Credito d’imposta beni strumentali: dal 16 novembre una nuova edizione

21 Dicembre 2020

Il Disegno di Legge di Bilancio 2021, presentato alla Camera il 18 novembre 2020 è al momento nel suo pieno iter parlamentare. L'esame degli emendamenti ha avuto inizio nella seduta del 9 dicembre 2020. Sono stati presentati circa 7.000 emendamenti e, di questi, circa 900 sono gli emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari, i quali avranno priorità nella discussione e nelle votazioni.

Varie proposte emendative sono state presentate anche con riferimento al Piano Transizione 4.0 che, nell’ambito del Disegno di Manovra Finanziaria 2021 viene rifinanziato con un budget di 24 miliardi, prorogato sino al 2022 e riformato; lungi dall’essere un mero restyling di consolidamento, il Governo ha inteso imprimere un pervasivo potenziamento al Piano, presentato come “pacchetto shock” per ripartire. Si tratta del primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano, come indicato dal Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli.


Molti degli emendamenti segnalati vertono sul tema della cedibilità del credito d’imposta beni strumentali e R&S Innovazione e Design a fornitori, istituti di credito e intermediari finanziari.

Ai fini del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, tra le proposte evidenziate come prioritarie vi è l’ampliamento dell’elenco dei software 4.0 agevolabili; tra gli input a cui si è attribuita maggiore rilevanza, anche l’introduzione di un credito d’imposta ad hoc per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, le società agricole, le reti di impresa costituitesi all’interno dei distretti rurali e del cibo, di intensità pari al 30% dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole nonché di strumenti caratterizzati da alta tecnologia.

Sono stati, inoltre, presentati emendamenti anche per estendere la vigenza temporale dell’iperammortameto.

Con riferimento al Credito d’imposta per investimenti in R&S Innovazione e Design si ipotizza l’estensione delle spese agevolabili e l’innalzamento delle percentuali agevolative e dei massimali di investimento, talora anche con reintroduzione del metodo incrementale.

Con riferimento al Bonus Formazione 4.0 si è sollecitata l’applicazione del beneficio anche alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a 9 dipendenti.

Nei prossimi giorni, gli emendamenti dovranno essere votati ed il Disegno di Legge di Bilancio 2021 dovrà acquisire il rango di Legge, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2021.

Il testo del Disegno di Legge di Bilancio meriterebbe, ad ogni buon conto, una precisazione cruciale con riferimento al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, per cui viene anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020, secondo l’articolazione qui di seguito rappresentata.


INVESTIMENTI

16.11.2020 – 31.12.2021/30.6.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021

1.1.2022  – 31.12.2022/30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2022

Beni materiali 4.0

Allegato A

L. Bilancio 2017

- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni €;

- 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni

- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni €.

- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni €;

- 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €;

- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni €.

Beni materiali ordinari non 4.0

10% per investimenti fino a 2 milioni €. L’agevolazione sale al 15% per gli investimenti propedeutici allo smart working.

6% per investimenti fino a 2 milioni €.

Beni immateriali 4.0

Allegato B

L. Bilancio 2017

20% per investimenti sino a 1 milione €.

Beni immateriali ordinari non 4.0

10% per investimenti fino a 1 milione €. L’agevolazione sale al 15% per gli investimenti propedeutici allo smart working.

6% per investimenti sino a 1 milione.


Per il 2020, in particolare dal 16 novembre 2020, si sovrappongono tre discipline agevolative alternative, in assenza di un univoco coordinamento tra le stesse, per ciascuna delle seguenti categorie di beni: beni materiali 4.0 di cui all’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), beni materiali ordinari non 4.0, beni immateriali 4.0 di cui all’Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017.

L’unica categoria di beni per i quali non si realizza una sovrapposizione è quella dei beni immateriali ordinari non 4.0, ad oggi mai agevolati dal Piano Transizione 4.0. Solo con il Disegno di Legge di Bilancio 2021, al fine di promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane anche attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di “Trasformazione 4.0”, vengono inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017. Risulta estremamente apprezzata l’inedita agevolabilità dei beni immateriali non 4.0, così come la nuova previsione di un credito d’imposta maggiorato per beni ordinari non 4.0, sia materiali che immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile.

