Credito d’imposta R&S per farmaci nuovi 2021-2030: al via la fruizione

14 Ottobre 2022


Oltre un anno fa, il Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, articolo 31, commi 1-5 e 9) ha introdotto un beneficio ad hoc per le attività innovative per farmaci, con una dotazione pari a 787,3 milioni di euro. Recentemente è stata chiarita la portata dell’incentivo con il Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022, articolo 23) e la misura è stata resa fruibile con la Risoluzione 52/E di Agenzia delle Entrate che ha istituito il codice tributo.

L’agevolazione spetta alle imprese che effettuano attività di R&S e studi di fattibilità per farmaci, inclusi i vaccini. Sono agevolabili i costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

In particolare, è previsto un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi, fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. Il beneficio è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.  Il credito d’imposta non è una misura generale, applicandosi infatti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, articolo 25.

ATTIVITA’ ELEGGIBILI

A differenza del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031 introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, art. 1 commi 198 ss. e ss.mm.ii., il credito d'imposta previsto dal Decreto Sostegni bis spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia, nel caso di contratti stipulati con imprese committenti estere, residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

Le attività ammissibili (R&S e studi di fattibilità) sono agevolabili se correlate a farmaci, inclusi i vaccini. Il Decreto Sostegni bis aveva specificato che i farmaci dovessero essere “innovativi”; in sede di conversione in legge, l’aggettivo è stato sostituito da “nuovi”. Da ultimo, in virtù dell’articolo 23 del Decreto Semplificazioni è stato eliminato tout court il riferimento alla novità del farmaco, senza nemmeno ripristinare l’esigenza della relativa innovatività: le attività sono eleggibili semplicemente ove inerenti a farmaci.

Ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Semplificazioni, per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, attuativo del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031.

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La classificazione  delle  attività  di ricerca  fondamentale,  di  ricerca   industriale   e   di   sviluppo sperimentale  in  campo  scientifico  o  tecnologico  ammissibili  al credito d'imposta, di cui alle lettere m), q) e j) del punto  15  del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione  (2014/C  198/01) del 27 giugno 2014, è operata tenendo  conto  dei  principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca  e  sviluppo elaborate dall'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015).

Costituiscono attività di ricerca e  sviluppo  ammissibili  al credito d'imposta i lavori svolti classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

    a) ricerca fondamentale:  si  considerano  attività  di  ricerca fondamentale   i   lavori  sperimentali   o   teorici    finalizzati principalmente  all'acquisizione  di  nuove   conoscenze   in   campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi  delle  proprietà  e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il  risultato delle attività di ricerca fondamentale è  di  regola  rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o  per  mezzo  di  teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

    b) ricerca industriale: si  considerano  attività  di  ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di  individuare  le possibili  utilizzazioni  o  applicazioni  delle   nuove   conoscenze derivanti da un’attività  di  ricerca  fondamentale  o  al  fine  di trovare nuove soluzioni per il  raggiungimento  di  uno  scopo  o  un obiettivo pratico predeterminato;  tali  attività,  in  particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine  di  risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello  di  prova  che  permette  di verificare sperimentalmente  le  ipotesi  di  partenza  e  di   dare dimostrazione  della  possibilità  o  meno  di  passare  alla   fase successiva  dello  sviluppo  sperimentale,   senza   l'obiettivo   di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

    c) sviluppo sperimentale: si considerano attività di  sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze  esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti  allo  scopo

di acquisire  ulteriori  conoscenze  e  raccogliere  le  informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi  di  produzione  o  in  funzione  del  miglioramento significativo  di   prodotti   o   processi   già   esistenti.   Per miglioramento significativo di prodotti  o  processi  già  esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità  e  che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello  stato  dell'arte nel settore o dominio di riferimento.  Il  risultato  dei  lavori  di sviluppo sperimentale è  di  regola  rappresentato  da  prototipi  o impianti pilota. Per prototipo s'intende  un  modello  originale  che possiede le qualità tecniche  essenziali  e  le  caratteristiche  di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività  di sviluppo sperimentale e che  permette  di  effettuare  le  prove  per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme di  macchinari,  dispositivi,  attrezzature  o  altri  elementi   che permette di testare un prodotto o un processo su una scala  o  in  un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

 

Ai  fini  dell’ammissibilità  al  credito  d'imposta,  assumono rilevanza le attività  di  ricerca  e  sviluppo  che  perseguono  un progresso  o  un  avanzamento  delle  conoscenze  o  delle  capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un  progresso o un avanzamento delle  conoscenze  e  delle  capacità  generali  si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o  della  tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo  in  relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o  attuabile.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta le  attività  svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo  che  persegua  tale obiettivo  anche  nel  caso  in  cui  l'avanzamento   scientifico   o tecnologico  ricercato  non  sia  raggiunto  o  non  sia   pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico  è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le  informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello  stato delle  conoscenze   scientifiche   o   tecnologiche   disponibili   e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni  di  ricerca  e sviluppo, perché' coperti ad esempio da segreto aziendale,  i  lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso  il  superamento degli  ostacoli  o  degli  impedimenti  scientifici   o   tecnologici incontrati   possono   ugualmente   rappresentare   un    avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini  dell’ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un  particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono  controllati  ovvero  sono  sottoposti   a   controllo   comune.

Analogamente, si  considerano  ammissibili  al  credito  d'imposta  i lavori di ricerca e sviluppo  svolti  contemporaneamente  e  in  modo simile nello  stesso  campo  scientifico  o  tecnologico  da  imprese concorrenti indipendenti.


COSTI AGEVOLABILI

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Sono, pertanto, agevolabili:

- per R&S

  • spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
  • costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

- per gli studi di fattibilità: i costi dello studio.

CUMULABILITA’

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Non è pertanto ammessa la cumulabilità con il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, mentre non si ravvisano elementi ostativi al cumulo con il Patent Box di cui all’articolo 6 del Decreto fiscale (D.L. 146/2021).

FRUIZIONE

La misura, sino a poche settimane fa, non risultava fruibile. Con risoluzione 52/E del 23 settembre u.s., per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è stato istituito il seguente codice tributo:  “6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.


ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

 Il Credito va sin da ora indicato in dichiarazione dei redditi 2022 (sul 2021), con riferimento al beneficio maturato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

Per completezza, si segnala altresì l’opportunità di indicare il beneficio relativo al Credito d’imposta formazione 4.0 nel prospetto Aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi dell’esercizio di maturazione. Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. L’indicazione nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo. Gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici (come il Credito d’imposta in oggetto) si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.


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