Manovra 2022: verso il ritorno di super e iperammortamento?

30 Settembre 2021


Con l’arrivo dell’autunno, l’attenzione è proiettata sulla Legge di Bilancio 2022 e sulle prossime edizioni delle vigenti discipline agevolative.

Il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto, intervistato da Italia Oggi ad inizio settembre, ha anticipato i contorni della riforma delle agevolazioni a cui sta lavorando il governo Draghi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è, infatti, condizionato ad una serie di riforme, tra cui quella degli incentivi alle imprese.

Negli anni, gli incentivi sono proliferati. Alcuni di essi hanno stanziamenti irrisori e meccanismi farraginosi. Serve un restyling complessivo, sia sotto il profilo quantitativo, per ridurli di numero, sia sotto il profilo qualitativo, per renderli più efficaci.

Dalle anticipazioni emerse, sono numerose le conferme: il superbonus al 110% arriverà fino alla fine del 2023. La Sabatini sarà confermata, come il bonus Ricerca & Sviluppo, il Patent box, i voucher per l'export e la digitalizzazione delle PMI e gli aiuti Ipcei. Gli incentivi all'imprenditoria femminile verranno potenziati.

Si è poi ventilato, inopinatamente, un ritorno a iper e super ammortamento per quanto concerne i beni strumentali. È in corso una valutazione in tal senso a livello ministeriale e governativo.  Secondo Pichetto, il sistema dei maxi ammortamenti, iper e super, pur avendo effetto sulla dichiarazione fiscale, sembrerebbe più puntuale per le imprese. L'ultima Legge di Bilancio ha conservato il Credito d’imposta introdotto nel 2020, rafforzandone la portata incentivante, nonostante vi fosse un nutrito stuolo di sostenitori dell’opportunità di tornare al “vecchio” iper-ammortamento.

A parere di chi scrive, dopo la proroga sino a giugno 2023 del Credito d’imposta, introdotta dalla Manovra 2021, un cambio di rotta risulterebbe disorientante per quanti hanno programmato gli investimenti facendo affidamento sui meccanismi di fruizione del vigente incentivo, nonché penalizzante per le imprese impossibilitate ad avvalersi dei maxi ammortamenti.


Peraltro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella risposta all’interrogazione parlamentare 3-02613 di Andrea De Bertoldi in commissione finanze al Senato, alcune settimane prima aveva invece aperto alla possibilità della cessione del Credito d’imposta: “Si lavorerà per rendere più efficiente l’utilizzo del credito, eventualmente anche valutando la possibilità di rendere ammissibile la facoltà di cessione”. L’ipotesi risulta finora non automaticamente percorribile perché, in base alle indicazioni Eurostat, si tratta di un credito «pagabile», con impatto sulla finanza pubblica. La soluzione potrebbe essere la limitazione all’utilizzo del credito ceduto nell’anno, per circoscrivere l’impatto economico.

Mentre fervono le valutazioni per il futuro, negli ultimi giorni Agenzia delle Entrate ha reso pubbliche quattro risposte ad interpello che chiariscono l’ambito di operatività del vigente Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Qui di seguito si ripercorrono i chiarimenti resi con riferimento alla fruizione del beneficio per gli investimenti 2020 ricadenti nel regime 2021 (risposta 602), alla sovrapposizione tra le discipline agevolative delle ultime due Leggi di Bilancio (risposta 603), al cumulo (risposte 600 e 604) e all’ambito soggettivo di agevolabilità (risposta 600).

Risposta n. 602 del 17 settembre 2021 – A fronte di un investimento agevolabile ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (per investimenti effettuati nel 2020, successivamente al 15 novembre 2020), qualora sussista l’attestazione dell’interconnessione del bene alla data del 31 dicembre 2020, la prima delle tre quote del credito d'imposta è, in linea di principio, utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno di interconnessione, ossia il 2020, nonostante l’effettiva istituzione del codice tributo sia stata successiva (risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021). La quota annuale non utilizzata nel 2020 potrà essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzata già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. Di conseguenza, nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione sia la prima che la seconda delle tre quote del credito di imposta.


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Risposta n. 603 del 17 settembre 2021 –  Il coordinamento delle discipline agevolative 2020 e 2021, sul piano temporale, deve avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina 2021, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%. In questo caso, si ritiene che tali investimenti, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella precedente disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2020.

Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020. Agenzia delle Entrate ritiene, in particolare, che sia applicabile la disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2021, qualora alla data del 15 novembre 2020, sussista l'ordine vincolante ma l’acconto non sia stato ancora versato oppure sia stato pagato in misura insufficiente rispetto alla previsione normativa (20%).

Le fatture ed i documenti che presentano riferimenti normativi errati (ad esempio alla Legge di Bilancio 2020 in luogo della Legge di Bilancio 2021) devono essere regolarizzati prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.

Risposta n. 604 del 17 settembre 2021 – Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.


In caso di società tassabili per trasparenza in capo ai soci, ai fini del calcolo del cumulo, per evitare il superamento del costo sostenuto, si dovrà tenere in considerazione, oltre l'Irap, anche l'imposta sul reddito dei soci, a titolo di risparmio d'imposta derivante dalla detassazione del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.

Risposta n. 600 del 16 settembre 2021 – Le Società tra professionisti, anche S.T.P, nella misura in cui determinano reddito d’impresa, possono accedere al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ed al Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ove sussistano tutte le ulteriori specifiche condizioni agevolative.

Le S.T.P. non costituiscono, infatti, un genere autonomo, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal codice civile e, pertanto, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto. Trovano conferma anche per le S.T.P., le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) [a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato] e b) [gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali], da qualsiasi fonte provenga, è considerato “reddito di impresa”.

Si rammenta come la circolare 9/E del 23 luglio 2021 di Agenzia delle Entrate precisi che la “società tra avvocati” costituita ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 96/2001, realizza, invece, reddito di lavoro autonomo, in quanto tale modello societario non è riconducibile a quelli delle società commerciali di persone e di capitali disciplinate dal codice civile (cfr. risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003).

Nella risposta 600, Agenzia delle Entrate ribadisce che, in relazione ai medesimi investimenti, è possibile cumulare il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ed il Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento. Ai fini del predetto calcolo, occorre tenere conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Sulla rilevanza fiscale del Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, la risposta 600/2021 rinvia a quanto già chiarito da Agenzia delle Entrate. In particolare, la circolare 34/E del 3 agosto 2016, si evidenzia che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, il Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l’altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile.

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