In partenza le misure di sostegno alle imprese del turismo

1 Febbraio 2022

Pubblicati i provvedimenti relativi al Superbonus alberghi e al Fondo Rotativo per il Turismo che stabiliscono requisiti e modalità di accesso agli incentivi.


Il Ministero del Turismo ha pubblicato due attesi provvedimenti per il sostegno economico alla riqualificazione energetica delle strutture ricettive.
Il primo è l’Avviso pubblico recante le modalità applicative per l’erogazione del credito d’imposta dell’80% e dei contributi a fondo perduto a favore delle imprese turistiche.
 
Il secondo è il Decreto Interministeriale che fissa le regole per la concessione degli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.
 
I due decreti attuano rispettivamente gli articoli 1 e 3 del DL 152 del 6 novembre 2021, convertito nella Legge 233/2021, con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

1.Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche – Art.1 Dl. Recovery

Le misure partono da una dotazione complessiva pari a 500 milioni di euro, per consentire il raggiungimento degli obiettivi e traguardi imposti dal Pnrr. Gli incentivi verranno concessi ai beneficiari nel limite di spesa di:
•    100 milioni di euro per l'anno 2022;
•    180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
•    40 milioni di euro per l'anno 2025.

Il provvedimento, inoltre, prevede una riserva del 50% destinata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e una riserva del 40% dedicata alle imprese con sede operativa situata in una delle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).


Per quanto riguarda la platea di beneficiari a cui sono rivolti i finanziamenti l'avviso del Ministero del Turismo conferma tutti i soggetti riportati dal decreto Recovery:
•    imprese alberghiere;
•    strutture che svolgono attività agrituristica;
•    strutture ricettive all'aria aperta;
•    imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e parchi tematici acquatici e faunistici).

Ciascun soggetto deve essere regolarmente iscritto al registro delle imprese e può inoltrare una sola domanda di incentivo per una sola struttura oggetto di intervento. Inoltre, i requisiti richiesti dal provvedimento dovranno essere mantenuti fino a cinque anni successivi all'erogazione dei finanziamenti riconosciuti.

I beneficiari potranno accedere a due forme di incentivo. Il primo è un credito d'imposta riconosciuto fino all'80% delle spese ammissibili sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza, nonché per progetti di digitalizzazione delle imprese.

Il secondo strumento finanziario è un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per i medesimi interventi previsti per la concessione del suddetto credito d'imposta. L'importo massimo concesso è pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:
•    fino ad ulteriori 30.000 euro se almeno il 15% dell'investimento viene utilizzato per interventi di digitalizzazione e innovazione tecnologica delle strutture;
•    fino ad ulteriori 20.000 euro per le imprese femminili e/o giovanili (tra i 18 e i 35 anni);
•    per le imprese che hanno sede operativa in una delle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), è prevista una maggiorazione fino a 10.000 euro.

Preme ricordare che il credito d’imposta verrà concesso per interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, ma anche per opere avviate dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora concluse (a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021). Il contributo a fondo perduto invece, verrà riconosciuto per interventi a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.


Nell’Avviso pubblicato lo scorso dicembre vengono inoltre riepilogati gli interventi finanziabili:
•    opere di incremento dell'efficienza energetica delle strutture;
•    interventi di riqualificazione antisismica;
•    interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
•    interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati
•    realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
•    interventi di digitalizzazione delle imprese;
•    acquisto di mobili e complementi di arredo, compresi progetti di illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale all'incremento dell'efficienza energetica, oppure alla riqualificazione antisismica, oppure all'eliminazione delle barriere architettoniche, o realizzazione di piscine termali.


Come previsto dalla normativa l’elenco dettagliato delle spese ammissibili verrà reso noto successivamente, auspicabilmente a breve. Questo consentirà alle imprese beneficiarie di avere ben chiaro quali sono gli interventi per i quali è possibile richiedere i finanziamenti. 

Ricordiamo che gli incentivi potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.


Per quanto riguarda la presentazione delle domande, I soggetti interessati dovranno presentare domanda in via telematica. Le modalità di accesso alla piattaforma online saranno definite dal Ministero del Turismo entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (23 dicembre 2021), dunque entro fine febbraio. Dall’apertura della piattaforma online, le imprese interessate avranno, come previsto dalla normativa, solo 30 giorni di tempo per presentare istanza. 

