Patent Box: il nuovo incentivo al 110%

1 Febbraio 2022

Dal 2021 è prevista un’ultradeduzione del 110% dei costi di R&S sostenuti per la creazione e lo sviluppo di privative, cumulabile con il Credito d’imposta R&S. In caso di creazione di privative, è possibile recuperare l’agevolabilità dei costi sostenuti anche negli 8 anni precedenti (sino al 2013).


La legge di stabilità 2015 ha introdotto il cd Patent Box, ossia un regime opzionale quinquennale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali: software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa (poi esclusi), disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Una complessiva riforma dell’istituto, sotto la rubrica “Semplificazione della disciplina del cosiddetto «Patent Box»”, è stata operata dall’articolo 6 del cd Decreto fiscale (D.L. 146/2021) a cui la neo-approvata Legge di Bilancio 2022 ha apportato significativi correttivi, a beneficio delle imprese. 
Di fatto, la nuova veste dell’incentivo, implica un “prepensionamento” del Patent Box tradizionale, con cui solo formalmente risulta in continuità. Ad ogni buon conto, la previgente versione, ora abrogata, potrà trovare applicazione ancora sino al 2024, per le opzioni riferite al 2020 (quinquennio 2020-2024).

Luci e ombre gravano sul tramonto, talora aspramente criticato, del Patent Box originario. L’abrogazione del Patent Box originario - misura vigente in numerosi paesi – potrebbe, infatti, ridurre la capacità italiana di attrazione degli investimenti nonché indurre alla ricollocazione all’estero di beni immateriali attualmente posizionati in Italia. 
Al riguardo, giova ricordare come il Governo abbia risposto all’interrogazione in Commissione finanze della Camera n. 5-07180 (30 novembre 2021), in merito al rapporto costi-benefìci del regime tradizionale. Per il periodo di imposta 2020, non essendo ancora disponibili i modelli dichiarativi, è stata effettuata una stima: il costo del regime agevolativo tradizionale potrebbe superare i 2 miliardi di euro. Secondo i dati emersi, la misura riguarda poco più di 2.000 imprese, circa l'80% del costo della misura è risultata a beneficio di PMI e circa la metà delle risorse è utilizzata da imprese operanti nel settore manifatturiero. Per quanto riguarda l'esistenza di eventuali effetti economici positivi significativi, in base ai dati a disposizione dell'Agenzia, gli stessi non sembrano essersi verificati in termini di incrementi occupazionali, aumento degli investimenti in attività di R&S, creazione di nuovi beni immateriali, miglioramento, superiore rispetto alla media di settore, della redditività operativa e finanziaria delle imprese che hanno goduto del regime agevolativo. 
Con la nuova misura, il Governo nell’ambito del Decreto fiscale ha puntato ad un risparmio di cassa di circa 363 milioni in tre anni (2022-2024). Indubbiamente, come riportato nella relazione al Decreto fiscale, sono insiti nel nuovo regime anche vantaggi per le imprese derivanti dalla semplificazione del meccanismo di calcolo del beneficio e, quindi, minori oneri amministrativi a carico dei beneficiari con connessa mitigazione dell’attuale aleatorietà derivante da potenziali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Degne di nota sono inoltre la maggiore certezza e celerità nella fruizione del beneficio rispetto alle tempistiche attuali.

Qui di seguito si riepilogano i tratti salienti della nuova disciplina incentivante, come da ultimo modificata, rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa.

IL BENEFICIO

Si tratta di una maggiorazione del 110% (in luogo del 90% inizialmente previsto dal Decreto fiscale) dei costi di R&S sostenuti in relazione a taluni beni immateriali giuridicamente tutelabili, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
Il nuovo regime ricalca il meccanismo, collaudato certamente con successo, delle ultra deduzioni per gli investimenti in beni materiali, note come super ed iperammortamento
Più concretamente, ogni 100 euro spesi per attività di R&S su beni immateriali, il contribuente ne dedurrà 210. Pertanto, considerando IRES al 24% ed IRAP al 3,9%, il nuovo Patent Box determina un beneficio effettivo pari al 30,69% (ossia il 110% delle aliquote Ires e Irap). 

AMBITO OGGETTIVO

Il nuovo regime incentiva, pertanto, la spesa sostenuta per creare e sviluppare privative; a differenza del previgente regime, il nuovo beneficio non è calcolato sul risultato derivante dal proficuo utilizzo degli asset immateriali, non premiando gli effetti della qualità della proprietà intellettuale bensì gli sforzi profusi in vista di un intangible giuridicamente tutelato. 

