Aiuti di Stato: tra passato e futuro - adempimenti e nuova disciplina

31 Marzo 2020

Gli incentivi qualificabili quali “Aiuti di Stato” alle imprese, meritano plurima attenzione in queste settimane.

Da un lato è mutato il quadro di riferimento comunitario per il 2020, con previsioni di maggior favore. Dall’altro permangono gli oneri adempimentali previsti nell’ordinamento italiano per i contributi 2019, a cui ottemperare in sede bilancistica, oltre che dichiarativa 2020.


GLI AIUTI DI STATO NEL BILANCIO 2019 ED IN DICHIARAZIONE REDDITI ED IRAP 2020

In virtù di quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi da 125 a 129, è richiesto, alle imprese commerciali che hanno ricevuto pubbliche erogazioni, di darne specifica evidenza in nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

I termini sono, pertanto, quelli dell’approvazione dei bilanci annuali. Per le aziende non tenute alla redazione della nota integrativa o che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'obbligo di trasparenza va assolto entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'esercizio finanziario precedente, sui siti internet aziendali o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. In questo caso la prima applicazione della norma dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019.

E' stato chiarito dal Decreto Crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58) che l'obbligo di trasparenza riguarda solo sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedentedalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. Pertanto, l’obbligo coinvolge gli Aiuti di Stato, ossia incentivi connotati da selettività; non sono, invece, soggetti alla disciplina ad oggetto, trattandosi di misure generali, ad esempio, il credito d'imposta R&S, il super-ammortamento e l'iper-ammortamento. Il riferimento alle somme “effettivamente erogate” indica che l’indicazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo non si applica ove l’importo dei contributi sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Per gli Aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese, a condizione che venga dichiarata, dall’impresa ricevente, l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, nella nota integrativa del bilancio oppure sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. Si riporta qui di seguito il link al Registro nazionale degli Aiuti di Stato ove ogni impresa può verificare la propria posizione e, qualora l'aiuto sia contenuto nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato, farvi rinvio: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


Come esplicitato dal comma 125-ter dell'articolo 1 della legge 124/2017, come modificato dal Decreto Crescita, gli obblighi di trasparenza sussistono a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, ma solo “a partire dal  1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti eroganti.


Come l’anno scorso, anche quest’anno gli Aiuti di Stato implicano specifici oneri adempimentali anche a livello dichiarativo. Nell’ambito dei modelli REDDITI ed IRAP 2020 è previsto, infatti, uno specifico quadro in cui indicare gli Aiuti di Stato ottenuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10 del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazional degli Aiuti di Stato. L’ottemperanza a tale onere è propedeutica alla registrazione dell’aiuto presso il Registro nazionale degli Aiuti di Stato. L’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.


GLI AIUTI DI STATO NEL NUOVO QUADRO TEMPORANEO UE 2020

Dall’Unione europea giungono previsioni di favore per le imprese relative all’accesso ad agevolazioni pubbliche: è previsto un nuovo quadro atto a garantire che sia disponibile liquidità sufficiente per le imprese e a preservare la continuità dell'attività economica in concomitanza e successivamente allo scoppio dell'epidemia.

La Commissione europea, lo scorso 19 marzo, ha adottato il Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Si tratta della seconda volta, dopo la crisi finanziaria del 2008, in cui l'Unione europea adotta disposizioni emergenziali di carattere temporaneo in materia di Aiuti di Stato.

La temporaneità ne circoscrive l’applicabilità al solo 2020, salvo future proroghe.

Cinque le tipologie di aiuti contemplate, erogabili a favore delle imprese che si siano trovate in difficoltà dopo il 31 dicembre 2019, a causa della diffusione di COVID-19:

  • sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800.000 euro a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. Il Quadro temporaneo prevede ulteriori condizioni applicabili specificamente alle sovvenzioni ed alle agevolazioni a favore dei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura: l'aiuto non deve eccedere gli importi lordi di 120.000 euro per impresa nei settori della pesca e dell'acquacoltura, e di 100.000 euro per impresa nel settore agricolo; l'aiuto alle imprese attive nella produzione agricola non deve essere fissato sulla base del prezzo o della quantità di prodotti immessi sul mercato;

  • garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti commerciali che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

  • prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;garanzie per le banche che veicolano gli Aiuti di Stato all'economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il Quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse;

  • assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine. La Commissione continuerà a monitorare la situazione ed è pronta a modificare, se necessario, l'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.

  • Qualora uno Stato membro intenda istituire un regime di aiuti previsto dal Quadro temporaneo, dovrà presentare preventivamente alla Commissione europea una notifica. La Commissione si impegna a valutare rapidamente la misura ai sensi dell'art. art. 107(3)(b) TFUE, dichiarandone con decisione l'ammissibilità. Per quanto riguardo l’Italia, ad esempio, entro 48 ore dalla notifica la Commissione europea ha approvato un regime di aiuti pari a 50 milioni di euro per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.

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