Monitoraggio Transizione 4.0: in arrivo la prossima settimana il decreto attuativo che sblocca tutte le compensazioni

19 Aprile 2024

L’art. 6 del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39, in vigore dal 30 marzo u.s., impone oneri comunicativi ai fini della fruizione del Credito d’imposta per investimenti in R&S Innovazione e Design nonché del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui ai commi da 1057-bis a 1058-ter dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021), relativamente agli investimenti:

  • che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 39/2024 (dal 30 marzo 2024);
  • realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, giorno antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 39/2024;
  • in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023.


Gli adempimenti in parola sono previsti ai fini del monitoraggio degli incentivi del Piano Transizione 4.0. La nuova disposizione normativa è frutto di una decisione del Ministero dell'Economia e delle finanze volta a monitorare il flusso di cassa, come sollecitato dalla Ragioneria dello Stato, al fine di evitare sforamenti incontrollati rispetto alla spesa programmata, come è avvenuto purtroppo per il superbonus 110.


Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, verranno definiti i contenuti, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni ex ante ed ex post.

 Non è prevista, a livello normativo, una tempistica predefinita per la pubblicazione del decreto direttoriale che definirà la disciplina attuativa delle comunicazioni ex ante ed ex post. Il Ministro Urso, in nell’ambito di un’interrogazione parlamentare del 17 aprile alla Camera ha promesso che il decreto direttoriale verrà pubblicato la prossima settimana.


Gli immediati effetti della disciplina relativa al monitoraggio di Transizione 4.0, in quadro tutt’altro che chiaro, sono stati aspramente e trasversalmente criticati.

L’Associazione Dottori Commercialisti ha sottolineato come si sia persa “un’altra opportunità per semplificare la burocrazia nel nostro Paese”.

Tra gli altri, anche l’Associazione Nazionale Commercialisti, il 12 aprile aveva sollecitato un intervento tempestivo che chiarisca se, nelle more della disciplina attuativa, le imprese dovranno sospendere la compensazione o se potranno avvalersi del dispositivo dell’art 3, comma 2, dello Statuto del contribuente che così dispone: “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.


Agenzia delle Entrate è intervenuta a ridosso delle compensazioni del 16 aprile, con indicazioni plurime e frammentarie che hanno talora acuito il malcontento. 


LA RISOLUZIONE 19/E DEL 12 APRILE: LA GENERALIZZATA SOSPENSIONE DELLE COMPENSAZIONI

Gli oneri comunicativi in parola, peraltro improvvisamente imposti, esplicano effetti immediatamente vigenti, prima ancora che sia operativamente possibile adempiervi. A parere di chi scrive, sarebbe stato senz’altro auspicabile correlare l’efficacia al momento in cui il quadro normativo risulterà compiuto.


Nelle more della disciplina attuativa è intervenuta la risoluzione 19/E pubblicata la sera del 12 aprile che ha ufficialmente previsto la sospensione della compensazione di:

  • Credito d’imposta beni strumentali 4.0 per beni materiali e immateriali di cui alla Legge di Bilancio 2021 e ss.mm.ii (codici tributo 6936 e 6937), quando in F24 viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • Credito d’imposta R&S Innovazione e Design (codice tributo 6938), Credito d'imposta R&S maggiorato per il Mezzogiorno (6939) e Credito d'imposta R&S maggiorato per le Regioni sisma centro Italia (6940), quando in F24 viene indicato come “anno di riferimento” 2024.


La sospensione del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design avente “anno di riferimento” 2024 non ha grande impatto, poiché la fruizione in ogni caso può avvenire solo nell’esercizio successivo a quello di maturazione del beneficio.

Peraltro, non è pienamente chiaro come mai Agenzia delle Entrate abbia sospeso anche la fruizione del Credito d'imposta R&S maggiorato per il Mezzogiorno (6939) e soprattutto il Credito d'imposta R&S maggiorato per le Regioni sisma centro Italia (6940), quando in F24 viene indicato come “anno di riferimento” 2024, giacché è improbabile che possa essere indicato quale “anno di riferimento” il 2024, essendo misure cessate rispettivamente nel 2023 e nel 2020.


LE FAQ DEL 16 APRILE: IL RIMEDIO PER EVITARE LA SOSPENSIONE DELLA FRUIZIONE PER I CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI 4.0 NON INTERESSATI DAL MONITORAGGIO

L’effetto della Risoluzione 19/E sul Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è risultato deflagrante. Visto che il codice tributo 6936 riguarda anche investimenti soggetti ai regimi incentivanti antecedenti al 2023, non interessati dal monitoraggio Transizione 4.0 (art. 1 commi 1056 e 1057 della Legge di Bilancio 2021), nella sezione Risposte alle domande più frequenti - Investimenti in beni strumentali del proprio sito istituzionale, nella giornata del 16 aprile Agenzia delle Entrate ha dovuto introdurre un rimedio all’impatto della Risoluzione 19/E, al fine di consentire alle imprese di fruire dei Crediti d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0 cui si applica il regime incentivante 2021 o 2022.


Si tratta in particolare dei Crediti d’imposta in beni materiali 4.0 relativi ad investimenti effettuati:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) – regime incentivante 2021;
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) – regime incentivante 2022.


Le FAQ hanno previsto una deroga alla previsione per cui il campo “anno di riferimento” debba essere valorizzato con l’anno di interconnessione dei beni (cfr. risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 e Risposte alle domande più frequenti Redditi società di capitali 2022 e Redditi società di persone 2022 per il particolare caso di interconnessione tardiva).


Più concretamente, le imprese potranno evitare la sospensione della fruizione (prevista – si ricorda – per i crediti di imposta per investimenti in beni materiali 4.0 aventi “anno di riferimento” 2023 o 2024), indicando in F24, quale “anno di riferimento”, l’anno antecedente al 2023 in cui è stato (realizzato o) iniziato l’investimento, in caso di “prenotazione” di un regime incentivante 2021 o 2022 (con ordine accettato dal venditore e pagamento dell’acconto di almeno il 20%).


Non rileva la circostanza che l’investimento possa essere concluso nel corso del 2023 (quale estensione della finestra temporale del regime incentivante 2022) o interconnesso nel 2023 o 2024.


Ad esempio, per un credito maturato, ai sensi del comma 1057 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, per un investimento in beni materiali 4.0 iniziato (ordine e acconto almeno del 20%) nel 2022 e terminato (ex art. 109 TUIR) entro novembre 2023, nel modello F24 potrà essere indicato “2022” quale “anno di riferimento”, per non incorrere nella sospensione della fruizione.


In attesa del decreto attuativo, si auspica un chiarimento in merito al Credito d’imposta relativo agli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui al comma 1058, applicabile per gli investimenti “a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023”, nella misura in cui le FAQ intervengono esclusivamente sul Credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0.


I CREDITI DI IMPOSTA CON FRUIZIONI ANCORA SOSPESE

Per i Crediti d'imposta relativi agli investimenti in beni materiali 4.0, rimane confermata la sospensione della fruizione per investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.


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