Agenzia delle Entrate: bonus per beni strumentali revocato senza fatture parlanti, ma si può rimediare

20 Ottobre 2020

Come evidenziato nel Rapporto di previsione - autunno 2020 “UN CAMBIO DI PARADIGMA PER L’ECONOMIA ITALIANA: GLI SCENARI DI POLITICA ECONOMICA” presentato lo scorso 10 ottobre, una recente analisi condotta dal Centro Studi Confindustria insieme al Ministero dell’Economia sulle dichiarazioni fiscali, sui dati Istat e sugli ordini Ucimu ha fotografato gli effetti del Piano Impresa 4.0 e, segnatamente, dell’iperammortamento nel 2018. Gli investimenti in beni strumentali connessi alla trasformazione digitale hanno registrato un incremento pari a quasi il 50%: i benefici fiscali, nel 2017, hanno infatti interessato 10,2 miliardi di euro di investimenti, con una stima per il 2018 pari invece a 15,2 miliardi. Significativo è il fatto che si sia trattato, in via preponderante, di spese realizzate da piccole e medie imprese neofite, che non avevano effettuato investimenti in tecnologie 4.0 prima del 2017. La maggiore crescita occupazionale nelle imprese che hanno beneficiato dell’agevolazione, rispetto ad imprese che non ne hanno beneficiato, è stata di circa 7 punti percentuali.

Con riferimento al 2019, il MiSE ha intercettato un progressivo calo degli ordini. Per questo con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), si è inteso fornire nuova linfa all’economia con un più efficace set incentivante, atteso che l’“effetto doping” ingenerato dai maxi ammortamenti sembrava ormai depotenziato. Con il Piano Transizione 4.0 ivi cristallizzato, sono state rifinanziate e prorogate, riformate e perfezionate una serie di misure ascrivibili al Piano Impresa 4.0. Tra gli elementi di maggior rottura rispetto al passato, il cambio di disciplina per l’iperammortamento ed il superammortamento, con l’adozione del credito d’imposta come strumento unico di accesso agli incentivi. Il riassetto delle misure fiscali del Piano ha introdotto una disciplina per molteplici aspetti nuova, con adempimenti inediti, e dai contorni talora incerti, a cui le imprese hanno dovuto fare fronte. Quello che maggiormente ha destato remore è stato previsto al comma 195 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020: "Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194...".

Si è già avuto modo di constatare come, nella sua apparente semplicità, tale disposizione rechi numerose ambiguità. Agenzia delle Entrate è intervenuta pochi giorni fa per dipanare alcune delle questioni più dubbie e impattanti. Sino a pochi giorni fa, risultavano infatti controversi gli effetti della mancata indicazione dei riferimenti normativi nonché la possibilità di adottare correttivi. Dal testo normativo non appare chiaro, infatti, se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio.

Nell’ambito delle risposte 438 e 439 del 5 ottobre, Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Piccole e medie imprese ritiene che i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico - FAQ n. 10.15 relativa alla Sabatini, consultabile al seguente indirizzo web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2034260-nuova-disciplina-beni-strumentali-nuova-sabatini-ter-domande-frequenti-faq#a10 -possano ritenersi estensibili anche in relazione a quanto disposto dal comma 195. Ne consegue che la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Tali effetti avrebbero una portata deflagrante per le aziende che non vi hanno provveduto, in quanto non avvezze a tali adempimenti o a causa di fornitori non collaborativi sotto tale profilo, se non fosse che Agenzia delle Entrate ha palesato un approccio flessibile riconoscendo la possibilità di regolarizzazione, con tempistiche estremamente late e con modalità agili. Come nel caso della Nuova Sabatini, anche nel caso del credito d’imposta per i beni strumentali va “fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria”.

In particolare, è ammessa la regolarizzazione dei documenti già emessi, che dovrà essere operata entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, da parte dell'impresa beneficiaria. La possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall’impresa beneficiaria.

In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Per maggiori informazioni su come rimediare alla revoca del bonus per beni strumentali senza fatture parlanti, contattaci.

In relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:

  • o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R n.600 del 1973;
  • o realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può -senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Tali chiarimenti si applicano anche agli acquisti effettuati tramite leasing.


Agenzia delle Entrate non interviene su altri profili nebulosi, in ordine ai quali si auspicano interventi futuri.  Più nel dettaglio, non emerge chiaramente e univocamente quali siano “gli altri documenti” relativi all’acquisizione dei beni, né il livello di precisione richiesta nell’indicazione della norma di riferimento. Suggeriamo, prudenzialmente di apporre la dicitura almeno sui seguenti documenti: Preventivo, Ordine / Contratto, DDT, Verbali di collaudo e accettazione, Fattura, Causale pagamento.

