Dimensione aziendale: definizione univoca ma…

19 Aprile 2021

Risale al 2003 la Raccomandazione della Commissione europea (2003/361 CE) contenente indicazioni in merito alla definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese. Nel 2005 il Ministero delle Attività Produttive ha recepito i criteri alla disciplina comunitaria con il DM 18/04/2005. Da allora frequenti sono stati i casi che hanno reso necessario chiarire con opportuni pareri gli aspetti contenuti nel decreto di recepimento.

A tal scopo, sempre nel 2005, è stata costituita una “Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fine della concessione di aiuti alle attività produttive”. Ad oggi sono 24 le riunioni sostenute dalla commissione con oltre 75 pareri espressi a fronte di altrettanti casi meritevoli di approfondimenti.

Se da un lato la dottrina sull’argomento risulta sufficientemente esaustiva, ancorché complessa, dall’altro, in questa situazione di emergenza, diverse sono state le forme di aiuto con declinazioni estese ad imprese “diverse dalle PMI”, in passato non ammesse dalle specifiche normative.

I diversi livelli di classificazione delle imprese utilizzano infatti (a seconda dello strumento e della forma agevolativa) il parametro degli occupati, partendo dalle imprese fino a 250 addetti, passando attraverso quelle dai 500 ai 1500 addetti sino ad arrivare a quelle dai 3000 addetti e oltre.


Un altro elemento di categorizzazione è il perimetro sul quale effettuare il calcolo: in alcuni casi è infatti contemplata l’impresa singola, in altri invece il gruppo di cui fa parte l’impresa.

In questi anni nella nostra attività di consulenza abbiamo avuto l’opportunità di analizzare un gran numero di società e di gruppi, il cui calcolo della dimensione aziendale, in termini agevolativi, è arrivato in molti casi a sorprendere il nostro stesso committente, sovvertendo parametri di classificazione ritenuti consolidati.

La complessità dell’argomento richiede di prestare particolare attenzione, soprattutto in caso di dichiarazioni sostitutive di atto notorio: la falsa dichiarazione fa decadere infatti i benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali previste.

Per maggiori informazioni sulle modalità di classificazione delle aziende leggere: "Definizione PMI”.

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