Bonus SUD-SISMA-ZES: cosa cambierà dal 7 giugno. Per le ZES ulteriori opportunità nel Decreto PNRR2

4 Maggio 2022

Nelle ultime settimane è stato pubblicato il  Provvedimento di Agenzia delle Entrate n.  107620/2022 del 6 aprile u.s. che ha introdotto un nuovo modello di Comunicazione per la fruizione del Credito d’imposta per investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise), nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nei 140 comuni coinvolti dagli eventi sismici del Centro Italia nelle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016.

L’accesso ai regimi in parola è, infatti, condizionato ad una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, chiamata ad autorizzare la fruizione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dall’anno di effettuazione dell’investimento, decorsi 5 giorni dall’autorizzazione alla fruizione, previo sostenimento del costo agevolato.

 In particolare, con il recente provvedimento è stato adeguato il perimetro geografico di applicazione del Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La Carta è stata approvata dalla Commissione europea con decisione del 2 dicembre 2021; successivamente, con decisione del 18 marzo 2022, la Carta è stata integrata per definire le zone della Regione Abruzzo ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Più nel dettaglio, in virtù delle previsioni della Legge di Bilancio 2022, occorrerà fare riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 quanto alle intensità incentivanti e alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 quanto alle zone eleggibili.

Il nuovo modello di Comunicazione sostituisce il precedente modello a partire dal 7 giugno 2022.

Con il nuovo format, per il Credito d’imposta Mezzogiorno sarà possibile presentare istanze per investimenti avviati e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2022.

Per il Credito d’imposta ZES, con il nuovo modello potranno essere inviate istanze per investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale ed entro il 31 dicembre 2022.

Quanto al Credito d’imposta SISMA, occorre prestare particolare attenzione alla circostanza che, a decorrere dal 7 giugno 2022, il modello di Comunicazione non può essere utilizzato, invece, con riferimento agli investimenti realizzati dal 7 aprile 2018 e sino al 2020, per la richiesta di fruizione del beneficio, nonché per comunicare eventuali rettifiche o rinunce al predetto Credito d’imposta richiesto con precedenti versioni del modello. La misura agevolativa disciplinata dalla previgente formulazione era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2020 dalla Commissione europea con decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018.

Per il Credito d'imposta Sisma, l'art. 43-ter del DL 152/2021 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il Credito d'imposta si applichi nel rispetto del Temporary Framework. Pertanto, l'attuazione della misura agevolativa per il 2021 è subordinata all'adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità sulla base del Temporary Framework. Allo stato attuale, è previsto che il nuovo modello non possa ancora essere utilizzato per il 2021; a seguito dell’intervenuta decisione di compatibilità, le istruzioni saranno successivamente aggiornate.


Per maggiori informazioni su "Bonus SUD-SISMA-ZES: cosa cambierà dal 7 giugno. Per le ZES ulteriori opportunità nel Decreto PNRR2"

Quanto all’intensità agevolativa, per gli investimenti sino al 28/2/2017, per tutte le Regioni, l’agevolazione del Credito d’imposta Mezzogiorno spetta nei limiti del 10% per le grandi imprese; del 15% per le medie imprese; del 20% per le piccole imprese e non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Tali aliquote si applicano a massimali di costo per progetto di investimento pari a 1,5 milioni per le piccole imprese; 5 milioni di Euro per le imprese medie; 15 milioni di Euro per le grandi imprese.

Per i beni strumentali nuovi acquisiti dal 1/3/2017, si applicano invece le seguenti aliquote ai fini del Credito d’imposta Mezzogiorno e ZES:

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

Nell’ambito delle istruzioni al nuovo modello di Comunicazione è riportato che tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto. Poiché il Credito d’imposta Mezzogiorno dal 1° marzo 2017 ed il Credito d’imposta ZES sono cumulabili con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, secondo le citate istruzioni, il Credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

A parere di chi scrive, alla luce dell’approvazione della nuova Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale che contempla limiti superiori, sarebbe stata senz’altro auspicabile la possibilità di cumulo entro i limiti della Carta 2022-2027, senza dover nettizzare la base di calcolo del Credito d’imposta dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2020 nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, il Credito d’imposta spetta nelle misure pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese.

Le aliquote agevolative si applicano a massimali di costo per progetto di investimento per Credito d’imposta Mezzogiorno e per il Credito d’imposta SISMA pari a 3 milioni di Euro per le piccole imprese; 10 milioni di Euro per le imprese medie e 15 milioni di Euro per le grandi imprese.

Per il Credito d’imposta ZES, il limite massimo per ciascun progetto d’investimento, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa, è di 50 milioni di euro per gli investimenti realizzati entro il 31 maggio 2021 e di 100 milioni di euro per gli investimenti realizzati dal 1° giugno 2021.


ULTERIORI NOVITA’ PER LE ZES

L’agevolazione del Credito Mezzogiorno – SISMA – ZES, tradizionalmente, riguarda macchinari, attrezzature, impianti (voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo dello stato patrimoniale) strumentali nuovi nell’ambito di un progetto di investimento iniziale. Solo per il Credito d’imposta ZES sono agevolabili anche gli immobili strumentali, a decorrere dal 1° giugno 2021. In tale contesto si è inserito negli ultimi giorni il decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 30 aprile 2022, n. 36. In particolare, nell’articolo 37 del Decreto “Disposizioni in materia di ZES e ZLS”, è riportato tra l’altro che “Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti”.

Inoltre, si prevede che per rafforzare la struttura produttiva delle ZES mediante il diverso strumento agevolativo dei “Contratti di sviluppo”, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021- 2027, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.

Contattaci per maggiori informazioni