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Credito d’imposta R&S per farmaci nuovi 2021-2030 in attesa del codice tributo
Il Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, articolo 31, commi 1-5 e 9) ha introdotto un beneficio ad hoc per le attività innovative per farmaci nuovi, con una dotazione pari a 787,3 milioni di euro.
In particolare, è previsto un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi, fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. Il beneficio è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, articolo 25.
L’agevolazione spetta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini. Sono agevolabili i costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
A differenza del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031 introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, art. 1 commi 198 ss. e ss.mm.ii., il credito d'imposta previsto dal Decreto Sostegni bis spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia, nel caso di contratti stipulati con imprese committenti estere, residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
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Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Sono, pertanto, agevolabili:
- per R&S
- spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
- per gli studi di fattibilità: i costi dello studio.
Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Non è pertanto ammessa la cumulabilità con il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, mentre non si ravvisano elementi ostativi al cumulo con il Patent Box di cui all’articolo 6 del Decreto fiscale (D.L. 146/2021).
La misura al momento non risulta fruibile, in attesa del codice tributo per l’utilizzo in compensazione che auspichiamo venga istituito a breve. Il Credito va tuttavia sin da ora indicato in dichiarazione dei redditi 2022 (sul 2021), con riferimento al beneficio maturato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
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