Confermato il Credito d’imposta per R&S sino al 2031 e per Innovazione e Design sino al 2025

1 Febbraio 2022

Con la Legge di bilancio 2022 sono previste ampie proroghe per il Credito d’imposta introdotto nel 2020: al decalage delle aliquote fa da contraltare l’incremento dei massimali di beneficio per i prossimi anni.


Il comma 45 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2022 ha ridefinito la timeline degli investimenti agevolati con il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design. Il legislatore, con la recente Manovra, è intervenuto nonostante il 2022 fosse già coperto dalla previgente finanziaria. In particolare, si introduce una proroga novennale per la R&S e triennale per le attività di Innovazione tecnologica e di design, potenziando così la disciplina relativa al bonus introdotto dalla Legge di bilancio 2020, già prorogato per il 2021 e 2022 dalla Manovra 2021. 
Nell’ambito della relazione tecnica della Legge di bilancio 2022, emergono anche gli effetti finanziari delle ampie proroghe ivi contenute. In particolare sono contemplati 7,276 miliardi complessivi per il Credito d’imposta R&S Innovazione Design sino 2023-2025/2031. 
Al contempo, sono giunte altresì indicazioni interpretative da parte di Agenzia delle Entrate in merito al Credito d’imposta vigente nonché al Credito d’imposta R&S 2015-2019 previgente che, verosimilmente, possono essere assunte quale utile riferimento interpretativo anche per l’attuale bonus.

BENEFICIARI

Il Credito d’imposta è una misura generale, dedicata a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che investono in attività di:

  • ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, volte ad apportare un progresso generale;
  • innovazione tecnologica, dirette alla realizzazione di prodotti o processi di produzione, distribuzione e logistica nuovi o sostanzialmente migliorati per l’impresa;
  • design e innovazione estetica finalizzati ad innovare in modo significativo i «prodotti» dell’impresa; per i settori del Made in Italy nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono, inoltre, ammissibili i lavori relativi alla concezione e alla realizzazione di nuove collezioni o campionari non destinati alla vendita.

Sono escluse le imprese soggette a procedure concorsuali non destinate alla continuità e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive  ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del  d.lgs. 231/2011.

Come ribadito nell’ambito della recente risposta all'interpello n. 874 di Agenzia delle Entrate del 29 dicembre u.s., per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, non è prevista la possibilità di agevolare i costi che un’impresa sostiene non in qualità di investitore, bensì per l’esecuzione di commesse di committenti esteri, a differenza di quanto era previsto invece per il precedente Credito d’imposta R&S 2015-2019 ex art. 3 DL 145/2013. Si auspicano nel prosieguo aperture, funzionali ad attrarre in Italia gli investimenti delle multinazionali.

Con il principio di diritto 17 del 31 dicembre u.s., Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, con riferimento al previgente Credito d’imposta R&S 2015-2019, ma verosimilmente analoghe indicazioni valgono anche per il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design vigente, che un soggetto istituzionalmente deputato ex lege allo svolgimento di attività soggette ad un sistema regolatorio pubblico, il quale prevede un meccanismo di finanziamento delle attività totalmente derivante dall'addebito di una "tariffa" a carico di soggetti privati (consumatori), non può essere considerato un "investitore”. Le attività di ricerca e sviluppo svolte costituiscono attività rientranti nell'esecuzione dei compiti istituzionali assegnati e, in quanto tali, direttamente e pienamente remunerate nell'ambito di tale rapporto con il soggetto pubblico. Il rischio è integralmente coperto dalle specifiche componenti della tariffa. 
Pur apprezzando ogni sforzo chiarificatore, ad avviso di chi scrive, indicazioni interpretative fondamentali, quale quelle in parola, sarebbero dovute intervenire con estrema tempestività, anziché decorsi 7 anni di vigenza dell’incentivo a cui si riferiscono.

SPESE ELEGGIBILI E INTENSITA’ AGEVOLATIVE

Sono agevolati i costi di personale, beni materiali mobili e software, contratti di attività commissionata, privative industriali (solo per R&S), consulenza e servizi equivalenti, materiali e forniture, certificazione della documentazione contabile per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, secondo le dinamiche temporali e le intensità agevolative che seguono.



