La Commissione Europea proroga ed estende il Temporary Framework

15 Febbraio 2021

In data 28 gennaio 2021, la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2021) 564 final, è nuovamente intervenuta sul Temporary Framework, adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di Covid-19.

 Il Temporary Framework è stato oggetto di diverse modifiche e adeguamenti lo scorso anno, nell’ordine: il 3 aprile (Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final), ulteriormente modificato ed esteso l'8 maggio (Comunicazione (C(2020 3156 final), il 29 giugno (Comunicazione C(2020) 4509) ed il 13 ottobre con la quale la Commissione ha disposto la proroga del Temporary Framework  fino al 30 giugno 2021 in tutte le sue parti.

Con la comunicazione n°564/2021 del 28 gennaio, si è arrivati al 5° intervento sul quadro temporaneo, con il quale la Commissione ha reso noto di aver approvato ulteriori modifiche e decidendo in primis di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la durata del Temporary Framework.


Oltre alla proroga dell’operatività del Quadro Temporaneo al 31 dicembre 2021, è stato deciso di innalzare i massimali di cui al punto 3.1 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” del quadro con le seguenti modalità:

  • 225.000 euro per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro);
  • 270.000 euro per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120.000 euro);
  • 1,8 milioni di euro per le imprese attive in tutti gli altri settori (precedentemente 800.000 euro).

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Tenuto conto della persistente incertezza economica e della proroga delle misure nazionali volte a limitare l'attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus, la quinta modifica ha previsto inoltre la possibilità per gli Stati membri di convertirefino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del Temporary Framework (garanzie, prestiti o anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Temporary Framework. Con la conversione non si possono comunque superare i nuovi massimali previsti (vedi punto 2) per gli aiuti di importo limitato del par. 3.1.

Inoltre per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato, secondo il nuovo intervento può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni.

Prorogata poi fino al 31 dicembre 2021 l'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.


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