In arrivo le Zone Logistiche Semplificate. Firmato il DPCM istitutivo per il Veneto. Tutto pronto per il Credito d’imposta ZLS

14 Ottobre 2022


Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha accolto con estremo entusiasmo ed orgoglio la firma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce la Zona Logistica Semplificata (ZLS) per il Veneto: “La firma del decreto governativo istitutivo della Zona Logistica Semplificata per il Veneto apre una grande occasione di rilancio dei territori che siamo pronti a sfruttare. Si tratta di un’area di 4.681,21 ettari, tra aree portuali, retroportuali e aree di sviluppo industriale, che coinvolge, oltre ai Comuni di Venezia e Rovigo, 17 Comuni Polesani e che ha il proprio baricentro nel Porto di Venezia e Chioggia”.

Si tratta del risultato finale di un percorso iniziato oltre due anni fa e che giunge in un momento cruciale, particolarmente difficile per le imprese e le famiglie, in virtù dell’esponenziale aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. L’istituzione della Zona Logistica Semplificata ha l’obiettivo di attrarre investimenti, in particolar modo nell’ambito di settori come la logistica, i trasporti e le attività produttive, attraverso una radicale semplificazione amministrativa e la possibilità di accedere ad incentivi fiscali, oltre che mediante un piano regionale di interventi finanziati con le risorse FESR 2021-2027. Secondo il comunicato regionale dello scorso 6 ottobre, la ZLS Porto di Venezia – Rodigino rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo regionale: in dieci anni può produrre investimenti economici pari a 2,4 miliardi di euro, un aumento di 177.000 posti di lavoro, un incremento dell’export del 40% e dell’8,4% del traffico

Come annunciato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Carfagna il 6 ottobre, “con il visto e la registrazione da parte della Corte dei Conti, che ci auguriamo arrivino celermente, il decreto sarà efficace". Il passo successivo vedrà poi l’insediamento del Comitato d’indirizzo, ossia l’organo politico ed amministrativo della ZLS.

Il Ministro Carfagna ha ricordato che, dopo aver verificato i primi successi delle ZES meridionali, che a pochi mesi dalla piena operatività registrano già una ventina di richieste di insediamento, l'aspettativa è che le ZLS replichino un modello positivo di sostegno allo sviluppo. "L'ultimo tassello necessario al decollo di ZES e ZLS è il nuovo regolamento che disciplina in modo coerente entrambi gli strumenti: sarà approvato a brevissimo e renderà il sistema pienamente operativo", conclude Carfagna.


L’istituzione delle ZLS consente alle imprese che effettuano investimenti in strutture produttive ubicate nelle relative aree di accedere al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ZLS ex art. 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) e successive modificazioni, secondo le procedure stabilite con Provvedimento di Agenzia delle Entrate n. 253453/2022 dello scorso 30 giugno. Con riferimento alle Zone Logistiche Semplificate, la Legge di Bilancio 2018 prevede infatti benefici fiscali, altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano in una ZLS. In particolare, il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire di alcune delle opportunità previste per le ZES limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in ogni ZLS è consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sarà istituito il relativo codice tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Con il citato Provvedimento direttoriale di Agenzia delle Entrate dello scorso 30 giugno è stato introdotto un nuovo modello di Comunicazione per la fruizione del nuovo Credito d’imposta ZLS, ZES, SISMA, Mezzogiorno. L’accesso a tutti i regimi in parola è, infatti, condizionato ad una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, chiamata ad autorizzare la fruizione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dall’anno di effettuazione dell’investimento, decorsi 5 giorni dall’autorizzazione alla fruizione, previo sostenimento del costo agevolato.


Più in dettaglio, il nuovo modello di comunicazione delle istanze, può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono investire in progetti di investimento iniziale (ossia creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, investimenti a favore di una nuova attività economica), in relazione a strutture produttive ubicate nelle seguenti aree:


  • Zone Logistiche Semplificate; l’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZLS è rinvenibile (successivamente alla loro istituzione) al seguente riferimento www.agenziacoesione.gov.it/zls-zone-logistiche-semplificate/ disponibile sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

E’ previsto un Credito d’imposta ZLS sino al 30% (per progetti di investimento iniziale sino a 100 milioni ciascuno) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed immobili, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della Zona logistica semplificata al 31 dicembre 2022.

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  • Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).


E’ attivo il Credito d’imposta Mezzogiorno sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 15 milioni ciascuno) per investimenti in macchinari, impianti, attrezzature avviati e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2022.


  • 140 Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016.


E’ operativo, in Temporary Framework Covid-19 sezione 3.1, il Credito d'imposta SISMA sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 15 milioni ciascuno) per gli investimenti 2021 in macchinari, impianti, attrezzature. Per il Credito d'imposta SISMA, l'ammontare complessivo del credito non può, comunque, eccedere 2,3 milioni di euro, ossia il massimale per “impresa unica” di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework.



E’ attivo il Credito d’imposta ZES sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 50 milioni e, dal 1° giugno 2021, 100 milioni ciascuno) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed immobili, avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale ed entro il 31 dicembre 2022. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Credito d’imposta Mezziogiorno.

Si segnala che l’agevolabilità degli immobili decorre dal secondo semestre 2021. In virtù delle modifiche introdotte dall'art. 57, comma 1, lettera b), numero 4) del D.L. 77/2021 «Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.» Per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 37 del D.L. 36/2022, a partire dal 1° maggio 2022, «Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti».

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L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà. Per i crediti d'imposta Sisma, ZES e ZLS sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.


Stante l’articolata evoluzione normativa, nella tabella qui di seguito riportata, si riepiloga l’intensità incentivante applicabile, suddivisa per Regione/Area ed in funzione della dimensione d’impresa.


Regioni/Aree

Piccole Imprese

Medie Imprese

Grandi Imprese

Campania

45%

35%

25%

Puglia

45%

35%

25%

Basilicata

45%

35%

25%

Calabria

45%

35%

25%

Sicilia

45%

35%

25%

Sardegna - solo taluni Comuni

(per i beni acquisiti fino al 31.12.2016)

30%

20%

10%

Sardegna

(per beni acquisiti dal 2017)

45%

35%

10%

Abruzzo - solo taluni Comuni

30%

20%

10%

Molise - solo taluni Comuni

(per i beni acquisiti fino al 31.12.2021)

30%

20%

10%

Molise

(per i beni acquisiti nel 2022)

45%

35%

25%

ZLS

30%

20%

10%

Comuni SISMA

45%

35%

25%


Secondo quanto riportato nelle istruzioni al modello di Comunicazione, tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto; poiché l’agevolazione (ad eccezione del Credito d'imposta SISMA) dal 1° marzo 2017 è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.


In ragione dell’approssimarsi del termine di vigenza delle agevolazioni in esame, si confida in una proroga nell’ambito della prossima Legge di Bilancio.

Degna di nota, infine, è la possibilità ammessa dal modello di Comunicazione di più recente introduzione, di procedere alla restituzione degli aiuti del c.d. regime “ombrello”, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021, eccedenti i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, qualora il beneficiario intenda sottrarre l’importo degli aiuti eccedenti dal Credito d’imposta SUD/SISMA/ZES/ZLS. Ai sensi del Provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, gli importi eccedenti i limiti dei massimali devono, infatti, essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.


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