Decreto Recovery: tutte le opportunità per il turismo

17 Novembre 2021


Proseguono le misure di attuazione del Recovery Plan italiano, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 6 novembre del “Decreto legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, c.d. “Decreto Recovery”.

Il decreto n.152/2021, prevede un titolo dedicato interamente al turismo che contiene molte misure a supporto di un settore duramente colpito dalla pandemia.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le misure dedicate a questo settore:

1) Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche – Art.1

L’articolo 1 rende operativo il cd. “Superbonus Alberghi e Strutture ricettive”, attesissimo dalle imprese, previsto dall’investimento 4.2.1 della Misura M1C3 del PNRR, ossia un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.

Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonche' alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» i seguenti interventi:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali
  • digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità – articolo 9, comma 2, Dl 83/2014)

Credito d’imposta

Il credito d’imposta descritto all’art.1 è pari all’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge 388/2000, e articolo 1, comma 53, legge 244/2007), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati.

Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità definite con provvedimento 8 agosto 2020. Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore,7 novembre 2021, del “decreto Recovery” a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data. Invece, per gli interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “decreto Agosto” (articolo 79, Dl 104/2020) di cui tratteremo in seguito.

Contributo a fondo perduto

Il contributo non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro. È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:

  • fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale
  • fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile (articolo 53, Dlgs 198/2006) o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani)
  • fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento; tuttavia, è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993) oppure cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.

Il decreto inoltre prevede che, per le spese ammissibili non coperte dai due incentivi, si possa accedere anche al Fondo nazionale per l'efficienza energetica che concede un finanziamento a tasso agevolato, a condizione però che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere

Il comma 12 dell’art. 1 del Dl Recovery specifica che per gli interventi conclusi prima dell’ entrata in vigore del decreto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 79 del decreto legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 14 agosto 2020 n.126 il c.d. “Decreto agosto” che all’art.79 ha reintrodotto, e ne ha disposto il rifinanziamento, di uno dei principali strumenti agevolativi per il settore turistico-alberghiero: il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive, noto come Tax credit alberghi, introdotto dal d.l. 83/2014.

La misura era stata recentemente rifinanziata: il Dl Agosto aveva disposto il rifinanziamento della misura per gli anni 2020 e 2021 stanziando 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mentre il Sostegni Bis ha prorogato la misura fino al 31/12/2022   l’annualità stanziando 100 milioni di euro.

Il comma 13 del Dl Recovery prevede che il finanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 del credito d’imposta 80%, c.d. superbonus alberghi, si provvederà tramite corrispondente riduzione del dell’autorizzazione dell’art.79 comma 3 del Dl 14 agosto 2020, che prevedeva lo stanziamento di 100 milioni di euro per l’annualità 2022 per il credito riqualificazione alberghi. Dalla lettura di questo comma possiamo quindi dedurre che l’agevolazione del Tax credit sarà riconosciuta nella misura del 65% delle spese sostenute per le sole annualità 2020 e 2021, senza quindi andare a sovrapporsi con l’incentivo del Superbonus.

Le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi saranno definite con decreto del Ministro dei Turismo.

2) Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico- Art. 2

Il secondo strumento previsto dal decreto Recovery, e previsto alla misura M1C3 investimento 4.2.4 del PNRR, riguarda un Fondo di garanzia varato per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità.

Lo strumento prevede l’istituzione di una sezione speciale turismo nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, per la concessione di garanzie ai soggetti ammessi al superbonus alberghi, nonchè ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Il Fondo ha una dotazione di ben 358 milioni di euro, così suddivisa:

-100 milioni nel 2021,

-58 milioni nel 2022,

-100 milioni per il 2023

- 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Di questi, il 50% è riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Le garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, ma anche per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

All’art.2 viene inoltre specificato che:

  • La garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (rispetto a quanto previsto dal decreto del 6 marzo 2017 del MISE);
  • Sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;

La percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23-2020. Una volta scaduta, invece, la percentuale massima di copertura della garanzia sarà del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

Per quanto riguarda la percentuale di copertura della riassicurazione che è determinata sempre ai sensi della disciplina emergenziale, una volta scaduta, sarà stabilita nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia.

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3)  Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo- Art.3

Il decreto ha inoltre previsto un Fondo rotativo imprese, previsto dall’intervento 4.2.5 della M1C3 del PNRR, con una dotazione di 180 milioni di euro, tramite il quale concedere contributi diretti alla spesa pari al 35% dei costi sostenuti a favore di interventi di sostenibilità ambientale, innovazione digitale e riqualificazione energetica. L’importo degli interventi non dovrà essere inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.

I beneficiari sono sempre gli stessi soggetti del superbonus alberghi, incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.

Gli incentivi sono alternativi al credito di imposta al c.d. Superbonus e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Il decreto del Ministero del Turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilirà i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi.

4) Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator- Art.4

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi del PNRR, misura M1C3 investimento 4.2.2, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 152/2021 fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator un credito d'imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti, per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'art. 9, commi 2 e 2-bis, del DL n. 83/2014.

I beneficiari della misura sono le Agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.

Il credito d’imposta andrà ad agevolare:

- impianti wi-fi, a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

- siti web ottimizzati per il sistema mobile;

- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, se in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un contributo da fruire come credito d'imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro nei seguenti limiti di spesa:

- 18 milioni di euro per l'anno 2022;

- 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

- 60 milioni di euro per l'anno 2025.

Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

L’agevolazione è fruibile solamente in compensazione (tramite modello F24 da presentare utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate) a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 34, comma 1 della l. n. 388/2000 e di cui all’art. 1, comma 53 della l. n. 244/2007.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; altresì, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

5) Fondo ripresa resilienza Italia – Art.8

L’ultimo intervento inserito nel Dl Recovery è il “Fondo ripresa resilienza Italia” previsto dall’intervento 4.2.3 della misura M1C3 del PNRR.

La gestione del Fondo è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021, il fondo è finalizzato all’attuazione delle linee progettuali dedicate ai Piani urbani integrati (recupero delle periferie), allo sviluppo e alla resilienza delle imprese del settore turistico. Nell’ambito del Fondo dei Fondi è costituita una sezione denominata “Fondo per il Turismo Sostenibile” con dotazione di 500 milioni di euro per l’attuazione della suddetta linea progettuale dedicata allo sviluppo e alla resilienza delle imprese del settore turistico, con una riserva del 50% per gli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

È previsto un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per l’istituzione del Comitato per gli investimenti del Fondo.

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