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Patent Box: pronte le regole attuative dell’ultradeduzione del 110% dei costi di R&S, Innovazione tecnologica e Design connessi a privative
Con pregevole tempestività, lo scorso 15 febbraio è stato pubblicato il provvedimento di Agenzia delle Entrate N. 48243/2022 che ha reso operativa la nuova edizione del Patent Box, introdotta dal Decreto fiscale (D.L. 146/2021, art.6) e ridefinita dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art.1, commi 10-11), in sostituzione dell’abrogato Patent Box risalente al 2015.
Il nuovo incentivo si sostanzia in una maggiorazione del 110% delle spese sostenute da un soggetto cd “investitore” per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Degna di nota è la circostanza che il provvedimento di Agenzia delle Entrate abbia confermato che il perimetro agevolativo non si riferisca, pertanto, alla sola creazione di intangibles.
Qui di seguito si riepilogano le principali indicazioni attuative della nuova disciplina incentivante opzionale, allo scopo di consentire ai contribuenti titolari di reddito di impresa di aderire al regime agevolativo, nonché di avvalersi in sede di controllo delle relative esimenti sanzionatorie.
Soggetti che possono esercitare l’opzione. L’incentivo è dedicato ai titolari del diritto allo sfruttamento economico di taluni beni immateriali agevolabili, che realizzano investimenti in “attività rilevanti” (R&S, Innovazione e Design) nell’ambito della propria attività d’impresa, in qualità di soggetti “investitori”, ossia sostenendo i relativi costi e restandone incisi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati. Per “assunzione del rischio” si intende l’effettivo svolgimento di attività che implicano il controllo del rischio, secondo i principi ed i criteri di cui ai Capitoli I e VI delle Linee Guida emanate dall’OCSE in materia di prezzi di trasferimento per le amministrazioni fiscali e le imprese multinazionali.
Possono optare per il nuovo regime Patent Box, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero: A) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR; B) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; C) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; D) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata; E) le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, i cui redditi sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; F) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali.
L’opzione non può essere esercitata dalle imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario, ovvero in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal codice di cui al d.lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
AMBITO OGGETTIVO: Definizione di bene immateriale agevolabile. Sono agevolabili le “attività rilevanti” con riferimento ai seguenti beni immateriali: (CONT/D)....
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