Credito d’imposta SUD anche per i settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti

6 Luglio 2020

Il Bonus Sud, in virtù della Legge di Bilancio 2020 (art. 1 comma 319, Legge 27 dicembre 2019 n. 160), è stato prorogato di un anno, sino al 31 dicembre 2020. La previgente formulazione individuava, infatti, nel 31 dicembre 2019 l’ultimo giorno per potere accedere all’incentivo a fondo perduto, nella forma di credito d’imposta, dedicato alle imprese che, a partire dal 1° gennaio 2016, acquisiscono macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive, già esistenti o da costituirsi, in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, Sardegna e nelle zone assistite di Molise e Abruzzo.


Più precisamente, l’agevolazione riguarda i beni strumentali nuovi acquisiti, anche a titolo di locazione finanziaria, nell’ambito di un progetto di investimento iniziale, quale: la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (Molise e Abruzzo e sino al 31 dicembre 2016 anche Sardegna), gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

L’accesso al regime è condizionato ad una comunicazione dell’impresa all’Agenzia delle Entrate, chiamata ad autorizzare la fruizione. Il contribuente può utilizzare il beneficio a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito medesimo. E’ possibile, altresì, la rettifica di comunicazioni già rese o la relativa rinuncia.

La medesima comunicazione per la fruizione del credito d’imposta può essere utilizzata anche per due misure ulteriori, che si innestano sul bonus Sud: il “credito d’imposta sisma” ed il “credito d’imposta Zes”, che la Legge di Bilancio 2020 ha provveduto a prorogare, portando il termine rispettivamente al 31 dicembre 2020 (art. 1 comma 218, Legge 27 dicembre 2019 n. 160), e al 31 dicembre 2022 (art. 1 comma 316, Legge 27 dicembre 2019 n. 160). Alla luce delle predette proroghe, il modello comunicativo dovrà essere conseguentemente aggiornato.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’accesso al credito d’imposta è precluso anche alle imprese in difficoltà. Per i crediti d'imposta Sisma e ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.

L’articolo 199 del Decreto Rilancio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34) specifica, al quinto comma, che “Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.”

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Maggiori indicazioni emergono nell’ambito della relazione illustrativa presente nella bozza al Decreto Rilancio giunta in Consiglio dei Ministri lo scorso 13 maggio: “Tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si intendono escluse dal credito d’imposta le sole classi di Codice ATECO 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio.

Si ritiene necessario chiarire che, tra le attività incentivabili all’interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo fondamentale l’aumento della competitività delle imprese insediate, l’attrazione di investimenti, l’incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all’innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il codice 52. “MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI”. Al riguardo si evidenzia che il citato Regolamento UE 651/2014 chiarisce che per «settore dei trasporti» si intende: “trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi”.

Più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale.

Tale classificazione viene ripresa nel nostro ordinamento dall’ISTAT con ATECO 2007.

Con la seguente proposta emendativa, pertanto, si intende chiarire che il codice ATECO “52. MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI” rientra nell’applicazione dell’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 dell’articolo 1,della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208.”

Pertanto, sulla base del commento sopra riportato, la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 199 del Decreto Rilancio, sembrerebbe avere natura interpretativa ed, in quanto tale, retroattiva. La formulazione dell’articolo, tuttavia, non offre indicazioni univoche in tal senso; si auspica che possano essere fornite maggiori indicazioni in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio, nelle prossime settimane.

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