Credito d’imposta investimenti SUD-Sisma Centro Italia e ZES: chiarimenti in corso

29 Settembre 2020

Nel mese di settembre Agenzia delle Entrate è intervenuta con quattro risposte in ordine al bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno, la cui disciplina è applicabile anche alle aree sisma del Centro Italia e alle ZES.

Gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e nelle zone economiche speciali (ZES) godono di una speciale agevolazione, nella forma di credito d’imposta, sino a copertura del 45% del costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi.

Più nel dettaglio, il Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, istituito dalla Legge di Bilancio 2016 (L. 208/2015) è operativo dal 2016 con riferimento ai progetti di investimento iniziale inerenti a strutture produttive localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L’intensità agevolativa varia in relazione al periodo di effettuazione degli investimenti, della dimensione dell’impresa e della localizzazione degli investimenti.

Investimenti sino al 28 febbraio 2017

Per tutte le Regioni, l’agevolazione, in regime di esenzione, spetta nei limiti:

  • del 10% per le GRANDI imprese;
  • del 15% per le MEDIE imprese;
  • del 20% per le PICCOLE imprese.

Investimenti dal 1° marzo 2017

Per le Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. a) del TFUE (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, e dal 2017 la Sardegna) l'intensità massima dell'aiuto è:

  • del 25% per le GRANDI imprese;
  • del 35% per le imprese di MEDIE dimensioni;
  • e del 45% per le PICCOLE imprese.

Per le Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. c) del TFUE (Abruzzo e Molise) l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è previsto:

  • al 10% per le GRANDI imprese;
  • al 20% per le imprese di MEDIE dimensioni;
  • ed al 30% per le PICCOLE imprese.


Il bonus è stato esteso, con alcune modifiche, dall'articolo 18-quater del D.L. 8/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 45/2017, anche agli investimenti realizzati nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Con riferimento alle aree sisma Centro Italia, sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati successivamente all’autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea, avvenuto con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza il 15 maggio 2018.

Inoltre, l'articolo 5, comma 2, del D.L. 91/2017, in relazione agli investimenti realizzati nelle zone economiche speciali (ZES) ha riconosciuto il predetto credito d'imposta in misura potenziata per gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale.

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La Legge di Bilancio per il 2020 ha poi disposto, all'articolo 1, commi 218, 316 e 319, rispettivamente, le seguenti proroghe:

  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
  • dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES.

Per la fruizione dei menzionati crediti d'imposta è necessario presentare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione tramite un modello che gestisce, in maniera distinta, tutte e tre le misure agevolative. Per accedere pienamente ai bonus, occorre che la comunicazione consenta la possibilità di esporre gli investimenti che saranno realizzati nei periodi oggetto di proroga. Questo avviene in relazione alle Regioni del Mezzogiorno e delle aree Sisma. Con riferimento al credito d’imposta ZES, invece, la procedura sarà aggiornata non appena Agenzia delle Entrate riceverà notizie dell’avvenuto adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni competenti. Per questa misura agevolativa, comunque, è sempre consentita la presentazione della comunicazione per indicare gli investimenti da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020.


Qui di seguito un excursus dei chiarimenti settembrini di Agenzia. Per mera semplicità espositiva, ci si riferirà nel prosieguo al Credito d’imposta SUD, nonostante le risposte formalmente si riferiscano anche al Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici.

Nell’ambito della Risposta 322 dell’8 settembre 2020, Agenzia delle Entrate rileva che, per l’individuazione degli investimenti agevolabili tramite il Credito di imposta SUD, è determinante la possibile classificazione del bene nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo dello stato patrimoniale.  Ai fini della precisa individuazione dei beni agevolabili,  indicati in maniera tassativa dalla norma (comma 99, articolo 1, Legge n. 208 del 2015), occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.

In virtù dall'articolo 2424 del codice civile, le immobilizzazioni materiali, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale, comprendono tra l'altro la voce 2) impianti e macchinario. In base al principio contabile nazionale OIC n. 16 "Immobilizzazioni materiali": - alla voce B.II.2"impianti e macchinario" vanno iscritti: 1) impianti generici (impianti non legati alla tipica attività della società - ad esempio, servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme); 2) impianti specifici (impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda); 3) altri impianti (ad esempio, forni e loro pertinenze); 4) macchinario automatico e macchinario non automatico (apparati in grado di svolgere da sé - automatico - ovvero con ausilio di persone - semiautomatico – determinate operazioni).

Tra le immobilizzazioni materiali - alla voce B.II.3 "attrezzature industriali e commerciali" trovano iscrizione: 1) attrezzature (strumenti, con uso manuale, necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso, ad esempio, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa); 2) attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.


Di conseguenza, considerato che la disposizione in commento ha carattere tassativo, restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa.

Con la risposta 360 del 16 settembre 2020, Agenzia delle Entrate ha confermato la cumulabilità tra il Credito di imposta SUD (legge 208/2015) ed il credito d'imposta istituito dalla legge di Bilancio 2020 per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 di cui all’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Come noto, la disciplina della cumulabilità del Credito d’imposta SUD è composita:


Investimenti sino al 28 febbraio 2017

Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

Investimenti dal 1° marzo 2017

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis o altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Talle cumulo non dovrà portare al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento


Tali limiti non trovano applicazione con riferimento ad incentivi non qualificabili come aiuti di Stato, quale ad esempio il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – ordinari o 4.0 (così come il superammortamento e l’iperammortamento). Pertanto, in relazione ad investimenti in beni 4.0 di cui all’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017, è possibile conseguire un incentivo cumulato sino all’85% del costo sostenuto, pari al 45% a titolo di Credito d’imposta SUD (applicabile ad una piccola impresa ubicata in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise) e 40% a titolo di Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 entro il limite di 2,5 milioni di euro.

Nell’ambito della risposta 399 del 23 settembre 2020, è stato chiarito che l’acquisto di monitor ed espositori, collocati al di fuori dell’area agevolata, che proiettano a circuito chiuso i video dimostrativi dei prodotti in vendita, non può essere agevolato con il Credito di imposta SUD. Tali beni, infatti, sono dotati di una propria autonomia, circostanza che determina l’assenza di un vincolo di connessione funzionale con la struttura produttiva situata nel territorio agevolato; la sussistenza di tale connessione è, invece, indispensabile per l’ammissibilità dell’investimento all’agevolazione.


Da ultimo, con la risposta 404 del 24 settembre 2020, è stato confermato che il Credito di imposta SUD spetta anche nell'ipotesi in cui il bene oggetto dell'investimento, per il quale si fruisca dell'agevolazione, formi oggetto di un successivo contratto di sale and lease back. In tal caso, il credito di imposta spetta al primo acquirente, a nulla rilevando il sopravvenuto contratto di leasing (che non configura, per l'utilizzatore, un ulteriore investimento agevolabile). Agenzia afferma che, in caso di cessione del bene oggetto di investimento alla società di leasing nel contesto di un'operazione di sale and lease back, nel presupposto che il bene sia stato acquistato dall'istante e solo successivamente ceduto alla società di leasing, non si attiva la rideterminazione dell'incentivo, ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; nel particolare caso, infatti, la cessione del bene nel predetto schema contrattuale del sale and lease back non pregiudica in nessun modo la permanenza dell'investimento presso l'impresa utilizzatrice. Il requisito della novità del bene, necessario per beneficiare del credito di imposta, deve apprezzarsi in sede di primo acquisto, a nulla rilevando la successiva cessione dello stesso nell'ambito dell'operazione di sale and lease back.

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