Credito d’imposta Transizione 4.0 fruibile anche con debiti iscritti a ruolo

14 Luglio 2021


Con la recente risposta ad interpello n. 451 del 1° luglio 2021, Agenzia delle Entrate ha reso importanti chiarimenti in merito al Credito d'imposta "Industria 4.0"; le relative indicazioni sono espressamente estese anche ad altri crediti d’imposta agevolativi, quali ad esempio, il Credito d’imposta R&S 2015-2019 ed il Credito d’imposta investimenti SUD.

In ragione della presenza di ruoli scaduti a proprio carico, per imposte IRES, IVA, IRAP, l'istante ha chiesto di sapere se può compensare il Credito d'imposta "Industria 4.0" con i propri debiti mediante Modello F24.

Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire l’ambito applicativo del divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.L. 78/2010, il quale prevede che, in caso di debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, la compensazione dei crediti, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti.

L’amministrazione finanziaria ha esplicitato che i crediti agevolativi in parola, in nessun modo possono essere ricondotti alla definizione di "credito derivante da imposta erariale"; per questo motivo, con riferimento a tali crediti agevolativi, non opera il predetto divieto di compensazione a fronte di debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Come chiarito dalla circolare n. 13/E del 11 marzo 2011, il divieto di compensazione non si applica ai contributi e alle agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24.

Questi chiarimenti aggiungono certamente appeal alle misure del Piano Transizione 4.0, i cui effetti possono essere rintracciati già ....


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