Come cambiano gli incentivi 4.0 nel biennio 2021-2022

22 Gennaio 2021

Con le risorse della legge di Bilancio 2021 - agganciate al Recovery plan - il Piano Transizione 4.0 viene esteso fino al 2022, con una serie di novità per i tre incentivi 4.0: il credito d’imposta per beni strumentali nuovi, il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design e il credito d'imposta per la formazione 4.0.

Il nuovo Piano Transizione 4.0 - che vale circa 24 miliardi di euro - intende stimolare gli investimenti privati, dando stabilità e certezze al tessuto imprenditoriale italiano, prorogando e potenziando gli incentivi 4.0 esistenti.

Il Piano Transizione 4.0 nella Manovra 2021: come cambiano gli incentivi 4.0

La Manovra 2021 estende fino al 31 dicembre 2022 i crediti d'imposta per beni strumentali, R&S e formazione 4.0, con aliquote e massimali di investimento al rialzo.

L’obiettivo è accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19.


1 - Credito d'imposta per beni strumentali nuovi

La legge di bilancio 2021 estende fino al 2022 il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, con alcune differenze per il 2021 e il 2022.

L’incentivo spetta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili  organizzazioni  di  soggetti  non   residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal  settore  economico  di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del  reddito  dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture  produttive ubicate  nel territorio dello Stato.

Nel 2021 aliquote e massimali vengono maggiorati.

Nel 2021 salgono le aliquote e i massimali per alcuni investimenti ammissibili al credito d'imposta per beni strumentali nuovi. Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere  dal  16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il  30  giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti  in  misura  almeno  pari  al  20%  del  costo  di acquisizione.

Nel dettaglio l'aliquota del credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 (non rientranti tra quelli indicati negli allegati A e B alla legge n. 232-2016) sale dal 6% al 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e un milione per i beni immateriali. 


Per i beni funzionali allo smart working, invece, l'aliquota aumenta fino al 15%.

Nel 2021 vengono maggiorati anche i tetti e le aliquote del credito d’imposta per beni materiali 4.0:

●    per spese inferiori a 2,5 milioni di euro: l’aliquota sale dal 40% al 50%;
●    ser spese superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro:  l’aliquota sale dal 20% al 30%.

Cosa succede nel 2022

Nel 2022 le aliquote dell'incentivo tornano ai livelli del 2020, di conseguenza:

●    il credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 torna al 6%;
●    il credito d'imposta per beni strumentali materiali 4.0 viene riconosciuto:
- nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Questo vale per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Novità valide sia per il 2021 che per il 2022

Il nuovo Piano Transizione 4.0 prevede alcune novità valide per il biennio 2021-2022.

Nel caso del credito d’imposta per beni materiali 4.0 viene introdotto - sia per il 2021 che per il 2022 - un nuovo tetto per le spese superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni euro, con aliquota al 10%.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (indicati nell'allegato B alla legge n. 232-2016), invece, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo (non più il 10%), nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, sia nel 2021 che nel 2022. 

Sono quindi ammissibili gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni indicati nell'allegato B alla legge n. 232-2016, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.


Come si utilizza il credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo:

●    a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0;
●    a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0. Se l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, si può iniziare a fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni strumentali materiali e immateriali non 4.0.

C’è però un’eccezione: per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Cosa prevede il Piano transizione 4.0

2 - Credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Anche il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design è esteso fino al 31 dicembre 2022, con una serie di novità.

Ambito applicativo

Andando a modificare la legge di Bilancio 2020, la Manovra 2021 fornisce importanti precisazioni in merito all’ambito applicativo del credito d’imposta:

●    l’incentivo è fruibile da tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere dal regime di determinazione del reddito dell’impresa, non più del reddito d’impresa;
●    la condizione necessaria affinché le spese per contratti di ricerca extra muros rientrino nella base di calcolo del credito d’imposta - ossia, i commissionari dei progetti devono essere fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Ue oppure in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (DM 4 settembre 1996) - deve sussistere in caso di contratti stipulati con soggetti esteri. Stessa cosa per quanto riguarda i contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica e i contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica nonché le spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel design e nell’ideazione estetica;
●    le quote di ammortamento relative all’acquisto di un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale sono ammesse nella base di calcolo del bonus anche se la privativa deriva da un contratto di acquisto o licenza stipulato con soggetto residente in Italia (la norma originaria prevedeva soltanto i soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Ue oppure in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito);
●    in riferimento alla disposizione che considera ammissibili, nella base di calcolo dell’incentivo, le spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros, concorrenti, le seconde, in misura maggiorata, per un importo pari al 150% del loro ammontare, non va considerata tale ultima maggiorazione;
●    le spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammesse nella base di calcolo dell’incentivo nel limite del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti;
●    tra le spese ammissibili al credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica sono incluse quelle relative ai software.

