Approvato il DDL di Bilancio 2021: incentivi potenziati da subito e sino al 2022

26 Novembre 2020

Il 16 novembre u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Il testo, bollinato dalla Ragioneria dello Stato e firmato dal Presidente della Repubblica, è approdato il 18 novembre nelle aule parlamentari, per intraprendere il debito iter parlamentare. La legge di Bilancio, infatti, dovrà essere approvata da entrambi i rami del Parlamento entro la fine dell’anno corrente, al fine di trovare vigore il 1° gennaio 2021.

Qui di seguito si darà conto delle principali novità introdotte in relazione al Piano Transizione 4.0 prorogato sino al 2022 (in luogo della vigente scadenza del 31 dicembre 2020), che risulta significativamente potenziato, talora addirittura retroattivamente al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID 19.


CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

L’articolo 185 del Disegno di Legge di Bilancio, commi 1-13, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo rispetto a quanto oggi vigente in virtù della Legge di Bilancio 2020 (art. 1 commi 185-197)..

Viene altresì anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020 per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Si auspica che possano accedere alla versione potenziata dell’incentivo anche le imprese che hanno pagato acconti pari al 20% entro il 2019 – prenotando così la disciplina dell’iperammortamento 2019 – e che completeranno l’investimento dopo il 15 novembre 2020.

L’ambito soggettivo disciplinato dal Disegno di Legge di Bilancio 2021 ricalca quello attualmente previsto; il Credito d’imposta si conferma quale misura generale, cumulabile con altri incentivi sino al limite del 100% del costo sostenuto. Rilevanti novità sono state introdotte, invece, con riferimento all’ambito oggettivo nonché in relazione alle intensità agevolative e ai tetti di spesa agevolabile, qui di seguito rappresentate.

TEMPISTICHE DI INVESTIMENTO

BENI AGEVOLATI

AGEVOLAZIONE

Dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

Beni materiali 4.0 – Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017


- per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, l’aliquota passa dal 40% al 50%;

- per investimenti tra 2,5 e 10 milioni, sale dall’attuale 20% al 30%

- infine per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni (attualmente non agevolati), l’aliquota è del 10%

Beni materiali ordinari non 4.0

Per investimenti fino a 2 milioni di euro, l’aliquota passa dal 6% al 10%; l’agevolazione sale al 15% per gli investimenti propedeutici allo smart working

Beni immateriali 4.0 – Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017


Incremento delle aliquote per i beni immateriali 4.0 dal 15% al 20%  e innalzamento del tetto massimo di spesa da 700.000 euro a 1 milione di euro per il biennio di proroga del piano.


Il tenore letterale dell’attuale formulazione lascia intendere che un milione sia il tetto massimo di investimento agevolabile per l’intero biennio 2021-2022, ma è presumibile si tratti di un refuso, per analogia rispetto alle altre categorie di beni agevolabili per le quali si prevede un distinto cap di spesa per ogni anno.

Beni immateriali ordinari non 4.0

Introduzione di un’agevolazione anche per i beni immateriali non 4.0 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione; in particolare per il primo anno l’aliquota agevolativa è pari al 10% e al 15% per gli investimenti propedeutici allo smart working.

Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

Beni materiali 4.0 – Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017


Opereranno le aliquote vigenti, ferma rimanendo anche l’agevolabilità degli investimenti da 10 a 20 milioni al 10%:

- per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, l’aliquota passa al 40%;

- per investimenti tra 2,5 e 10 milioni, l’aliquota si attesta al 20%

- infine per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni, l’aliquota è del 10%

Beni materiali ordinari non 4.0

Per investimenti fino a 2 milioni di euro, l’aliquota passa al 6%.

Beni immateriali 4.0 – Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017

Incremento delle aliquote per i beni immateriali 4.0 dal 15% al 20%  e innalzamento del tetto massimo di spesa da 700.000 euro a 1 milione di euro per il biennio di proroga del piano.


Il tenore letterale dell’attuale formulazione lascia intendere che un milione sia il tetto massimo di investimento agevolabile per l’intero biennio 2021-2022, ma è presumibile si tratti di un refuso, per analogia rispetto alle altre categorie di beni agevolabili per le quali si prevede un distinto cap di spesa per ogni anno.

Beni immateriali ordinari non 4.0

Opererà l’aliquota del 6% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione.


Al fine di promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane anche attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di “Trasformazione 4.0”, vengono inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Risulta estremamente gradita l’inedita agevolabilità dei beni immateriali non 4.0, così come la nuova previsione di un credito d’imposta maggiorato per beni ordinari non 4.0, sia materiali che immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile.

La dotazione finanziaria per la proroga ed il rafforzamento dei benefici fiscali si articola per il 2021 in 3,3 miliardi per il credito di imposta per acquisto di beni strumentali ordinari, 1,7 miliardi per i beni strumentali 4.0, 106 milioni per software di base ordinari, 185 milioni per software 4.0.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione “parlante” (recante l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2021) idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi. In relazione agli investimenti 4.0, l’attestazione dell’interconnessione dei beni strumentali 4.0 deve essere resa con perizia asseverata e non con perizia semplice, come previsto invece dalla Legge di Bilancio 2020, o con un attestato di

conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale in parola può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti ordinari, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; degna di nota è la riduzione del periodo minimo di fruizione (attualmente pari a 5 anni per i beni materiali e 3 anni per i beni immateriali 4.0) in tre quote annuali, prevedendo altresì per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali ordinari acquisiti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga tardivamente, ossia in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per i beni ordinari per la parte spettante a seguito dell’entrata in funzione.

Qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto (c.d. recapture) escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.


CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Per il 2021 e per il 2022 è prevista la conferma del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, operante dal 2016 grazie alla Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) e ss.mm.ii, cumulabile con il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali applicabile alla generalità delle imprese (continua...)

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