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Credito d’imposta sino al 30% per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate delle Regioni più sviluppate
Con il Provvedimento direttoriale di Agenzia delle Entrate n. 193276/2022 del 6 giugno 2022 è stato introdotto un nuovo modello di Comunicazione per la fruizione del nuovo Credito d’imposta Zone Logistiche Semplificate (ZLS), del Credito d’imposta per investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise), nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nei 140 comuni coinvolti dagli eventi sismici del Centro Italia nelle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016.
L’accesso ai regimi in parola è, infatti, condizionato ad una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, chiamata ad autorizzare la fruizione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dall’anno di effettuazione dell’investimento, decorsi 5 giorni dall’autorizzazione alla fruizione, previo sostenimento del costo agevolato.
In particolare, rispetto all’ultima versione del modello di Comunicazione per la fruizione del Credito d’imposta SUD/SISMA/ZES di cui al Provvedimento del direttore di Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2022, con il Provvedimento del 6 giugno 2022 sono state introdotte:
- la possibilità di procedere alla restituzione degli aiuti, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021, eccedenti i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, qualora il beneficiario intenda sottrarre l’importo degli aiuti eccedenti dal Credito d’imposta in oggetto.
Ai sensi del Provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, gli importi eccedenti i limiti dei massimali devono, infatti, essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021;
- la possibilità di utilizzare il modello di Comunicazione anche per la fruizione del Credito d’imposta per le Zone logistiche semplificate (ZLS) finalizzato a favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate (limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ex art. 107, par.3, lett. c) TFUE)
Al riguardo, l’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede benefici fiscali, altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano in una Zona logistica semplificata. In particolare, il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire di alcune delle opportunità previste per le ZES limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in ogni ZLS è consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.
Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sarà istituito il relativo codice tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
Per gli investimenti nelle ZLS operano le seguenti intensità agevolative: 30% per le piccole imprese, 20% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese. Per il Credito d’imposta ZLS si applicano, per il resto, le medesime disposizioni previste per il Credito d’imposta ZES.
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Il nuovo modello di comunicazione delle istanze, introdotto con il citato Provvedimento 193276/2022 del 6 giugno 2022, può pertanto essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare:
- del Credito d’imposta ZLS sino al 30% (per progetti di investimento iniziale sino a 100 milioni) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed immobili nelle zone logistiche semplificate. L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZLS è rinvenibile (successivamente alla loro istituzione) al seguente riferimento www.agenziacoesione.gov.it/zls-zone-logistiche-semplificate/ disponibile sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- del Credito d’imposta Mezzogiorno sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 15 milioni) per investimenti in macchinari, impianti, attrezzature avviati e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
- del Credito d'imposta SISMA sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 15 milioni) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016.
Per il credito d'imposta Sisma, l'attuazione della misura agevolativa per il 2021 è subordinata all'adozione, da parte della Commissione europea, della decisione di compatibilità sulla base del Temporary Framework. Al momento, pertanto, non possono essere presentate istanze per il 2021. A seguito dell’intervenuta decisione, le istruzioni al modello di comunicazione saranno successivamente aggiornate. Non è più consentito l’utilizzo della comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021;
- del Credito d’imposta ZES sino al 45% (per progetti di investimento iniziale sino a 100 milioni) per gli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed immobili nelle Zone Economiche Speciali, avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale ed entro il 31 dicembre 2022. L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZES è rinvenibile al seguente riferimento www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/ disponibile sul sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Per completezza, si segnala che, con specifico riferimento alle ZES, è intervenuta recentemente la risposta di Agenzia delle Entrate n. 332 pubblicata il 21 giugno che ne ha maggiormente definito la portata.
L’agevolazione del Credito Mezzogiorno – SISMA – ZES, tradizionalmente, riguarda macchinari, attrezzature, impianti (voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo dello stato patrimoniale) strumentali nuovi nell’ambito di un progetto di investimento iniziale. Per il Credito d’imposta ZES sono agevolabili anche gli immobili strumentali, a decorrere dal 1° giugno 2021. L'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4) del D.L. 77/2021, dal 1° giugno 2021, ha esteso il credito di imposta ZES all'acquisto di immobili strumentali: «In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.».
In tale contesto si è inserito il decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 30 aprile 2022, n. 36. In particolare, nell’articolo 37 del Decreto “Disposizioni in materia di ZES e ZLS”, è riportato tra l’altro che “Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti”.
Pertanto, secondo Agenzia delle Entrate, alla luce delle sopra illustrate modifiche normative, si ritiene che il credito di imposta ZES spetti per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022. Viceversa, per gli investimenti effettuati dal 1° giugno 2021 sino al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta spetta esclusivamente per l'acquisto di immobili.
Sulla possibilità di beneficiare del credito di imposta in argomento per l'acquisto di immobili strumentali all'interno delle aree ZES tra imprese tra le quali intercorre un rapporto di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, Agenzia delle Entrate si è espressa negativamente: «L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14». Il citato articolo 14, rubricato "Aiuti a finalità regionale agli investimenti", stabilisce che «Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.». Pertanto, in relazione alla fattispecie rappresentata in istanza, tenuto conto che le quote di partecipazione della società cedente e della società cessionaria sono detenute dai medesimi soci, si ritiene che l'investimento descritto in istanza non sia ammissibile al credito di imposta ZES.
Infine, Agenzia delle Entrate conferma che, in relazione ai medesimi investimenti, è possibile cumulare il Credito d’imposta ZES ed il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.
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