Alla luce del quadro normativo vigente, le imprese hanno ancora pochi mesi per concludere gli investimenti, in quanto il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In particolare, le imprese possono acquisire e agevolare beni strumentali nuovi:

  • materiali “ordinari”, non 4.0 – precedentemente superammortizzabili; il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • materiali 4.0, ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 – precedentemente iperammortizzabili; il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • immateriali 4.0, ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – precedentemente iperammortizzabili da parte delle sole imprese fruitrici dell’iperammortamento su beni materiali 4.0. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro, anche per le imprese che non fruiscono dell’incentivo per investimenti su beni dell’allegato A.

In queste settimane, fervono le proposte per la prossima Legge di Bilancio. Il nuovo pacchetto degli incentivi fiscali 4.0 è già stato approntato dal Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli e poggia su alcuni capisaldi ormai consolidati: la conferma del meccanismo dei crediti di imposta (senza opzioni, dunque, per l’iperammortamento ed il superammortamento, a differenza di quanto era stato ipotizzato nei mesi scorsi), la proroga triennale e l’aumento di alcune aliquote. Secondo quanto ad oggi trapelato, non si prevedono modifiche per il credito di imposta per i beni strumentali materiali 4.0. L’agevolazione riferita ai beni materiali ordinari potrebbe invece potenziarsi, con una maggiorazione all’8 o al 10%. Significative novità per i beni immateriali, per i quali si ipotizza di incentivare maggiormente quelli 4.0 con aliquota che passerebbe dal 15% al 20% nonché di estendere il novero dei software agevolabili. L’aspetto forse più interessante del piano del ministro Patuanelli, sul quale ci sono ancora dubbi del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle entrate, risiede nella possibile estensione ai crediti di imposta per l’acquisto di beni strumentali del meccanismo di cedibilità del credito oggi applicato al Superbonus 110%, con contestuale accorciamento dei tempi di fruizione del credito dagli attuali cinque anni a un solo anno o, in subordine, almeno due o tre anni. Le proposte sono tanto di appeal per le imprese quanto onerose per lo Stato. In particolare, si stima un impegno nel prossimo quinquennio pari a 27 miliardi di euro sul 4.0 (inclusivi del potenziamento anche di altre misure del Piano, tra cui il Bonus Formazione 4.0 ed il Credito d’imposta R&S), meno della metà di quanto indicato nelle prime proposte che profilavano un budget di 60 miliardi. Non rimane ora che attendere gli sviluppi previsti nelle prossime settimane.

Per maggiori informazioni su come rimediare alla revoca del bonus per beni strumentali senza fatture parlanti, contattaci. 


In queste settimane, fervono le proposte per la prossima Legge di Bilancio. Il nuovo pacchetto degli incentivi fiscali 4.0 è già stato approntato dal Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli e poggia su alcuni capisaldi ormai consolidati: la conferma del meccanismo dei crediti di imposta (senza opzioni, dunque, per l’iperammortamento ed il superammortamento, a differenza di quanto era stato ipotizzato nei mesi scorsi), la proroga triennale (fino al 31 dicembre 2023) e l’aumento di soglie di investimento e aliquote agevolative. Secondo quanto ad oggi trapelato, per il credito di imposta per i beni strumentali materiali 4.0, si alzano le soglie ma solo per il 2021, poi si tornerebbe ai valori attuali. In particolare, il prossimo anno il credito sarebbe del 40% per investimenti fino a 4 milioni, del 20% tra 4 e 10 milioni e del 10% tra 10 e 20 milioni. L’agevolazione riferita ai beni materiali ordinari potrebbe invece potenziarsi, con una maggiorazione al 10% per il 2021 per imprese con ricavi fino a 5 milioni; si studia anche un innalzamento al 15% se si tratta di sistemi per lo smart working. Significative novità per i beni immateriali, per i quali si ipotizza di incentivare maggiormente quelli 4.0 con aliquota che passerebbe dal 15% al 20% fino a 1 milione, nonché di estendere il novero dei software agevolabili. Come riportato da Il Sole 24 Ore (20 ottobre), nel caso dei software di base, non legati dunque alla digitalizzazione avanzata, si ipotizza un credito d’imposta del 6% e, solo per il 2021, del 10% per imprese con ricavi fino a 5 milioni. L’aspetto forse più interessante del piano del ministro Patuanelli, sul quale vi sono ancora dubbi del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle entrate, risiede nella possibile estensione ai crediti di imposta per l’acquisto di beni strumentali del meccanismo di cedibilità del credito oggi applicato al Superbonus 110%, con contestuale accorciamento dei tempi di fruizione del credito, dagli attuali cinque anni a un solo anno (almeno per aziende con ricavi fino a 5 milioni) o, in subordine, almeno due o tre anni.

Le proposte sono tanto di appeal per le imprese quanto onerose per lo Stato. In particolare, si stima un impegno nel prossimo quinquennio pari a 27 - 30 miliardi di euro sul 4.0 (inclusivi del potenziamento anche di altre misure del Piano, tra cui il Bonus Formazione 4.0 ed il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design), ossia la metà di quanto indicato nelle prime proposte che profilavano un budget di 60 miliardi. Non rimane ora che attendere gli sviluppi previsti nelle prossime settimane.

Contattaci per maggiori informazioni