Credito d’imposta formazione 4.0 - opportunità potenziate

28 Luglio 2022


Il decreto attuativo firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti il primo luglio rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 – già previsto nel Decreto Legge “Aiuti” – allo scopo di rafforzare i percorsi formativi in sintonia con la trasformazione tecnologica dei processi produttivi e con i fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.


L’obiettivo, dichiarato dal ministro Giorgetti, è quello di creare le condizioni per promuovere un modello in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative acquisite o consolidate per far fronte alla domanda di maggiori competenze professionali applicate alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. 


A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo vengono introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0. Per questa ragione, l’applicazione della maggiorazione delle aliquote è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso e al rilascio da parte del soggetto formatore di un attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso.


Le attività formative che beneficeranno del bonus maggiorato dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore. In continuità con la misura in vigore dal 2018, esse dovranno riguardare i settori delle vendite e marketing, informatica e tecniche e tecnologia di produzione. Dovranno inoltre essere svolte dai seguenti soggetti qualificati esterni all’impresa:
•   Soggetti accreditati presso Regione o Provincia autonoma; 
•   Soggetti accreditati presso i Fondi Interprofessionali; 
•   Università pubbliche o private; 
•   Istituti Tecnici Superiori; 

•   Soggetti con certificazione di qualità Iso 9001-2015 EA 37; 
•   Centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 232/2016;
•   European digital innovation hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (Ue) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma «Europa digitale» per il periodo 2021-2027.

Il decreto, ora al vaglio della Corte dei Conti, entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Saranno ammesse al credito d’imposta potenziato le attività avviate dopo il 18 maggio 2022. Occorre ricordare, infine, che per la piena attuazione manca ancora un decreto direttoriale del Mise con i criteri e le modalità dell’accertamento iniziale e finale delle competenze dei singoli dipendenti.

Percorrendo a ritroso l’evoluzione del Bonus Formazione, già l’articolo 22 del Decreto Aiuti, pubblicato il 17 maggio scorso, aveva avviato il nuovo iter per rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e delle medie imprese. I costi legati ai dipendenti in formazione, per acquisire o consolidare le competenze legate alle tecnologie abilitanti la trasformazione digitale, hanno visto un aumento dell’aliquota del Credito d’imposta formazione 4.0 così articolato:
•   per le piccole imprese: incremento al 70% fino a 300.000 euro;
•   per le medie imprese: incremento al 50% fino a 250.000 euro;
•   per le grandi imprese: rimane invariata al 30% fino a 300.000 euro. 


Nei casi in cui le attività di formazione vengano avviate dopo l’entrata in vigore del Decreto Aiuti (18 maggio 2022) e non soddisfino le condizioni richieste, le aliquote del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al:
•   40% per le piccole imprese;
•   35% per le medie imprese;
•   nessuna modifica normativa è introdotta per le grandi imprese.


Rimangono invariate le modalità di fruizione del bonus formazione: esso è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi devono inoltre essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Per le sole imprese non tenute alla revisione legale dei conti, è previsto un credito d'imposta aggiuntivo sino a 5.000 euro, a copertura delle spese di certificazione.


Con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Devono inoltre essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative.


La volontà del MISE di rinnovare l’applicazione della misura parrebbe aprire alla possibilità di estendere l’applicabilità del Bonus Formazione anche al prossimo anno, per andare incontro al bisogno di personale competente e continuare a sostenere le imprese nella delicata transizione tecnologica e digitale.


Giova sempre ricordare la rilevanza della formazione continua rispetto al tema dell’adattabilità delle competenze dei lavoratori: sostenere, incentivandole, le imprese che giocano un ruolo attivo nella formazione dei propri dipendenti significa riconoscere e abilitare quello che è il reale “sistema formativo dei lavoratori”. Sono proprio le imprese, infatti, che rappresentano il primario luogo di apprendimento degli adulti occupati. Rafforzare in maniera mirata la loro capacità formativa significa anche accelerare in maniera ampia e sistemica i processi di aggiornamento continuo dei lavoratori italiani sui temi dell’innovazione e della trasformazione digitale.

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