La Commissione europea ha autorizzato il Credito d’imposta SISMA per il 2021: dal 14 luglio le istanze

28 Luglio 2022


Nelle ultime settimane è stato pubblicato il Provvedimento di Agenzia delle Entrate n. 253453/2022 del 30 giugno u.s., che ha introdotto un nuovo modello di Comunicazione per la fruizione del Credito d’imposta per investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise), nelle Zone Economiche Speciali (ZES), nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e, soprattutto, nei 140 comuni coinvolti dagli eventi sismici del Centro Italia nelle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016.

L’accesso ai regimi in parola è, infatti, condizionato ad una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, chiamata ad autorizzare la fruizione. Agenzia delle entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dall’anno di effettuazione dell’investimento, decorsi 5 giorni dall’autorizzazione alla fruizione, previo sostenimento del costo agevolato. 

In particolare, il citato provvedimento finalmente reca la definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta SISMA per il 2021 di cui all’articolo 18-quater del D.L. 8/2017, come modificato dall’articolo 43-ter del D.L. 152/2021, rimasto per molto tempo in stand by.

Il credito d’imposta SISMA fu introdotto per investimenti avviati e realizzati dal 7 aprile 2018 (ossia successivamente all’originaria autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea, avvenuto con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza il 15 maggio 2018) e sino al 31 dicembre 2021. Sino al 2020, l’incentivo era soggetto al regime di esenzione di cui al regolamento 651/2014. Lo scorso 3 giugno la Commissione europea ha autorizzato il Credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework). 

Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata, sostituisce il precedente modello a partire dal 14 luglio 2022. Più in dettaglio, il nuovo format può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare:

•    del Credito d'imposta SISMA sino al 45% (per progetti sino a 15 milioni ciascuno) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Non è più possibile presentare istanza per gli investimenti antecedenti.
Per il Credito d'imposta SISMA, l'ammontare complessivo del credito non può, comunque, eccedere 2,3 milioni di euro, ossia il massimale per “impresa unica” di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework;

•    del Credito d’imposta ZLS, in regime di esenzione, sino al 30% (per progetti sino a 100 milioni ciascuno) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed immobili nelle zone logistiche semplificate, avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona ed entro il 31 dicembre 2022. La presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in ogni ZLS è consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del DPCM di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata. 
L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZLS è rinvenibile (successivamente alla loro istituzione) al seguente riferimento www.agenziacoesione.gov.it/zls-zone-logistiche-semplificate/ disponibile sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

•    del Credito d’imposta ZES, in regime di esenzione, sino al 45% (per progetti sino a 100 milioni ciascuno) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed immobili nelle Zone Economiche Speciali, avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale ed entro il 31 dicembre 2022. L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZES è rinvenibile al seguente riferimento www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/ disponibile sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

•    del Credito d’imposta Mezzogiorno, in regime di esenzione, sino al 45% (per progetti sino a 15 milioni ciascuno) per investimenti avviati e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2022, per l’acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Stante l’articolata evoluzione normativa, nella tabella qui di seguito riportata, si riepiloga l’intensità incentivante applicabile, suddivisa per Regione/Area ed in funzione della dimensione d’impresa.

Regioni/Aree

Piccole Imprese

Medie Imprese

Grandi Imprese

Campania

45%

35%

25%

Puglia

45%

35%

25%

Basilicata

45%

35%

25%

Calabria

45%

35%

25%

Sicilia

45%

35%

25%

Sardegna - solo taluni Comuni

(per i beni acquisiti fino al 31.12.2016)

30%

20%

10%

Sardegna

(per beni acquisiti dal 2017)

45%

35%

10%

Abruzzo - solo taluni Comuni

30%

20%

10%

Molise - solo taluni Comuni

(per i beni acquisiti fino al 31.12.2021)

30%

20%

10%

Molise

(per i beni acquisiti nel 2022)

45%

35%

25%

ZLS

30%

20%

10%

Comuni SISMA

45%

35%

25%

Secondo quanto riportato nelle istruzioni al modello di Comunicazione, tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto; poiché l’agevolazione (ad eccezione del Credito d'imposta SISMA) dal 1° marzo 2017 è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti. 

Si segnala che rilevano esclusivamente i “progetti di investimento iniziale”, ossia creazione di un nuovo stabilimento; ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Degna di nota, infine, è la possibilità ammessa dal modello di Comunicazione di più recente introduzione, di procedere alla restituzione degli aiuti del c.d. regime “ombrello”, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021, eccedenti i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, qualora il beneficiario intenda sottrarre l’importo degli aiuti eccedenti dal Credito d’imposta SUD/SISMA/ZES/ZLS. Ai sensi del Provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, gli importi eccedenti i limiti dei massimali devono, infatti, essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

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