Aliquote e massimali più alti fino al 2022

Salgono anche le aliquote e i massimali del credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design:

●    per ricerca e sviluppo: aliquota dal 12% al 20%, massimale del beneficio spettante da 3 a 4 milioni;
●    per innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10%, massimale da 1,5 a 2 milioni di euro;
●    per innovazione green e digitale: aliquota dal 10% al 15%, massimale da 1,5 a 2 milioni di euro;
●    per design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 a 2 milioni di euro.


Obbligo di asseverazione

Per quanto riguarda la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare ai fini dei successivi controlli, la Manovra 2021 ha introdotto l’obbligo che la stessa sia asseverata.

3 - Credito d'imposta formazione 4.0

Esteso fino al 2022 anche il credito d'imposta formazione 4.0, con un ampliamento delle spese ammissibili, tra cui rientrano quelle sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori.


Nel dettaglio, tra i costi ammissibili sono ricompresi tutti quelli previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento Ue n. 651/2014:

●    spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
●    costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione
●    costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
●    spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

La Transizione 4.0 nel Recovery plan

Il nuovo Piano Transizione 4.0 rientra tra i progetti previsti dal Recovery plan italiano, che delinea gli obiettivi, le riforme e gli investimenti da realizzare con i fondi europei di Next Generation EU (spesso indicato per facilità come Recovery Fund), il piano per la ripresa che aiuterà l'UE ad uscire dalla crisi Covid-19.

Per accedere alle risorse del Recovery Fund, l’Italia - insieme agli altri Stati membri - deve presentare entro il 30 aprile 2021 il proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), strutturato coerentemente con gli obiettivi del Green Deal e con le raccomandazioni specifiche per ogni Paese espresse nel processo del Semestre europeo.

In base alla bozza del Recovery plan, l’Italia programma risorse per oltre 223 miliardi di euro, mettendo insieme i fondi europei con risorse nazionali e della politica di coesione.

Per il progetto Transizione 4.0 il PNRR stanzia 19 miliardi di euro - cui si aggiungono le risorse della legge di Bilancio 2021 - allo scopo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese italiane, in linea con le indicazioni di Bruxelles.

Senza scendere nei dettagli, nel Recovery plan si annuncia che le aliquote e i massimali degli incentivi 4.0 saranno potenziati, mentre le procedure per l'erogazione delle agevolazioni verranno semplificate e velocizzate.

Inoltre, dal 2021 saranno ampliati gli investimenti agevolabili, includendo un set più vasto di beni strumentali immateriali, allo scopo di coinvolgere maggiormente le piccole imprese. Sempre per sostenere le aziende più piccole, è previsto un bacino più ampio di beni strumentali immateriali agevolabili insieme a meccanismi semplificati e accelerati di compensazione dei benefici maturati per le imprese con fatturato annuo inferiore ai 5 milioni di euro.

Agli incentivi previsti dal Piano potranno accedere anche le imprese editoriali per le attività di digitalizzazione e per gli interventi a sostegno della trasformazione digitale dell’offerta e della fruizione di prodotti editoriale. C'è poi un finanziamento specifico di 180 milioni di euro destinato alle infrastrutture digitali delle filiere agroalimentari nelle regioni del Sud.


Novità in arrivo con il dl Imprese

Dal momento che le risorse del nuovo Piano Transizione 4.0 sono collegate al Recovery Fund, la Commissione UE - secondo quanto anticipato da Il Sole24Ore - ha chiesto all'Italia di adottare interventi che siano realmente funzionali alla digital transition dell'industria italiana, e non semplicemente a sostenere il ricambio dei macchinari.

Per rispondere alle richieste di Bruxelles, il Governo sta lavorando ad ulteriori modifiche al Piano Transizione 4.0, che dovrebbero essere inserite in un nuovo decreto-legge con le misure per le imprese (dl Imprese), atteso per la fine del mese di gennaio.

Le modifiche dovrebbero riguardare:

●    il credito d'imposta per i beni strumentali non 4.0 (ex superammortamento), pari al 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni, in vigore solo per il 2021 e fruibile in un’unica quota annuale;
●    il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 (ex iperammortamento), pari al 50% non solo nel 2021 ma anche per il 2022, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro e fruibile in tre quote;
●    il credito d'imposta per i beni strumentali immateriali 4.0, che sale dal 20% al 25% per il biennio 2021-2022, con fruizione in tre quote;
●    il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, che sale dal 20% al 25%, con tetto a 4 milioni;
●    il credito d'imposta per progetti di innovazione tecnologica, che sale dal 15% al 20%, con limite a 2 milioni.

Dovrebbe salire dal 10% al 15% anche il credito d'imposta per i software di base non 4.0 - allineandosi così ai dispositivi per lo smart working - sia nel 2021 che nel 2022, con massimale ad un milione di euro.

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