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Investimenti in beni strumentali: ecco il nuovo credito d’imposta
Per il 2020, la disciplina di super-ammortamento ed iper-ammortamento è stata sostituita dalla Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto un incentivo di diversa natura, nella forma di credito d'imposta, per investimenti (anche tramite locazione finanziaria), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, in beni strumentali nuovi:
• materiali “ordinari”, non 4.0 – precedentemente super-ammortizzabili;
• materiali 4.0, ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 – precedentemente iper-ammortizzabili;
• immateriali 4.0, ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – precedentemente iper-ammortizzabili da parte delle sole imprese fruitrici dell’iper-ammortamento su beni materiali 4.0.
In particolare, il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La nuova disciplina non si applica:
• agli investimenti materiali super-ammortizzabili, aventi a oggetto i beni “ordinari”, non 4.0, effettuati ex art. 109 TUIR tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 sia stata prenotata la disciplina vigente nel 2019 tramite accettazione del relativo ordine da parte del venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per tali investimenti resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del Decreto Crescita che ha reintrodotto, a partire dal 1° aprile 2019, il super-ammortamento;
• agli investimenti iper-ammortizzabili aventi ad oggetto beni materiali e immateriali 4.0, effettuati ex art. 109 TUIR tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della Legge di Bilancio 2019.
Nelle predette casistiche, eventuali slittamenti degli investimenti (rispettivamente oltre il 30 giugno 2020 e oltre il 31 dicembre 2020) determinano l’applicabilità del nuovo regime 2020, privando di efficacia la prenotazione della disciplina 2019.
BENEFICIARI
Possono accedere all’incentivo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Il credito d'imposta su beni materiali “ordinari”, non 4.0, si applica anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Secondo le intenzioni e le stime governative, la nuova natura e conformazione del bonus per investimenti in beni strumentali determinerà un ampliamento della platea dei beneficiari pari al 40%; in particolare, saranno avvantaggiate anche le aziende di minor dimensione incapienti per un utilizzo immediato dei maxi-ammortamenti, oltre che le aziende agricole o chi opera in regime forfettario prima escluso dall’accesso alle maxi deduzioni.
SPESE AMMISSIBILI
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, sia “ordinari” che 4.0, ad eccezione:
• dei mezzi di trasporto indicati all'articolo 164, comma 1, del TUIR,
• dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote di ammortamento
inferiori al 6,5%,
• dei fabbricati e delle costruzioni,
• dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016,
• nonchè dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Sono, inoltre, agevolabili autonomamente gli investimenti in beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B, anche per le imprese che non fruiscono dell’incentivo per investimenti su beni dell’allegato A.
AGEVOLAZIONE
• Per gli investimenti aventi a oggetto beni “ordinari”, diversi da quelli 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il beneficio è, dunque, lievemente meno vantaggioso rispetto alla versione 2019, che vale il 7,2% dell’investimento ed ha un limite di utilizzo di 2,5 milioni.
• Per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali 4.0 ricompresi nell'allegato A, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Rispetto all’iper-ammortamento viene dunque annullato il beneficio per gli investimenti tra i 10 ed i 20 milioni. Le due nuove aliquote (40% e 20%) sono di poco inferiori all’intensità dell’incentivo previgente: il credito d’imposta al 40% sostituisce l’iper-ammortamento al 270%, pari al 40,8% dell’investimento, mentre l’aliquota al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni corrisponde all’ incentivo al 200%, pari al 24% del costo del bene.
• Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 4.0 ricompresi nell'allegato B, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Nell’ambito della disciplina 2019, tali investimenti sono eleggibili al 140%, pari al 9,6% del costo di acquisizione. Da un lato, pertanto, nel 2020 si introduce un limite di spesa prima non previsto, dall’altro si aumenta sensibilmente il beneficio, reso peraltro indipendente dall’iper-ammortamento.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali ricompresi nell'allegato B, a decorrere:
• dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti “ordinari” non 4.0,
• ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni 4.0 di cui agli allegati A e B.
Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui all’Allegato A avvenga tardivamente, ossia in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per beni “ordinari”, non 4.0.
Si rammenta che, in virtù della risoluzione 110/E di Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019, non occorre attendere il decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento per la compensazione.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonchè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
ADEMPIMENTI
I beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).
In relazione agli investimenti materiali ed immateriali 4.0, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, il predetto onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Al solo fine di consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure sui beni 4.0 effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
CUMULABILITA’
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
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