2020

2021-2022

2023

2024-2025

2026-2031

R&S

12%

Max 3 mln


Maggiorazione per il SUD/SISMA sino al 45%

20%

Max 4 mln


Maggiorazione per il solo SUD sino al 45%

10%

Max 5 mln


Nessuna maggiorazione nè SUD né SISMA

10%

Max 5 mln


Nessuna maggiorazione nè SUD né SISMA

10%

Max 5 mln


Nessuna maggiorazione nè SUD né SISMA

Innovazione tecnologica

6%

Max 1,5 mln

10%

Max 2 mln

10%

Max 2 mln

5%

Max 2 mln

NO

Innovazione 4.0/green

10%

Max 1,5 mln

15%

Max 2 mln

10%

Max 4 mln

5%

Max 4 mln

NO

Design

6%

Max 1,5 mln

10%

Max 2 mln

10%

Max 2 mln

5%

Max 2 mln

NO

Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta. Si ricorda che il Credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile.

A livello di intensità agevolative, il biennio 2021-2022 risulta ideale per gli investimenti agevolati, in quanto si assiste poi ad un progressivo decalage. Tuttavia, occorre considerare che per gli anni successivi si registrano, per R&S e per Innovazione tencologica finalizzata alla transizione digitale ed ecologica, significativi aumenti dei massimali di incentivi.

Ad avviso di chi scrive, gli equilibri tra gli ambiti agevolativi sarebbero comunque perfettibili. In particolare, nel 2023 l’aliquota agevolativa è fissata al 10% sia per R&S che per Innovazione tecnologica - sia “ordinaria” che 4.0/green - sia per il design. Questo potrebbe disincentivare i più onerosi investimenti, in particolare in R&S. Per un significativo effetto incentivante, risulta indispensabile ottimizzare il beneficio cumulando più agevolazioni (ad esempio Credito d’imposta R&S e patent box) sulle medesime spese, entro il limite del costo sostenuto. Si ricorda che, per espressa previsione del legislatore per il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design e a differenza di altri incentivi, la base di calcolo deve essere assunta al netto delle  altre sovvenzioni o dei contributi  a  qualunque  titolo  ricevuti  per  le stesse spese ammissibili.

MAGGIORAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA R&S PER IL MEZZOGIORNO

La Manovra 2022 non ha dedicato alcuna disposizione alla maggiorazione del Credito d’imposta per attività di R&S, sulla quale viceversa era significativamente intervenuta la Legge di bilancio 2021, dopo l’introduzione da parte dell’articolo 244 del Decreto Rilancio di una maggiorazione dedicata al Mezzogiorno e alle regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (Lazio, Marche e Umbria). 
I commi 185 e 186 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2021 avevano prorogato per le annualità 2021 e 2022 il Credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, secondo le seguenti intensità:

  • 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; 
  • 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; 
  • 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (imprese cosi definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003).

La maggiorazione dell'aliquota del  credito  d'imposta  si applica, a titolo di Aiuto di Stato, nel rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni previsti dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione,  e  in  particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento  in  materia  di  «Aiuti  a progetti di ricerca e sviluppo». 

La dotazione finanziaria prevista a copertura del Credito d’imposta maggiorato per il biennio 2021 – 2022 è di 312 milioni.

Auspichiamo un intervento del legislatore atto ad estendere il Credito d’imposta R&S maggiorato per tutte le annualità di vigenza del Credito d’imposta R&S.

ADEMPIMENTI

Per completezza, si ricorda che, oltre alla certificazione della documentazione contabile necessaria, per tutte le imprese, ai fini del riconoscimento e della fruizione del beneficio, sono previsti ulteriori oneri adempimentali. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del Credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta. Con la Legge di bilancio 2021 è stato introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività. 
La Manovra finanziaria 2022 ha mancato l’occasione per fornire concrete indicazioni a beneficio delle aziende, in merito alle modalità con cui assolvere all’onere in parola.

Il Credito d’imposta, inoltre, dovrà essere oggetto di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico a consuntivo, funzionale esclusivamente all’acquisizione, da parte del Ministero, delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Secondo le indicazioni del Decreto direttoriale 6 ottobre 2021, la comunicazione deve essere presentata, a decorrere dagli investimenti 2021, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

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