Superbonus 110%: un maxi incentivo, in evoluzione, per la ristrutturazione green

16 Giugno 2020

Sono circa 8.000 gli emendamenti al Decreto Rilancio, diversi dei quali riguardanti la misura del Superbonus descritta all’art.119.

I vari emendamenti proposti chiedono di:

  • estendere il superbonus al 110% per interventi di efficientamento energetico, antisismici o di installazione di pannelli solari a tutte le seconde case, escluse quelle di lusso
  • estendere il bonus agli impianti sportivi e agli alberghi
  • utilizzare la detrazione al 110% dal primo luglio 2020 fino alla fine del 2022, con un aumento delle risorse
  • estendere la misura anche i professionisti e le imprese, al momento espressamente esclusi.


Vediamo però nello specifico che cosa prevede la misura del Superbonus così come riportata del Dl Rilancio.

Possono beneficiare della detrazione del 110% tutti quegli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La detrazione si applica per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Secondo quanto contenuto nel Decreto Rilancio possono beneficiare della misura:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse
    posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

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Le disposizioni contenute nei commi da l a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

L’incentivo si applica per tutti i casi previsti dall'articolo 14 del Dl n.63 del 2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi, come previsto dall’art.119, comma I:

• isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, cappotto termico, che interessano l'involucro dell'edificio per almeno un quarto della stessa superficie. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 per ogni unità immobiliare che compone l'edificio;

• parti comuni degli edifici condominiali: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

• edifici unifamiliari: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

  • Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: i commi 5 e 6 dell’art.119 del Decreto Rilancio, inseriscono tra gli interventi agevolabili anche gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo o batterie a patto che, l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico sopra descritti;

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Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La detrazione per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% fino ad un ammontare complessivo non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

Nel caso di interventi di nuova costruzione, consistente ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, la suddetta quota viene ridotta a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione del Superbonus comprende anche l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Sono finanziabili dal superbonus anche tutti quei lavori finalizzati al miglioramento antisismico dell’edificio. Ad esclusione della zona sismica 4, tutti gli interventi - previsti dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (commi 1-bis, 1- ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies) – su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e finalizzati ad un miglioramento sismico dell’edificio, beneficiano di un Sismabonus maggiorato al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 I beneficiari delle agevolazioni fiscali, in luogo della detrazione diretta, possono alternativamente optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le modalità attuative saranno definite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.


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