Nuovo DL Semplificazioni fiscali: introdotta una penalty protection per il Credito d’imposta R&S Innovazione Design. Esteso, inoltre, il bonus R&S farmaci.

29 Giugno 2022


Dal 22 giugno è in vigore il Decreto Semplificazioni fiscali (Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73) recante significative novità ed opportunità relativamente ai principali incentivi aventi natura di Credito d’imposta R&D, ossia il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design ed il Credito d’imposta R&S farmaci.

Qui di seguito, si darà contezza delle recentissime novità normative contenute nell’articolo 23 del Decreto Semplificazioni fiscali rubricato “Disposizioni  in  materia  di  ricerca  e  sviluppo  di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione”.



CREDITO D’IMPOSTA R&S FARMACI

 

Il Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, articolo 31, commi 1-5 e 9), ormai oltre un anno fa, ha introdotto un beneficio ad hoc per le attività di R&S correlate ai farmaci, inclusi i vaccini, con una dotazione pari a 787,3 milioni di euro.  

In particolare, è previsto un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi, fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. Sono agevolabili i costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Il beneficio è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.  La misura al momento non risulta fruibile, in attesa del codice tributo per l’utilizzo in compensazione che auspichiamo venga istituito a breve. Il Credito va tuttavia sin da ora indicato in dichiarazione dei redditi 2022 (sul 2021), con riferimento al beneficio maturato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.


Il recente Decreto Semplificazioni fiscali ha soppresso il requisito previsto dal Decreto Sostegni bis per cui i farmaci dovevano essere “nuovi”, aggettivo introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni bis in luogo dell’originario “innovativi”. L’agevolazione spetta, pertanto, alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, anche non “nuovi”, inclusi i vaccini. Non è chiarito se tale previsione abbia portata interpretativa ovvero se operi esclusivamente a decorrere dal 22 giugno, giorno di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni fiscali, tuttavia, sarebbe auspicabile chiarire tale aspetto in sede di conversione in legge.

Come, inoltre, chiarito dall’ultimo Decreto, “Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta d cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182”, attuativo del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031 introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L.160/2019), art. 1 commi 198 ss. e ss.mm.ii..

A differenza del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031, il credito d'imposta previsto dal Decreto Sostegni bis spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia, nel caso di contratti stipulati con imprese committenti estere, residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Sono, pertanto, agevolabili:

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