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Piano Impresa 4.0 nella Legge di Bilancio 2020: ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali
La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 Dicembre 2019, n. 160) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0. Il comma 184 del relativo articolo 1, di carattere programmatico, illustra le finalità cui il legislatore tende:
• sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese (ne è espressione il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui ai successivi commi 185 - 197);
• sostenere la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale (tale obiettivo trova una prima traduzione nel nuovo Credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica ed altre attività innovative, di cui ai commi 198 - 209);
• sostenere l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale (tale intento è declinato nel bonus formazione 4.0, di cui ai commi 210 - 217);
• razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
In merito alla stabilizzazione, il nodo delle coperture finanziarie è centrale. Per il 2020 è stata adottata una soluzione interlocutoria, con proroga dei bonus esistenti – con modifiche – per un anno. Nei commi successivi al 184°, nell’ambito della disciplina dei bonus R&S e Innovazione, Beni strumentali e Formazione 4.0 è stato, infatti, previsto che “Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative […], anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. ”
Gli incentivi sono stati, invece, sin da subito razionalizzati, acquisendo uniformemente tutti natura e forma di credito d’imposta. Al riguardo si segnala la risoluzione 110/E di Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019 che fa luce sulle disposizioni previste dall’articolo 3 del DL 124/2019 - cd Decreto Fiscale - sulla compensabilità dei crediti d’imposta. Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i crediti d’imposta agevolativi, la compensazione può avvenire a partire dall’inizio dell’anno solare in cui l’incentivo può essere fruito, previsto dalla disciplina agevolativa di riferimento di ogni singola misura, senza attendere il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale principio opera con riferimento a tutti i crediti d’imposta agevolativi, tra cui si ricordano, a titolo meramente esemplificativo: il Credito d’imposta per la Formazione 4.0, Tax credit riqualificazione strutture ricettive, Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, il Credito d'imposta SUD prorogato sino al 31 dicembre 2020 dalla Legge di Bilancio 2020, l’esordiente Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, nonché il nuovo Credito d’imposta per attività di R&S, Innovazione tecnologica ed altre attività innovative.
Qui di seguito si ripercorrono i tratti essenziali di una delle discipline su cui la Legge di Bilancio 2020 è intervenuta in maniera più incisiva rispetto all’analoga misura vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019: il bonus R&S, ora Credito d’imposta per attività di R&S, Innovazione tecnologica ed altre attività innovative.
Per il 2020 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), la disciplina del Credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013, operativo dal 2015, è stata sostituita dalla Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto un credito d'imposta (modulato con intensità decrescente, in relazione al livello di innovatività delle attività) per:
• R&S: attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite nella comunicazione della Commissione (2014/C 198/01). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro il 1° marzo p.v. saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.
Si segnala che la disciplina del bonus R&S 2015 – 2019 chiariva, invece, l’eleggibilità delle attività svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.
• Innovazione tecnologica: attività diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di un prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, ossia un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Al riguardo, Il Sole 24 Ore del 31 dicembre 2019 (“Bonus innovazione più ricco con l’investimento ecologico”) ha scritto che “Merita notare che per tali attività la risoluzione dell’agenzia delle Entrate 40/E del 2 aprile 2019 aveva inopinatamente negato la fruibilità del “vecchio” credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto legge 145/2013, facendo riferimento alle definizioni del manuale di Oslo dell’Ocse, i cui princìpi generali e criteri saranno ora utilizzati nell’apposito decreto del ministero dello Sviluppo economico con cui saranno dettati i criteri per la corretta identificazione delle attività agevolabili quali apportatrici di innovazione tecnologica.”
• Altre attività innovative: Design e ideazione estetica nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del beneficio in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati.
Nell’ambito del previgente credito d’imposta, le FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 settembre 2017 avevano chiarito la riconducibilità al beneficio del credito d’imposta R&S delle fasi a) “ricerca ed ideazione estetica” e b) “realizzazione dei prototipi” per il settore tessile e moda, in continuità con la circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché per gli altri settori afferenti alla produzione creativa (es: calzature, occhiali, gioielleria, ceramica). Tali attività risultano ora, nell’ambito del nuovo credito d’imposta, espunte dal bonus R&S e declassate, con riconoscimento di un’intensità agevolativa più bassa.
Non sono agevolabili le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonchè le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
SPESE AMMISSIBILI
a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato. E’ prevista, inoltre, una maggiorazione dell’incentivo per personale altamente qualificato di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, assunto dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nelle attività eleggibili;
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e (solo per R&S ed innovazione tecnologica) ai software, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo;
c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d'imposta. E’ prevista una maggiorazione dell’agevolazione nel caso di contratti di R&S extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato;
d) (solo per attività di R&S) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili;
e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
• Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le macro categorie dei costi agevolabili ricalcano, con alcune modifiche, quella previste nella disciplina 2015-2019; tuttavia l’agevolabilità dei beni materiali mobili e dei software, dei servizi di consulenza e dei materiali è correlata all’entità delle spese di personale di cui alla lettera a) e/o dei contratti di cui alla lettera c).
AGEVOLAZIONE
Dal 2020 l’incentivo abbandona la logica incrementale in relazione un parametro storico fisso di riferimento (media 2012 – 2014) per acquisire natura volumetrica. In particolare:
• per le attività di R&S, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
• per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; per le attività finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
• per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
CUMULABILITA’
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale aspetto differisce sensibilmente dalla precedente versione del bonus, per la quale era espressamente previsto che il costo dovesse assumersi al lordo di altri incentivi.
ADEMPIMENTI
Al solo fine di consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia dell’agevolazione, le imprese beneficiarie sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
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