Credito d’imposta beni strumentali elevato con consegne entro novembre 2023

22 Marzo 2023

In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.49 del 27 febbraio u.s. è stato pubblicato il testo della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, cd Decreto Milleproroghe. 

L’articolo 12, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 198/2022, nel testo risultante dalle modifiche introdotte in sede di conversione, prevede che il termine di effettuazione (ex art. 109 TUIR) degli investimenti “prenotati” entro il 2022 - per i quali trova quindi applicazione il regime 2022, di maggior favore rispetto al 2023 – risulta posticipato al 30 novembre 2023 per i beni materiali 4.0 (comma 1-ter) nonché per i beni ordinari non 4.0, materiali o immateriali (comma 1-bis). Nessuna proroga oltre al 30 giugno 2023, invece, è prevista per la consegna dei beni 4.0 immateriali, nonostante nel 2023 siano agevolati di 30 punti percentuali in meno rispetto al 2022 (ossia al 20% in luogo del previgente 50%), né per i beni ordinari (materiali e immateriali) che, dal 2023 non sono più agevolati. 

Già a dicembre 2022 si ventilava l’estensione del regime 2022 alle consegne dei beni entro fine del 2023, ma solo per i beni materiali 4.0.  

La deadline del 31 dicembre 2023 era prevista nella prima versione del Decreto Milleproroghe dello scorso dicembre. Nel relativo Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 11 del 21 Dicembre 2022 è riportato, infatti, che “In materia di credito d’imposta, considerate le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali acquistati entro il 31 dicembre 2022, sempre a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito.”  Significativo il commento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri della norma: "È un segnale di attenzione doveroso per quelle imprese che stanno investendo e che potranno così accedere ad un credito d'imposta più elevato in un contesto internazionale profondamente mutato". Sul sito del Ministero si legge che la proroga "si è resa necessaria visto il mutato contesto internazionale che ha determinato un vincolo alla produzione: lo scoppio del conflitto in Ucraina che ha aggiunto alle già presenti tensioni sul mercato, dovute alla riorganizzazione delle catene globali del valore e dei flussi di commercio internazionale, nuove instabilità legate all'offerta, generate dalla riduzione delle importazioni di materie prime da Russia e Ucraina".  

Tuttavia, con un inopinato colpo di scena, nel Decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso dicembre è mancata qualsivoglia disposizione in tal senso.  

La Legge di Bilancio 2022, invece, aveva previsto per i soli beni materiali 4.0 l’estensione della deadline al 30 settembre 2023

Allo stato attuale, dopo la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, il composito quadro incentivante si articola come segue: 



Si ricorda che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le tempistiche di fruizione sono differenti a seconda del regime agevolativo applicabile.  

In virtù della Legge di Bilancio 2020, la fruizione avviene in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali ricompresi nell'allegato B, a decorrere: 

  • dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti ordinari non 4.0,  

  • ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni di cui agli allegati A e B.  

In virtù della Legge di Bilancio 2021 e 2022, la fruizione avviene in 3 quote annuali di pari importo, (ridotte a 1 unica soluzione per gli investimenti in beni ordinari non 4.0, acquisiti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni con riferimento ai beni immateriali e, ai sensi del Decreto Sostegni bis, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi, con riferimento ai beni materiali), a decorrere 

  • dall'anno stesso di entrata in funzione dei beni per gli investimenti “ordinari” non 4.0,  

  • ovvero a decorrere dall'anno stesso di interconnessione dei beni di cui agli allegati A e B. 

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. La base di calcolo è assunta al lordo delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. 

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