Liquidità alle imprese: nuovi incentivi in vista

22 Maggio 2020


Al progredire della pandemia, tra le esigenze progressivamente più impellenti - già nel brevissimo periodo - vi è quella di liquidità per le imprese. Dopo i primi Decreti emergenziali che hanno tentato di tamponare tale emergenza economica, il Decreto Rilancio formalizza l’ultimo pacchetto di proposte incentivanti del Governo per offrire liquidità tempestiva (almeno negli intenti) agli imprenditori.

I continui slittamenti del Decreto che a marzo era stato denominato “Aprile”, nel vano auspicio di poterne licenziare il testo entro quel mese, e che è slittato all’ultima decade di maggio, hanno fatto sì che gli italiani, per oltre due mesi, abbiano seguito le altalenanti sorti delle misure ipotizzate, riponendovi speranze ed attese. Non prive di critiche, le misure hanno finalmente trovato una cristallizzazione, quanto meno sino a che non interverrà la Legge di conversione.


Le misure sono diversificate in base alla dimensione dell’impresa agevolata. Qui di seguito, una panoramica delle principali misure previste - per la cui piena operatività sono prevalentemente attesi provvedimenti attuativi -, suddivise sulla base dello specifico target di beneficiari. Una sezione distinta sarà dedicata alle start up innovative e PMI Innovative, che godono di agevolazioni ad hoc connesse non alla relativa dimensione, ma alla loro strategica natura.



  • IMPRESE di MICRO E PICCOLA dimensione


Contributo a fondo perduto (ART. 25)

Il contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi ha generato bramose aspettative, potenziate dai numerosi revirement in fase di architettura della misura. Fermo l’intento di agevolare le imprese meno strutturate, si è lungamente dibattuto sulla modalità più efficace. Se nell’ambito della gestazione del Decreto Rilancio si era pensato di mutuare l’esperienza francese con un contributo, mirato a tutte le microimprese con tetto di ricavi a 1 milione di euro, pari a poche migliaia di euro di beneficio (3.000-5.000 euro), la scelta finale è ricaduta su un incentivo di tipo diverso, la cui applicazione risulta estremamente articolata ed è calmierata sulle specificità delle aziende beneficiarie e, in particolare, sulla relativa perdita di fatturato. Si è, così, inteso ripudiare il sistema dei contributi “a pioggia” che, con l’obiettivo di accontentare tutti, non accontenta nessuno. In virtù dell’attuale formulazione della misura, nel caso più favorevole, si potrebbe arrivare al massimo attorno ai 40.000 euro di incentivo.


Più nel dettaglio, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi (ex art. 85, comma 1, lettere a) e b) TUIR) o compensi (ex art. 54, comma 1 TUIR) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.


L’agevolazione spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione non si applica ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.


L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;

b) 15% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.

Il contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all'Agenzia delle entrate.


La dotazione finanziaria della misura è pari a 6.192 milioni di euro per l'anno 2020.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (ART. 28)


Il Decreto rilancio prevede due Crediti d’imposta per i canoni relativi ad immobili ad uso non abitativo. In particolare, i bonus sono pari al:

  1. 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  2. 30% dei relativi canoni, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.


L’agevolazione riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. Il credito di imposta spetta, invece, alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta del 60% spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.


Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.


  • IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (ART. 26)

Il testo dell’articolo 26 del Decreto Rilancio reca un trittico di misure dedicate alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) presentino un ammontare di ricavi (ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b) TUIR) relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro nel caso di accesso al Fondo Patrimonio PMI, e fino a 50 milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata;

b) abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata;

c) abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato; per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

d) solo nel caso di accesso al Fondo Patrimonio PMI, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.


Soddisfatte le predette condizioni, è possibile l’accesso alle seguenti misure agevolative:

  1. CREDITO D’IMPOSTA SUI CONFERIMENTI IN DENARO IN ESECUZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui alla lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20%. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.
  2. CREDITO D’IMPOSTA SULLE PERDITE. E’, altresì, riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di cui alla lettera c). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.
  3. Fondo Patrimonio PMI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI», gestito da Invitalia alla quale andrà rivolta l’istanza di accesso alla misura che verrà processata in ordine cronologico, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova  emissione, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui alla lettera c), e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi. Il Gestore procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli strumenti finanziari e al versamento del relativo apporto nell'anno 2020.

L'efficacia delle misure previste dall’articolo 26 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.


Quanto alla dotazione finanziaria, per la fruizione dei crediti di imposta è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. Il Fondo Patrimonio PMI ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020.

RIFINANZIAMENTO FONDI (ART. 31)

Il Fondo di garanzia delle PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020.


  • IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI


Patrimonio destinato (ART. 27)

CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio” a cui

sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini di tali apporti, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi.


Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che presentano un fatturato annuo superiore a euro 50 milioni.

Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante la sottoscrizione di prestiti  obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, l’emanando decreto attuativo dovrà tenere in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.


Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi nel limite massimo di euro 20 miliardi.


Il Patrimonio Destinato cessa decorsi 12 anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.


  • START UP INNOVATIVE e PMI INNOVATIVE


Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative (Art. 38)

Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative.


Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di Garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo.


Sono previsti, altresì, incentivi in de minimis all'investimento in start-up innovative e PMI innovative. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o  PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.


Per il programma Investor Visa for Italy, ossia una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini non Ue che intendono effettuare investimenti strategici in Italia, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, è previsto il dimezzamento delle soglie minime per l’attrazione di investimenti verso le startup innovative, ora pari a 250.000 euro.


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