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319 milioni per agevolare la R&S del Centro Sud
Per le aziende che nel 2020 investono in attività innovative qualificabili come Ricerca e Sviluppo, grandi opportunità giungono dal Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25.
MAGGIORAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA R&S 2020
In particolare, in virtù dell’articolo 244 del Decreto Rilancio, in undici Regioni la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, è aumentata
- dal 12 al 25% (+ 13%) per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro,
- dal 12 al 35% (+ 23%) per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
- e dal 12 al 45% (+ 33%) per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
AIUTO DI STATO
La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
Per le Regioni coinvolte dal potenziamento agevolativo, l’intervento ha mutato la natura dell’incentivo che, in virtù del Decreto Rilancio, risulta pertanto qualificabile quale Aiuto di Stato e non più come misura generale, in virtù della selettività del bonus che riguarda solo talune imprese. Ad avviso di chi scrive, tale inquadramento dovrebbe riguardare esclusivamente la maggiorazione dell’incentivo (+13% per le grandi imprese, + 23% per le medie imprese, +33% per le piccole imprese), rimanendo impregiudicata, per la generalità delle imprese, la natura di misura generale riconosciuta all’incentivo sino al 12%, ossia la percentuale introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, maggiorata poi dal Decreto Rilancio.
AMBITO SOGGETTIVO
L’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato reca conseguenze importanti. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo all’inapplicabilità degli aiuti in esenzione alle “imprese in difficoltà”. La disciplina generale del Credito d’imposta R&S si limita a prevedere, invece, la non eleggibilità di
- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
AMBITO OGGETTIVO
Si rileva che il Decreto Rilancio è intervenuto per potenziare il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020 previsto dalla Legge di Bilancio 2020, solo con riferimento alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, nulla prevedendo, invero, per l’innovazione tecnologica ed il design che, assieme alla R&S, costituiscono i tre ambiti agevolati del Credito d’imposta 2020 che sostituisce il Credito d’imposta R&S 2015-2019.
In assenza di indicazioni ufficiali di segno contrario, per circoscrivere l’ambito della R&S eleggibile, appaiono applicabili i criteri interpretativi forniti (per la misura prevista dalla Legge di Bilancio 2020) dal Decreto attuativo del 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design”. In virtù del Decreto attuativo, ai fini dell'applicazione del comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d'imposta, di cui alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, è operata, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015). Ai fini dell’ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.
Quanto ai costi agevolabili, il Credito d’imposta R&S previsto dalla Legge di Bilancio 2020 contempla le seguenti voci di spesa:
a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato. E’ prevista, inoltre, una maggiorazione dell’incentivo per personale altamente qualificato di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, assunto dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nelle attività eleggibili;
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo;
c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d'imposta. E’ prevista una maggiorazione dell’agevolazione nel caso di contratti di R&S extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato o, in virtù del Decreto Rilancio, a start up innovative;
d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili;
e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
La disciplina generale della Legge di Bilancio 2020 prevede, inoltre, limiti percentuali interni di rilevanza dei costi (parametrati essenzialmente all’entità dei costi del personale e dei contratti di ricerca extra muros) che si presume operino anche ai fini della maggiorazione.
In virtù dell’articolo 25 del Regolamento di esenzione applicabile alla maggiorazione, i costi ammissibili rientrano, invece, nelle seguenti categorie:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
Sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale che confermi (o smentisca) l’identità applicativa tra la misura generale prevista dalla Legge di Bilancio 2020 e dal Decreto Rilancio anche in relazione alle voci di costo eleggibili e alla modalità di determinazione dei costi agevolabili su cui è intervenuto l’articolo 6 del Decreto attuativo per quanto concerne la misura generale prevista dalla Legge di Bilancio 2020.
La stessa finestra temporale di agevolabilità degli investimenti in R&S oggetto di maggiorazione meriterebbe una conferma. Il Credito d’imposta R&S previsto dalla Legge di Bilancio 2020 si applica ai lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti. Si auspica che la portata agevolativa sia la medesima, anche se il Decreto Rilancio che ha introdotto la maggiorazione è entrato in vigore successivamente.
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LOCALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI
L’incentivo di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2020 è una misura generale, a beneficio di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Beneficiano, invero, della maggiorazione prevista dal Decreto Rilancio esclusivamente le attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in aree predeterminate, ossia otto Regioni del Mezzogiorno e, in virtù degli emendamenti approvati nell’iter di conversione, in altre tre Regioni, ossia quelle colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Singolare è la circostanza che l’agevolazione non riguardi le Regioni maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria da cui è promanato il Decreto Rilancio. In particolare, al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
La portata geografica dell’incentivo in Lazio, Marche e Umbria formalmente risulta estesa a tutta la Regione. Ci si domanda se, invero, il legislatore abbia inteso agevolare i soli comuni colpiti dagli eventi sismici. Se così fosse, sarebbe auspicabile un tempestivo chiarimento ufficiale, in quanto, ad oggi, le imprese stanno facendo affidamento sul tenore letterale della norma. Un tardivo revirement del legislatore o di prassi risulterebbe davvero dannoso.
CUMULABILITA’ DEGLI INCENTIVI
La qualifica della maggiorazione quale aiuto di Stato risulta estremamente rilevante per quanto concerne la disciplina della cumulabilità degli incentivi. Con riferimento al regime di cumulo conseguentemente applicabile all’incentivo di cui all’articolo 244 del Decreto Rilancio, vengono in considerazione le regole di cumulabilità previste dall’articolo 8 del Regolamento GBER. Si ipotizza che tali regole si applichino alla sola maggiorazione che va dal 12% al 25%/35%/45% e non sull’intera agevolazione. Inoltre è auspicabile che, qualora eventuali ulteriori misure di favore sui medesimi costi ammissibili impongano divieti di cumulo o limiti al cumulo con altri Aiuti di Stato, tali limitazioni trovino applicazione solo relativamente alla maggiorazione dell’incentivo.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Agli oneri derivanti dalla maggiorazione del Credito d’imposta R&S, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In sede di conversione in Legge, la dotazione finanziaria è stata considerevolmente arricchita, in quanto nelle iniziali previsioni era pari a meno della metà, ossia 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
La suddivisione della dotazione finanziaria sembra alludere alle modalità di fruizione previste dalla Legge di Bilancio 2020 che prevede che il credito d'imposta spettante sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile.
MODALITA’ APPLICATIVE
Ad avviso di chi scrive, è imprescindibile un chiarimento ufficiale che coordini la disciplina della maggiorazione prevista dal Decreto Rilancio con quella prevista dalla Legge di Bilancio 2020.
Si auspicano, altresì, chiarimenti in ordine alla modalità di accesso all’aiuto di Stato in questione, non essendo chiarito se risulti automatico o se, invece, siano previsti specifici adempimenti ed oneri documentali.
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