Credito d’imposta beni strumentali 2020: news da Agenzia delle Entrate e MiSE

26 Novembre 2020

In relazione ai beni materiali 4.0 ad elevatissima tecnologia, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, elencati nell'Allegato A annesso alla Legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), per il 2020 (con possibili code di investimento sino al 2021) opera un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020 (legge del 27 dicembre 2019, n. 160 all'articolo 1, commi da 184 a 197). La novellata disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti l' iperammortamento (Legge di bilancio 2017, articolo 1, commi da 8 ad 11 e ss.mm.ii.), che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019 o fino al 2020 per i quali sia stata prenotata la disciplina 2019.  


In particolare, per i beni materiali 4.0 elencati nell'Allegato A, dal 2017 ad oggi e – verosimilmente – anche per gli anni a venire è costantemente prevista un’agevolazione rafforzata rispetto a quella prevista per i beni ordinari, non 4.0, non ricompresi nell’Allegato A. Risulta quindi cruciale circoscrivere correttamente il perimetro di applicazione del predetto Allegato, che racchiude l’elenco dei beni materiali la cui acquisizione  è riconosciuta quale maggiormente meritevole di tutela e supporto incentivante.


MACCHINE, STRUMENTI E DISPOSITIVI PER CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE, SOLLEVAMENTO E MANIPOLAZIONE

In tale contesto si pongono le risposte ad interpello 542 e 544 pubblicate il 12 novembre da Agenzia delle Entrate, recanti il parere tecnico reso dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

Con riferimento alle risposte in esame, i dubbi rappresentati dai due istanti attengono all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione e, quindi, la riconducibilità dei beni, per i quali si vuole fruire dei benefici, tra quelli indicati nel richiamato Allegato A. In particolare la risposta 542 attiene a mezzi autocompattatori e autospazzatrici, mentre la risposta 544 afferisce ad una autobetoniera ed una betonpompa.

Nello specifico, entrambe le società istanti ritengono che i beni oggetto d'investimento siano integralmente riconducibili alla voce 11 del primo gruppo di detto allegato A- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, concernente, ossia tra le "macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)".

Al riguardo, in coerenza con quanto chiarito nella circolare Agenzia Entrate e MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, riferita alla precedente disciplina dell'iperammortamento, ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito d'imposta, il MiSE ha precisato che rientrano nell’Allegato A esclusivamente gli investimenti descritti dalla società istante, limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. "Direttiva Macchine" ("Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione)").

A questi effetti, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come "veicolo" ai sensi della definizione di cui alla Direttiva 46/2007/CE2 (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di "omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli") - nella quale è stata rifusa la precedente direttiva 70/156/CE - e che, in quanto tale è escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.

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IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA

Alle predette risposte 542 e 544 della Divisione Contribuenti della Direzione Centrale Piccole e medie imprese, pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate, se ne affianca una non pubblica (904-1257/2020). Per quanto non esplichi effetti erga omnes, tale risposta, resa dalla Direzione Regionale Lombardia, è significativa ai fini della delimitazione del perimetro agevolativo dell’Allegato A e suggerisce cautela.

La fattispecie riguarda l’acquisto di un impianto complessivamente finalizzato ad avviare un nuovo processo di produzione di energia elettrica e termica attraverso la valorizzazione energetica delle biomasse agricole prodotte, tramite la trasformazione delle biomasse in biogas. Il biogas prodotto, a sua volta, viene condotto in un cogeneratore che lo trasforma in energia termica ed elettrica. La produzione di energia avviene solo all’interno del generatore, mentre le precedenti fasi consistono nella trasformazione di un prodotto agricolo in gas. L’impianto prevede una seconda componente, a completamento, per la purificazione del biogas e la produzione di biometano.

L’istante ritiene che, con esclusione del generatore di energia, le altre e distinte componenti dell’impianto possano beneficiare del Credito d’imposta, in quanto costituenti

  • “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”, richiamati al punto 3 dell’Allegato A, primo gruppo 1 - Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti,
  • “filtri e sistemi (si intendono anche impianti) di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”, richiamati dal punto 9 dell’Allegato A, secondo gruppo - Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità).

Il dubbio deriva dalla previsione della circolare 4/E del 2017 di Agenzia delle Entrate e MiSE che, sia pure con riferimento all’iperammortamento e non al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, forniva indicazioni specifiche: “Sono invece escluse soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non); si ricorda peraltro che queste ultime possono beneficiare di misure di agevolazione all’efficienza energetica già in vigore (come i “certificati bianchi”).

Nella risposta, Agenzia sostiene che l’impianto deve essere assunto nella sua interezza e che non è possibile scomporre la componente dei macchinari che provvedono alla trasformazione delle biomasse in biogas, dal motore che produce l’energia. Fermo restando che la riconducibilità di un bene nell’elenco di cui all’allegato A non rientra tra le valutazioni esperibili in sede di interpello, Agenzia delle Entrate Lombardia ha rilevato che tale elenco risulta essere di tipo puntuale ed è da interpretare in modo restrittivo, non includendo alcun impianto (o porzione di impianto) di produzione di energia tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.


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