L'istanza dovrà essere compilata in tutte le sue parti, specificando:
•    i dati anagrafici;
•    la tipologia di interventi previsti;
•    gli incentivi richiesti (entrambi gli strumenti finanziari o uno solo di essi);
•    il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili;
•    la data di inizio e fine degli interventi previsti;
•    eventuali spese non coperte dagli incentivi, per le quali si intende fruire del finanziamento a tasso agevolato;
•    se si intende richiedere un anticipo non superiore al 30% del contributo a fondo perduto.

Gli incentivi relativi al superbonus 80% turismo e i contributi a fondo perduto verranno attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande, previa verifica dei requisiti e nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, il Ministero del Turismo dovrà pubblicare l'elenco dei beneficiari.

Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie (previsto dal Decreto Recovery Plan, nel rispetto degli obiettivi individuati in accordo con la UE), gli incentivi verranno concessi comunque alle prime 3.700 imprese turistiche e l'incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.

Vediamo, ora, come potranno essere utilizzati gli incentivi concessi. Per quanto riguarda il credito di imposta, riconosciuto fino all'80% delle spese ammissibili sostenute, questo potrà essere utilizzato in compensazione, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il credito, inoltre, potrà essere ceduto in tutto o in parte a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari).

2.Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo- Art.3 Dl Recovery

Lo scorso 28 dicembre è stato pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il Decreto Interministeriale emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. 

Il decreto disciplina, inoltre, le condizioni e le modalità per l'accesso ai Finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca) da parte delle imprese che presentino un Programma di investimento.

Gli incentivi sono riconosciuti agli stessi beneficiari del c.d. Superbonus 80% ovvero: imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Per la concessione degli incentivi nella forma del contributo diretto alla spesa sono rese disponibili risorse pari a complessivi 180 milioni di euro nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

In coerenza con i principi generali di attuazione del PNRR, una quota pari al 40 per cento delle risorse è riservata a interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno.

Una quota pari al 50 per cento delle risorse è riservata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Sono ammissibili agli incentivi i programmi di investimento riguardanti:
•    interventi di riqualificazione energetica delle strutture, compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
•    interventi di riqualificazione antisismica;
•    interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
•    interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi descritti nei due punti precedenti;
•    interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
•    interventi per la digitalizzazione.
•    interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
•    interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Gli interventi devono essere compatibili con le finalità statutarie, organici e funzionali all’attività esercitata e avviati successivamente alla presentazione della domanda.

Specifichiamo inoltre che gli interventi per essere ammissibili devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e UE e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01).

Come specificato nel decreto, le spese ammissibili, al netto dell’IVA, non devono essere inferiori a 500 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento GBER.

Gli incentivi previsti dallo strumento sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato


Il contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione dell’impresa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili:

  • per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE) - aree del Mezzogiorno nella misura del:

-    30% per le imprese di dimensione micro
-    23% per le imprese di piccola dimensione
-    18% per le imprese di media dimensione
-    10% per cento per le imprese di grande dimensione

  • per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE) - aree svantaggiate del Centro-Nord:

-    25% per le imprese di dimensione micro
-    20% per le imprese di piccola dimensione
-    15% per le imprese di media dimensione
-    5% per cento per le imprese di grande dimensione

  • per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale il contributo diretto è riconosciuto alle sole PMI nella seguente misura:

-    15% per le imprese di dimensione micro
-    15% per le imprese di piccola dimensione
-    5% per le imprese di media dimensione


Per quanto riguarda il finanziamento agevolato, il decreto precisa che il tasso d’interesse da applicare è pari allo 0.50% annuo e che la durata non può essere superiore a 15 anni.

Il finanziamento agevolato deve essere associato ad un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata ed importo, erogato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP). 

Gli incentivi previsti dal decreto sono concessi sulla base di una procedura valutativa, le imprese hanno diritto agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Non è ancora nota la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande che verrà definita con un successivo provvedimento del Ministero.

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