Decreto Legge Aiuti Ter – proroga delle misure a sostegno delle imprese sul Caro-Energia

14 Ottobre 2022


Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un incremento ingente dei costi delle forniture di energia elettrica e gas che si stanno registrando a seguito del conflitto militare scoppiato in Ucraina. Tra i soggetti maggiormente colpiti da questo andamento dei prezzi energetici sono senz’altro le imprese, soprattutto quelle con lavorazioni che richiedono grandi quantità di energia.

Per contrastare tale situazione il Governo è intervenuto con l’introduzione di alcuni crediti d’imposta per compensare i maggiori costi di approvvigionamento.

Le agevolazioni concesse alle imprese per contrastare il caro energia interessano una platea variegata di soggetti. I crediti d’imposta, infatti, vanno distinti a seconda che si tratti di:

  • imprese Energivore;
  • imprese non Energivore.
  • imprese Gasivore;
  • imprese non Gasivore;

Andiamo ad approfondire le modifiche apportate a queste misure dal Decreto Aiuti Ter (D.L. 23 settembre 2022, n. 144 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 223 del 23/09/2022).

Si tratta del terzo provvedimento di supporto contro il caro energia da inizio anno, dopo il primo Decreto Aiuti e il Decreto Aiuti bis.

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L'art. 1 proroga, questa volta solo per due mesi, la misura del Credito di Imposta anche per il bimestre Ottobre e Novembre 2022; introducendo inoltre, solo per questo periodo, un rafforzamento delle aliquote di beneficio a seconda della tipologia dell'impresa ed ampliando la platea dei beneficiari del credito della misura dedicata alle “non energivore:

  • per le imprese a forte consumo energetico, c.d. energivore, il credito d’imposta viene aumentato dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;

  • alle “imprese non energivore” è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% (precedentemente era il 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019. Il Decreto Aiuti Ter ha ampliato il bacino dei potenziali fruitori del credito d’imposta per le imprese non energivore, circoscritto, fino al terzo trimestre, a quelle dotate di contatori con potenza pari almeno a 16,5 kW: il perimetro di applicazione viene esteso alle imprese di dimensioni minori, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWh (precedentemente 16,5 kWh;

  • In riferimento alla materia gas naturale, il decreto riconosce alle imprese (sia per quelle c.d a forte consumo di gas naturale, sia per le altre), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta relativo ai mesi di ottobre e novembre 2022, pari al 40% (in precedenza, era del 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

I beneficiari dei bonus energetici avranno tempo fino al 31 marzo 2023 per utilizzare in compensazione gli importi spettanti; in alternativa, potranno cedere i crediti ad altri soggetti che, in ogni caso, dovranno sfruttarli entro lo stesso termine.

A quella data, inoltre, è spostata anche la scadenza per utilizzare i contributi relativi al terzo trimestre, che il “decreto Aiuti bis” aveva invece fissato al 31 dicembre 2022 unitamente ai crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022.

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