato accettato l’ordine dal venditore e non sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20%.

Ad avviso di chi scrive, l’incertezza applicativa della norma non può risolversi in modo penalizzante per le imprese che hanno fondato un legittimo affidamento su una norma vigente, di segno diverso. Si auspicano vivamente indicazioni ufficiali definitive e, soprattutto, tempestive, anche al fine della corretta impostazione della “documentazione parlante” richiesta dalla disciplina agevolativa. E’ necessaria una tempestiva chiarezza sul regime applicabile, onde consentire il richiamo ai corretti riferimenti normativi, da indicarsi pena la revoca del beneficio; ad ogni buon conto, anche in caso di errore, dovrebbe rimanere ferma la possibilità di regolarizzazione prevista per l’ipotesi di omessa indicazione.


IL NODO DEGLI STANZIAMENTI. La Manovra 2021 ha finanziato, con 23,8 miliardi, il Piano Transizione 4.0, confidando di attingere in modo consistente dalle risorse per l’Italia di Next Generation EU. Oltre un terzo del budget – per l’esattezza 8,4 miliardi – sono stati imputati al rinnovo e al rafforzamento per due anni del Credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali tradizionali, non 4.0. Le istituzioni comunitarie hanno tuttavia escluso l’utilizzabilità delle risorse comunitarie per il rinnovo del parco macchine non propedeutico alla transizione digitale. A fronte dell’istituzione dei codici tributo (risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021 di Agenzia delle Entrate), le imprese stanno già utilizzando il Credito d’imposta per investimenti in beni ordinari, nonostante gli stanziamenti necessitino ancora di specifici interventi. La copertura alternativa è rintracciabile nello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento il 21 aprile scorso. E’ probabile che la disciplina agevolativa relativa ai beni ordinari venga ritoccata e confermata in prima battuta solo per un anno (16 novembre 2020 – 30 dicembre 2021 o 30 giugno 2022 in caso di prenotazione degli investimenti entro il 2021), ridimensionando quindi le risorse nazionali necessarie. Per il 2022 si provvederà poi successivamente nella prossima manovra finanziaria.

SOFTWARE. Risulta opportuno un intervento normativo correttivo di un refuso della Legge di Bilancio 2021 in relazione al limite massimo degli investimenti ammessi all’incentivo per l’acquisto di software 4.0 di cui all’Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2021, che il legislatore verosimilmente voleva alzare da 700.000 euro a 1 milione. Stando alla lettera della legge, tuttavia, l’entità dell’investimento agevolabile è stata, in realtà, abbassata, perché il nuovo limite di 1 milione di euro è riferito a un biennio e non a ciascuno dei due anni.


Inoltre, in relazione ai beni immateriali 4.0, la Legge di Bilancio 2021 richiama anche i cd 
software as a service” (“Si  considerano  agevolabili anche le spese per servizi sostenute i
n  relazione  all'utilizzo  dei beni di cui al  predetto  allegato  B  mediante  soluzioni  di  cloud
computing, per la quota imputabile per competenza
”), nulla indicando per i beni immateriali
ordinari, diversi da quelli di cui all’Allegato B. Verosimilmente, anche ove non propedeutici
alla transizione digitale 4.0, i software as a service dovrebbero ritenersi agevolabili. Una
conferma ufficiale sarebbe, ad ogni buon conto, auspicata.


INCENTIVO PER I BENI NON 4.0 PER IL LAVORO AGILE. Un altro aspetto controverso su cui sono attese indicazioni è la maggiorazione per lo smart working. La misura del credito d’imposta è elevata dal 10% al 15% per gli investimenti effettuati entro il 2021 (o 30 giugno 2022 a fronte della prenotazione del regime entro il 2021) in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Il Dottor Calabrò ha annunciato che potrebbe esserci un ripensamento circa la maggiorazione prevista per i beni strumentali materiali e immateriali connessi al lavoro agile. Il MiSE auspica maggiore chiarezza applicativa; il beneficio potrebbe essere ricondotto ai soli beni 4.0 di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017. Al riguardo occorre rimanere in attesa di comprendere come evolverà la norma agevolativa.


FRUIZIONE IN UN’UNICA SOLUZIONE. In virtù della Legge di Bilancio 2021, la fruizione avviene in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno stesso di entrata in funzione dei beni per gli investimenti “ordinari” non 4.0,  ovvero  a  decorrere  dall'anno  stesso di interconnessione dei beni di cui agli allegati A e B.  In virtù della Legge di Bilancio 2021 è possibile la fruizione in un’unica soluzione per gli investimenti ordinari, sia materiali che immateriali, acquisiti da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni, acquistati entro il 2021 (o 30 giugno 2022 a fronte della prenotazione del regime entro il 2021). Il recentissimo Decreto Sostegni bis (art. 20 D.L. 25 maggio 2021 n. 73) ha eliminato il tetto dei ricavi o compensi inferiori a 5 milioni, consentendo a tutte le imprese di fruire in un’unica soluzione, circoscrivendo però la facoltà ai soli investimenti in beni materiali. Ad avviso di chi scrive, tale disallineamento dovrebbe trovare una composizione, verosimilmente nell’ambito della Legge di conversione del Decreto Sostegni bis ampliando la portata del Decreto Sostegni bis anche agli investimenti in beni immateriali; dovrebbe invece escludersi che la Legge di Bilancio 2021, sul punto, sia da interpretarsi come riferibile ai soli investimenti in beni ordinari materiali.