In particolare, sono agevolabili i costi di R&S sostenuti per la creazione e lo sviluppo di software protetto da copyright; brevetti industriali; disegni e modelli. Rispetto alle previsioni del Decreto fiscale restano esclusi, quindi, i marchi d’impresa ed il know how.

Condizione per usufruire dell’agevolazione è che tali beni siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa

L’agevolazione si applica se i contribuenti svolgono le attività di R&S anche mediante contratti di ricerca, stipulati con società non appartenenti al medesimo gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.
Saranno di certo preziose indicazioni ufficiali circa il preciso novero delle spese agevolabili e la portata dell’accezione di “ricerca e sviluppo” rilevante, ossia se debba essere necessariamente riferita ai criteri del Manuale di Frascati, oppure – come auspichiamo – se possano essere previste deroghe (si pensi in particolare alle attività innovative correlate a disegni e modelli).

Estremamente significativa risulta l’introduzione, ad opera della Legge di Bilancio 2022, di un meccanismo di cd recapture ottennale in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione (e non dello sviluppo) di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di Patent Box, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute sino all’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Tale sistema consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale. Pertanto, per i titoli ottenuti nel 2021, è possibile agevolare le relative spese di R&S sostenute a ritroso sino al 2013.

Come sempre sarà fondamentale fornire puntuali indicazioni volte a definire il momento in cui una privativa si intende “creata” ai fini agevolativi, a delineare l’estensione del concetto di “sviluppo (considerato che nella relazione al Decreto fiscale sono annoverati anche il mantenimento e l’accrescimento di privative), a chiarire l’applicabilità di tale concetto anche con riguardo a privative ottenute in esercizi antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021 ed a risolvere gli altri dubbi concernenti la corretta applicazione della nuova disciplina.

FRUIZIONE

Si tratta di un regime opzionale, che ha durata di cinque periodi di imposta durante i quali è irrevocabile. L’opzione è rinnovabile. Si demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione.

Per accedere all’agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio; rispetto all’originario Patent Box, non si contempla la procedura di ruling, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l’Agenzia delle entrate. Il contribuente deve comunque conservare idonea documentazione che attesti la spettanza del beneficio. 

PENALTY PROTECTION

In caso  di  rettifica della maggiorazione determinata, da cui derivi una maggiore imposta  o  una  differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del  D.lgs. 471/1997, non  si  applica  qualora,  nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il   contribuente   consegni   all'Amministrazione   finanziaria   la  documentazione idonea a  consentire  il  riscontro  della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione, prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate, ne   dà  comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria    nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il  quale  beneficia dell'agevolazione.  In assenza  della  comunicazione  attestante  il possesso della documentazione idonea,  in  caso  di  rettifica  della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 471/1997. 

CUMULO

Grazie al giusto intervento della Manovra 2022 che ha eliminato ogni esclusione in tal senso, si consente ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo Patent Box, sia del Credito d’imposta per le spese di R&S. Certamente la cumulabilità con il Credito d’imposta R&S rende la sinergia delle misure estremamente attraente, inoltre, può essere contemplata anche la cumulabilità con ulteriori incentivi.

DECORRENZA E DISCIPLINA TRANSITORIA

Con la Legge di Bilancio 2022, è stata modificata la decorrenza della nuova disciplina del Patent Box che, in luogo del termine inziale del 22 ottobre 2021, si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso al 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi di imposta.
Tale previsione riverbera effetti anche sul passaggio dal vecchio al nuovo regime. In virtù delle originarie disposizioni del Decreto fiscale (ora modificate) poteva verificarsi il caso di un potenziale beneficiario che intendesse (con riferimento al periodo di imposta 2020) utilizzare o rinnovare per la prima volta il Patent Box tradizionale mediante autoliquidazione in dichiarazione e, tuttavia, all’entrata in vigore della nuova disciplina (originariamente il 22 ottobre), non avesse ancora presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2020 (scadenza 30 novembre per i soggetti con esercizio solare). In una simile circostanza, tale contribuente sembrava ricadere in automatico nella nuova disciplina, se non fosse intervenuta la Manovra 2022.

Con le modifiche in esame viene chiarito, inoltre, che il passaggio alla nuova disciplina, lungi dall’essere obbligatorio ed automatico, è consentito ai soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni afferenti al vecchio regime del Patent Box in relazione a periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento possono usufruire solo del nuovo regime.
Non possono avvalersi della possibilità di scelta, invece, i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso al ruling per accedere al Patent Box, ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano già sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette
procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime facoltativo di autoliquidazione del Patent Box.

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