Modello Redditi 2022: ai fini del monitoraggio PNRR, importanti novità per il credito d’imposta beni strumentali

14 Ottobre 2022


In vista dell’approssimarsi della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre, quanto meno per la generalità delle imprese aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare), con riferimento agli adempimenti dichiarativi relativi al Credito d’imposta per investimenti strumentali, è opportuno prestare particolare attenzione alle novità introdotte nel Modello Redditi 2022, le cui istruzioni al riguardo sono state oggetto di recenti aggiornamenti, nonché alle FAQ di Agenzia delle Entrate pubblicate nelle ultime settimane.

Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi - che si ricorda consistere, in sostanza, nell’indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui è maturato, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo - si osserva che la disciplina non prevede l’indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione. Dal suddetto adempimento, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta né quello a partire è possibile la sua fruizione. Ad ogni buon conto suggeriamo la più ampia osservanza dell’adempimento in parola.

Si ricorda che il Credito d’imposta per investimenti strumentali, dal 2020 erede di super ed iperammortamento, è stato soggetto a frequenti restyling a beneficio delle imprese. Qui di seguito si rappresenta il flusso incentivante aggiornato con le novità introdotte dal Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021), dal Decreto Sostegni ter (D.L. 4/2022) e dal Decreto Aiuti (D.L. 50/2022).


BENI MATERIALI


PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI EX ART. 109 TUIR

4.0

(allegato B annesso alla Legge di bilancio 2017)

ORDINARI

(non 4.0)

Legge di bilancio 2020

2020 (o 31/6/2021 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2020)

40% sino a 2,5 mln

20% da 2,5 a 10 mln

6% sino a 2 mln

Legge di bilancio 2021

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o 31/12/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021)

50% sino a 2,5 mln

30% da 2,5 a 10 mln

10% da 10 a 20 mln

10% (15% lavoro agile) sino a 2 mln

2022 (o 30/6/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022)

40% sino a 2,5 mln

20% da 2,5 a 10 mln

10% da 10 a 20 mln

6% sino a 2 mln

Legge di bilancio 2022

2023-2025 (o 30/6/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025)

20% sino a 2,5 mln annui

10% da 2,5 a 10 mln annui

5% da 10 a 20 mln annui / 50 mln per investimenti inclusi nel PNRR per transizione green

NO

BENI IMMATERIALI (software)


PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI EX ART. 109 TUIR

4.0

(allegato B annesso alla Legge di bilancio 2017)

ORDINARI

(non 4.0)

Legge di Bilancio 2020

2020 (o 30/6/2021 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2020)

15% sino a 700.000 euro

NO

Legge di Bilancio 2021

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (o per beni 4.0 30/6/2022 / per beni ordinari 31/12/2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021)

20% sino a 1 mln

10% (15% lavoro agile) sino a 1 mln

2022 (o 30/6/2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022)

50% sino a 1 mln

6% sino a 1 mln

Legge di Bilancio 2022

2023 (o 30/6/2024 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2023)

20% sino a 1 mln

NO

2024 (o 30/6/2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2024)

15% sino a 1 mln

NO

2025 (o 30/6/2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2025)

10% sino a 1 mln

NO


Nel QUADRO RU del Modello Redditi 2022, l’onere dichiarativo è differenziato in ragione dello specifico “regime” applicabile agli investimenti, che è correlato esclusivamente alla competenza fiscale dell’investimento ex art. 109 TUIR e ad eventuali prenotazioni (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconto almeno del 20%), a nulla rilevando la data di interconnessione o di entrata in funzione.


INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2021


Ai fini del Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello stato 2021 (ex art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020, art. 20, c. 1, D.L. 73/2021; art. 1, c. 44, L. 234/2021), rilevano gli investimenti effettuati, a decorrere dal 16 novembre 2020. Laddove si tratti di investimenti realizzati entro il primo semestre del 2021, tale fattispecie riguarda gli investimenti per cui alla data del 15 novembre 2020 non vi sia stato l’ordinativo e il versamento dell’acconto del 20%.


In particolare, i dati del credito d’imposta vanno esposti nel quadro RU distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della Sezione I utilizzando i seguenti codici:

- “L3”, per i beni ordinari. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6935”;

- “2L” per i beni materiali 4.0. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6936”;

- “3L” per i beni immateriali 4.0. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6937”.