CREDITO D’IMPOSTA R&S, INNOVAZIONE E DESIGN


DECORRENZA. La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato il Credito d’imposta per un ulteriore biennio, sino al 2022, chiarendone ulteriormente la portata applicativa ed innalzando il beneficio applicabile alla generalità delle imprese (ora sino al 20%, con un massimale di beneficio pari a 4 milioni per la R&S; sino al 15%, con un massimale di 2 milioni per l’innovazione tecnologica e sino al 10% con un beneficio massimo di 2 milioni per il design) rispetto al Credito d’imposta 2020 (sino al 12%, con un massimale di beneficio pari a 3 milioni per la R&S; sino al 10%, con un massimale di 1,5 milioni per l’innovazione tecnologica e sino al 6% con un beneficio massimo di 1,5 milioni per il design). La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta tuttavia modificando direttamente il testo della Legge di Bilancio 2020, senza fornire indicazione alcuna sulla decorrenza delle nuove disposizioni.

Solo lo scorso 10 maggio, la risposta 323 di Agenzia delle Entrate (peraltro non un atto normativo) ha indicato che la decorrenza delle più elevate aliquote e tetti di beneficio coincide con la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, ossia il 1° gennaio 2021. Nulla è stato esplicitato con riferimento alle ulteriori modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021.

Verosimilmente, le disposizioni interpretative o emendative di pregressi vizi di coordinamento formale ed i chiarimenti applicativi dovrebbero avere decorrenza già dal 2020. A titolo esemplificativo, come indicato dal  Dott. Calabrò del MiSE durante un webinar lo scorso 10 febbraio, la necessità di una relazione tecnica asseverata sussiste anche per il 2020. Sulle modalità ed i soggetti che possono redigere l’asseverazione dovranno tuttavia intervenire specifici chiarimenti.

Un ulteriore aspetto che meriterebbe specifica e tempestiva trattazione, in quanto di portata tutt’altro che meramente formale, inerisce all’applicazione dei limiti interni dei costi agevolabili. In particolare, i beni strumentali sono eleggibili sino al 30% delle spese di personale; le consulenze sino al 20% dei costi di personale o di attività commissionate; i materiali al 30% dei costi di personale o di attività commissionate. In tale contesto, la Legge di Bilancio 2020, escludeva la possibilità di considerare le maggiorazioni della base di calcolo (in particolare per neoassunti under36 o per contratti di R&S commissionati ad Università o organismi di ricerca italiani o a start up innovative, i cui costi sono da considerare al 150% del loro ammontare) prima di applicare i predetti limiti interni. La Legge di Bilancio 2021, invece, con riferimento alle consulenze nell’ambito della R&S ha ammesso la facoltà di considerare le maggiorazioni del personale neoassunto unter36 per applicare il limite del 20% dei costi di personale o di attività commissionate. Occorrerebbe un intervento chiarificatore, auspicabilmente normativo, per determinare la decorrenza della norma e se si applichi anche alle attività di innovazione tecnologica e design, come appare ragionevole. Inoltre, lo stesso modus operandi dovrebbe essere dedicato, ad avviso di chi scrivem anche alle altre voci di costo soggette a limiti interni (beni strumentali e materiali).


BONUS FORMAZIONE 4.0


PORTATA DELLA PROROGA. Al Credito d’imposta per la formazione 4.0, la Legge di Bilancio 2021 ha dedicato pochissime disposizioni (comma 1064, lettere i) ed l) dell’articolo 1), ingenerando tuttavia ancor maggior confusione rispetto alle sopra citate discipline agevolative. Il rinnovo è finanziato per due esercizi, ma la Manovra, alla lettera l) del comma 1064 fa riferimento a ben quattro periodi di imposta, da quello in corso al 31 dicembre 2020 a quello in corso al 31 dicembre 2023. A ben vedere, è previsto un anno di vigenza in più rispetto alle altre discipline agevolative del Piano Transizione 4.0 (Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e Credito d’imposta per investimenti in R&S, Innovazione e Design), probabilmente frutto di un refuso. In tal senso depone anche la lettera i) del medesimo comma, che fa riferimento al 2022. La proroga dovrebbe dunque riguardare il 2021 ed il 2022.


AMBITO OGGETTIVO. La Legge di Bilancio 2021, inoltre amplia le maglie del bonus, ammettendo l’eleggibilità di tutti i costi previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. In particolare, sono ammessi all’agevolazione i seguenti costi:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Come confermato dal Dottor Calabrò del Ministero dello Sviluppo Economico, tale estensione della portata incentivante implica l’agevolabilità pressochè dell’intero costo del corso di formazione, inclusi i formatori. Non sono previste delle percentuali di distribuzione dei costi, tra le predette voci di spesa. Risulta, tuttavia, estremamente importante un intervento normativo a chiarire la portata della misura riformata dalla Legge di Bilancio 2021. A titolo esemplificativo, dovrebbe essere chiarito se, in caso di docenti interni, il limite del 30% della retribuzione annua non si trovi effettivamente più applicazione, come suggerito dal Dottor Calabrò.


DECORRENZA. Preziose indicazioni sono state rese dal Dottor Calabrò anche in relazione alla decorrenza di tale ampliamento del perimetro agevolativo. Nonostante la Legge di Bilancio 2021 citi il “periodo in corso al 31 dicembre 2020”, le maglie del bonus dovrebbero da ritenersi estese solo a partire dal 2021.










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