Qui di seguito si rappresenta la compenetrazione delle discipline agevolative attinenti all’acquisizione di beni strumentali nuovi che coinvolge sia il super e l’iperammortamento, ossia una ultradeduzione dal reddito d’impresa (rectius: maggiorazione extra contabile del costo degli investimenti ai fini della deducibilità dalle imposte sui redditi) che i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali

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BENI MATERIALI 4.0 di cui all’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017

MISURA INCENTIVANTE

FINESTRA TEMPORALE

BENEFICIO

Iperammortamento 270%-200%-150%

Art. 1, commi 60 e 61, della Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1.1.2019 –  31.12.2019/31.12.2020

con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2019

Maggiorazioni del costo rilevante ai fini della deducibilità pari a:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni € (equivalente ad un beneficio del 40,8% calcolato sull’IRES 24%);

- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni € e fino a 10 milioni (equivalente ad un beneficio del 24% calcolato sull’IRES 24%);

- 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni(equivalente ad un beneficio del 12% calcolato sull’IRES 24%);

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2020

Art. 1, comma 189 Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1.1.2020 – 31.12.2020/30.6.2021, con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2020

- 40%, per investimenti fino a 2,5  milioni  €, 

-  20% per investimenti compresi tra 2,5 e  10  milioni  €.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2021

Art. 185, comma 6 del Disegno di Legge di Bilancio 2021

16.11.2020 – 31.12.2021/30.6.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021

- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni €;

- 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni

- 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni €.


BENI MATERIALI ORDINARI

MISURA INCENTIVANTE

FINESTRA TEMPORALE

BENEFICIO

Superammortamento 130%

Art. 1 Decreto Crescita (DL 30 aprile 2019, n. 34) e articolo 50 del Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34)

1.4.2019

31.12.2019/31.12.2020

con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2019

Maggiorazione del costo rilevante ai fini della deducibilità pari al 30%, per investimenti sino a 2,5 milioni (equivalente ad un beneficio del 7,2% calcolato sull’IRES 24%).


Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2020

Art. 1, comma 188 Legge di Bilancio 2020

1.1.2020 – 31.12.2020/30.6.2021, con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2020

6% per investimenti fino a 2 milioni €.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2021

Art. 185, comma 4 del Disegno di Legge di Bilancio 2021

16.11.2020 – 31.12.2021/30.6.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021

10% per investimenti fino a 2 milioni €. L’agevolazione sale al 15% per gli investimenti propedeutici allo smart working


BENI IMMATERIALI 4.0
di cui all’Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017

MISURA INCENTIVANTE

FINESTRA TEMPORALE

BENEFICIO

Superammortamento 140%

Art. 1, comma 62 della Legge di Bilancio 2019

1.1.2019 –  31.12.2019/31.12.2020

con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2019

Maggiorazione del costo rilevante ai fini della deducibilità pari al 40% (equivalente ad un beneficio del 9,6% calcolato sull’IRES 24%) senza limiti di investimento.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2020

Art. 1, comma 190 Legge di Bilancio 2020

1.1.2020 – 31.12.2020/30.6.2021, con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2020

15% per investimenti sino a 700.000

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2021

Art. 185, comma 8 del Disegno di Legge di Bilancio 2021

16.11.2020 – 31.12.2021/30.6.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 2021

20%  per investimenti sino a 1 milione €.


Occorrerà, ad avviso di chi scrive, un fondamentale intervento di coordinamento delle clausole del Disegno di Legge di Bilancio 2021 con le previgenti discipline agevolative succedutesi dal 2019 ad oggi. Anche in relazione a tale aspetto, è atteso l’intervento di un maxiemendamento che si sta delineando in queste ore, in ordine al quale forniremo, nel prosieguo, un aggiornamento. 

