Ricerca, sviluppo e innovazione nel settore alimentare

30 Marzo 2021

Nella risposta 188/2021 di Agenzia delle Entrate è riportato il parere tecnico del Mi.S.E., che ribadisce ancora una volta che le attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione sono quelle che posseggono i requisiti previsti dal Manuale di Frascati 2015.

Tale orientamento, ormai consolidatosi a partire dalla circolare ministeriale n. 59990 del 9 febbraio 2018 sul settore del software - nell’accezione adottata dal Mi.S.E. - comporta necessariamente che l’introduzione di nuovi prodotti o di miglioramenti significativi di prodotti esistenti nel settore alimentare (ricerca di materie prime, progettazione di nuove ricette, test di gradimento sui nuovi sapori, etc..) o di nuovi metodi di produzione, sia accompagnata dalla finalità di superare ostacoli di carattere scientifico o tecnologico, non essendo sufficiente l’esigenza di ottenere nuovi sapori e forme che incontrino i gusti dei consumatori.

Sul punto vale la pena ricordare brevemente che il Mi.S.E. adotta criteri più restrittivi, rispetto ai criteri generali del Manuale di Frascati 2015, al fine d’individuare le attività di ricerca e sviluppo, perché si limita alle nuove conoscenze di natura scientifica o tecnologica, mentre i criteri OCSE precisano che la ricerca e lo sviluppo si trovano nelle scienze sociali, umanistiche e artistiche, nonché nelle scienze naturali e nell'ingegneria. Anzi, a ben vedere sotto questo aspetto il Mi.S.E. va in controtendenza rispetto ai criteri OCSE, perché l’ultima edizione del manuale dell’ottobre 2015 conferisce maggiore enfasi, rispetto alle passate edizioni, alle scienze sociali, umanistiche e artistiche.


Secondo il Mi.S.E. sono pertanto agevolabili nel settore alimentare attività di ricerca e sviluppo quali:

  • i lavori finalizzati al significativo prolungamento della “shelf life” di un prodotto attraverso nuovi metodi di trattamento e conservazione degli alimenti, nuove materie prime, nuove tecniche di confezionamento, non realizzabili con le conoscenze che costituiscono lo stato dell’arte del settore;
  • i lavori finalizzati all’introduzione di nuovi ingredienti e formulazioni in grado di generare un “effetto tecnico” o un’utilità tecnologica sui prodotti alimentari in termini, ad esempio, di: digeribilità, apporto di vitamine e proteine, conservazione, prevenzione delle malattie legate all’alimentazione, tracciabilità, assenza di additivi, salubrità.


In base a tale approccio, nell’ambito del contesto normativo previgente (2015-2019), sono quindi da escludere dal perimetro agevolativo del credito d’imposta R&S:

  • tutti i lavori finalizzati alla formulazione di nuove ricette di prodotti alimentari il cui unico risultato si sostanzi nella realizzazione di un gusto o sapore o di un “effetto estetico” del prodotto (forma o composizione del piatto) diversi da quelli esistenti;
  • i lavori finalizzati a innovare aspetti estetici del packaging del prodotto alimentare quali forma, colori, simboli grafici e ornamenti;
  • le innovazioni di processo inerenti al marketing (rinnovo menù, ricerche di mercato e/o risposta alle esigenze dei clienti), in quanto non contraddistinte da un ostacolo tecnico-scientifico che si traduce in un connaturato rischio di insuccesso sia tecnico sia finanziario.

Effettivamente nessuno dei lavori sopra indicati soddisfa il requisito dell’incertezza dei risultati delle attività di R&S previsto dal Manuale di Frascati.


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A tal proposito andrebbe però rammentato che nel previgente contesto normativo il Mi.S.E. aveva già derogato alla rigida applicazione dei criteri del Manuale di Frascati per agevolare gli “effetti estetici” sui prodotti di tutti i settori “creativi” (ad esempio: tessile, abbigliamento, calzature, occhiali, gioielleria, ceramica), al fine di supportare anche il c.d. “Made in Italy”.

In tale prospettiva sarebbe utile capire perché, in questa occasione, il Mi.S.E. ha invece ritenuto di escludere i lavori finalizzati alla formulazione di nuove ricette di prodotti alimentari il cui unico effetto è di tipo organolettico, mentre anche nel settembre 2017 aveva ribadito l’ammissibilità dell’ideazione estetica.

A parere di chi scrive, per un’impresa del settore alimentare, progettare nuove ricette per ottenere un nuovo effetto organolettico equivale, di fatto, alla progettazione di nuove forme e colori per ottenere un nuovo effetto estetico da parte di un’impresa del settore moda.

Inoltre, andrebbe precisato che, lo sviluppo di nuove tecniche di lavorazione e conservazione degli alimenti che richiedono il superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili nel comparto alimentare, dovrebbero essere incluse nella R&S agevolabile, anche se solamente finalizzate a replicare un determinato effetto organolettico su scala industriale.

In ultimo, il Mi.S.E. segnala opportunamente che alcune attività di ideazione estetica potrebbero essere meritevoli, a partire dal periodo d’imposta 2020, di credito d’imposta design e ideazione estetica, di cui all’articolo 1, comma 202, L. 160/2019 e in base ai criteri contenuti nell’articolo 4, comma 1, D.M. 26.05.2020, previa verifica del requisito di novità (per l’impresa), di significatività delle modifiche apportate e di non ripetitività.


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