Il Credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, ridotte ad un’unica soluzione per gli investimenti in beni ordinari (non 4.0) acquisiti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni con riferimento ai beni immateriali e, ai sensi del Decreto Sostegni bis, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi, con riferimento ai beni materiali. Si segnala che non sembra essere prevista la fruizione in un’unica quota in caso di prenotazione 2021 ed ultimazione dell’investimento nel 2022.


Degna di speciale attenzione è la circostanza che, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, anche i dati degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento del Modello Redditi 2022; per i predetti investimenti non ancora effettuati alla data di presentazione della dichiarazione i dati vanno comunque indicati, sempre che non sia venuta meno l’intenzione di effettuarli entro il 31 dicembre 2022.


Nell’ambito della Sezione I del Quadro RU, possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Nel rigo RU5 va indicato l’importo del credito d’imposta maturato:

• nella colonna 1, per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione;

• nella colonna 2, per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 31 dicembre 2022, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione);

• nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Inoltre, nella sezione IV, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.

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Nelle ultime settimane, sono state pubblicate da Agenzia delle Entrate significative “RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI” relative al Modello Redditi 2022, con particolare riferimento al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

Più in dettaglio, Agenzia delle Entrate ha chiarito come compilare la dichiarazione dei redditi e quale codice tributo utilizzare in caso di interconnessione tardiva di un bene 4.0, ossia avvenuta in un periodo di imposta successivo rispetto a quello della relativa entrata in funzione; nella fattispecie oggetto di domanda, si tratta di un bene entrato in funzione nel corso del 2021 che, però, viene interconnesso nel 2022, per il quale l’impresa ha fruito del credito d’imposta beni strumentali “ordinari” (nel caso di specie, 10% del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene, atteso che la fruizione del credito d’imposta per beni 4.0 (50%) decorre, per espressa previsione normativa, dall’anno dell’avvenuta interconnessione.

Le indicazioni di Agenzia delle Entrate dello scorso settembre (indubbiamente scarsamente tempestive) hanno fortemente stupito la dottrina maggioritaria, posto che gli operatori del settore si sono tipicamente mossi in altro senso. Secondo Agenzia delle Entrate, nel caso in esame, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni 4.0. Per Agenzia, l’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso. Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni 4.0 e nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto. Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50% del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10% del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo. Quindi, nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023. Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Come indicato da Il Sole 24 Ore dello scorso 27 settembre (“In Redditi il bonus investimenti anticipa la maggiorazione 4.0”) pare di comprendere che anche in caso di rinuncia al provvisorio credito “ordinario”, sin dall’anno di acquisizione del bene potenzialmente 4.0 occorre indicare il credito d’imposta 4.0 (codice «L2»), con l’effetto che si indica in dichiarazione un credito di cui non si può fruire.

Ancor più sorprendente, risulta l’inedita indicazione, nelle recenti FAQ, del codice tributo per la fruizione del beneficio per il caso in esame: anche per la fruizione del provvisorio Credito d’imposta “ordinario”, per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n.  178/2020”, corrispondente alla natura 4.0 degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta interconnessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata. Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo “6935”, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità) la correzione del modello F24.

Da ultimo, si segnala che ai sensi del Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del MiSE, con riferimento agli investimenti 4.0 ricadenti nell’ambito di applicazione della Legge di Bilancio 2021, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti va trasmesso il modello di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Si segnala che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.


Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2020


Ai fini del Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello stato 2020 (ex art. 1, commi da 185 a 196, L. 160/2019), rilevano gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Laddove si tratti di investimenti ultimati entro il primo semestre del 2021, tale fattispecie riguarda i beni per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%.


In particolare, i dati del credito d’imposta vanno esposti nel quadro RU distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della Sezione I utilizzando i seguenti codici:

- H4 per i beni ordinari. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6932”;

- 2H per i beni materiali 4.0. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6933”;

- 3H per i beni immateriali 4.0. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6934”.


Nella Sezione I del QUADRO RU del modello Redditi 2022, possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto (si veda al riguardo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 21 luglio 2021).

Inoltre, nella Sezione IV, al rigo RU120, va indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2021 per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto.


Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative per i beni 4.0 effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2020, il modello di comunicazione doveva essere trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021. Ove non si sia provveduto, in ottica collaborativa, suggeriamo di inviare quanto prima la comunicazione al MiSE.


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