Per i periodi di sovrapposizione normativa, se il Disegno di Legge di Bilancio 2021 introducesse una disciplina che automaticamente esclude l’applicazione delle precedenti norme incentivanti, queste ultime dovrebbero essere rimodulate. Il Disegno di Manovra 2021, al momento, nella formulazione approvata lo scorso 16 novembre, non ha proposto alcuna abrogazione revisione delle discipline sopra citate del super/iperammortamento e del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2020 che, pertanto, rimangono pienamente vigenti.

In alternativa, con riferimento ai periodi di sovrapposizione agevolativa, se quello introdotto dal Disegno di Manovra 
2021 fosse un regime meramente opzionale, occorrerebbe una esplicita indicazione della facoltà di scelta da parte dell’impresa beneficiaria. Nei previgenti avvicendamenti agevolativi, con specifiche norme di diritto transitorio, il legislatore ha sempre escluso esplicitamente qualsiasi arbitrarietà. A fronte della prenotazione di un regime agevolativo con ordine e pagamento dell’acconto almeno pari al 20%, ove siano conseguiti investimenti entro la successiva finestra temporale connessa alla prenotazione, l’impresa investitrice non ha potuto virare verso la disciplina agevolativa successiva, nemmeno se di maggior favore. A mero titolo esemplificativo, come previsto dall’articolo 1, comma 196 lett. b) della Legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta 2020 per investimenti in beni 4.0  non si applica agli investimenti effettuati nel 2020 per i quali sia stato accettato l’ordine dal venditore e pagato l’acconto da parte dell’investitore in misura almeno pari al 20% entro il 2019, per i quali resta inderogabile l’applicazione dell’iperammortamento sui beni materiali e del superammortamento sui beni immateriali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019. Ne è conseguito che solo lo slittamento dell’investimento al 2021, oltre la finestra temporale correlata alla prenotazione (2020), consente il mutamento del regime applicabile.

In particolare, in merito alle previsioni del Disegno di Legge di Bilancio 2021, risultano fondamentali delucidazioni circa l’eventualità che la decorrenza anticipata degli effetti al 16 novembre 2020 possa annullare l’efficacia delle prenotazioni effettuate secondo i dettami di una delle precedenti discipline agevolative.

Anche prescindendo dal caso specifico di prenotazioni di discipline precedenti, nella misura in cui l’obiettivo del legislatore è quello di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’attuale contesto pandemico, auspichiamo la massima flessibilità, demandando alle imprese la scelta del regime applicabile.

Per imprese con investimenti di importo modesto, risulta ottimale avvalersi direttamente della più conveniente disciplina del Disegno di legge di Bilancio 2021 che reca intensità agevolative maggiori.

Per imprese, invece, con investimenti di importo significativo, che sforano i massimali di investimento agevolabili su un anno, risulta preferibile utilizzare i plafond di investimento di più discipline agevolative; l’applicazione automatica della disciplina del Disegno di legge di Bilancio 2021 risulterebbe estremamente penalizzante, laddove il massimale di investimento agevolabile previsto dalla Manovra 2021 non coprisse tutto l’investimento.  Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un’impresa con investimenti 4.0 successivi al 16 novembre 2020 pari a 30 milioni. Per tale realtà, è conveniente fruire dell’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 per investimenti sino a 10 milioni e dalla Manovra 2021 per gli ulteriori 20 milioni di investimenti, viceversa perderebbe l’agevolazione su 10 milioni di investimento.

Per mera completezza, si ricorda che, ai fini dei successivi controlli, i soggetti beneficiari del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (sia nella forma prevista dalla Legge di Bilancio 2020 sia dal Disegno di Legge di Bilancio 2021) sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione “parlante” (recante l'espresso riferimento alle disposizioni normative di riferimento) idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi.

Come riportato da Il Sole 24 Ore, 11 dicembre 2020, in questo periodo di potenziale plurima vigenza agevolativa, le imprese potrebbero valutare se indicare, nelle relative fatture di acquisto e nell’ulteriore documentazione, entrambe le discipline agevolative che prevedono tale onere documentale, ossia l’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e l’articolo 185, commi da 4 a 8, del Disegno di Legge di Bilancio 2021, approvato dal Governo il 16 novembre 2020.

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