Investimenti nel Mezzogiorno 2020: bonus Sud prorogato

6 Febbraio 2020

Il Bonus Sud, in virtù della Legge di Bilancio 2020 (art. 1 comma 319, Legge 27 dicembre 2019 n. 160), è stato prorogato di un anno, sino al 31 dicembre 2020. La previgente formulazione individuava, infatti, nel 31 dicembre 2019 l’ultimo giorno per potere accedere all’incentivo a fondo perduto, nella forma di credito d’imposta, dedicato alle imprese che, a partire dal 1° gennaio 2016, acquisiscono macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive, già esistenti o da costituirsi, in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, Sardegna e nelle zone assistite di Molise e Abruzzo.


Più precisamente, l’agevolazione riguarda i beni strumentali nuovi acquisiti, anche a titolo di locazione finanziaria, nell’ambito di un progetto di investimento iniziale, quale: la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (Molise e Abruzzo e sino al 31 dicembre 2016 anche Sardegna), gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

Investimenti nel Mezzogiorno 2020: bonus Sud prorogato

L’accesso al regime è condizionato ad una comunicazione dell’impresa all’Agenzia delle Entrate, chiamata ad autorizzare la fruizione. Il contribuente può utilizzare il beneficio a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito medesimo. E’ possibile, altresì, la rettifica di comunicazioni già rese o la relativa rinuncia.

In particolare, con la Risposta alla consulenza giuridica 1 del 3 febbraio, Agenzia delle Entrate ha preso posizione sugli effetti della rettifica alla comunicazione ad Agenzia delle Entrate per la fruizione del Credito SUD. Si ripercorrono, qui di seguito, le principali indicazioni dell’amministrazione finanziaria.


  • Premesso che il diritto al beneficio resta subordinato all'effettiva realizzazione degli investimenti, resta ferma la validità delle compensazioni effettuate sulla base della comunicazione originaria, con riferimento all'eventuale quota di credito per la quale non sono state segnalate modifiche con la comunicazione rettificativa, sempre nei limiti degli investimenti realizzati.
  • In presenza di investimenti integralmente traslati al periodo d'imposta successivo, a seguito della presentazione della rettifica del modello di comunicazione, il precedente modello è sostituito da quello rettificativo ed il credito precedentemente autorizzato non è più utilizzabile in compensazione. Il contribuente non potrà utilizzare il credito in compensazione, esponendo nel modello F24, quali anni di riferimento, gli anni originariamente programmati, ma dovrà indicare l'anno in cui gli stessi dovranno essere realizzati e attendere, a seguito della presentazione dell'istanza di rettifica, di ricevere la relativa ricevuta da parte dell'Agenzia.
  • Nell'ipotesi di investimenti traslati solo in parte al periodo d'imposta successivo, la presentazione dell’istanza di rettifica del modello di comunicazione, non determina alcun effetto sulla quota di credito maturata che è rappresentata esclusivamente da quella corrispondente agli investimenti già posti in essere. La quota di credito oggetto di rettifica in conseguenza della riprogrammazione degli investimenti, invece, è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della nuova ricevuta attestante la fruibilità del credito.
  • Nell'ipotesi in cui, in mancanza delle presentazione della rettifica del modello di comunicazione originaria per la traslazione degli investimenti, un contribuente avesse utilizzato il credito d'imposta - sempre successivamente al momento di effettuazione dell'investimento - utilizzando come anno di investimento quello originario (a titolo di mero esempio, il caso in cui l'investimento originario era previsto nell'anno 2017, ma è stato effettuato nel 2018; successivamente a tale momento, ma prima di aver rettificato la comunicazione, viene utilizzo il credito maturato, compilando il modello F24 con l'indicazione dell'anno 2017), non si applicheranno sanzioni alla rettifica al modello F24, successiva alla presentazione del nuovo modello di comunicazione, per renderlo coerente con tale ultimo e, in sostanza, con il corretto periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento.
  • La compilazione del "quadro C" del modello comunicativo dedicato alle verifiche antimafia è richiesta quando l'ammontare complessivo del credito di imposta sia superiore a euro 150.000. I contributi sono resi fruibili sotto condizione risolutiva. In caso di comunicazione della documentazione interdittiva, quindi, le compensazioni operate saranno da considerarsi non legittime. In caso di comunicazione rettificativa o di nuova istanza relativa ad un ulteriore investimento, qualora sia già presente l'informazione antimafia liberatoria sulla prima istanza non si ritiene necessaria una nuova consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia a condizione che il nulla osta sia in corso di validità (un anno dall'acquisizione, in base all'articolo 86, commi 2 e 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e il quadro C delle due istanze sia identico.


La medesima comunicazione per la fruizione del credito d’imposta può essere utilizzata anche per due misure ulteriori, che si innestano sul bonus Sud: il “credito d’imposta sisma” ed il “credito d’imposta Zes”, che la Legge di Bilancio 2020 ha provveduto a prorogare, portando il termine rispettivamente al 31 dicembre 2020 (art. 1 comma 218, Legge 27 dicembre 2019 n. 160), e al 31 dicembre 2022 (art. 1 comma 316, Legge 27 dicembre 2019 n. 160). Alla luce delle predette proroghe, il modello comunicativo dovrà essere conseguentemente aggiornato.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’accesso al credito d’imposta è precluso anche alle imprese in difficoltà. Per i crediti d'imposta Sisma e ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.

Il credito d’imposta sisma e il credito d’imposta ZES sono utilizzabili in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.


Credito d’imposta sisma


L’articolo 18-quater del decreto legge n. 8/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Il bonus per gli investimenti nei territori del sisma è attribuito, fino al 31 dicembre 2020, nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.


Per il credito d’imposta Sud, invece, le aliquote agevolative operano secondo il seguente schema:

Investimenti sino al 28 febbraio 2017

Per tutte le Regioni, l’agevolazione, in regime di esenzione, spetta nei limiti:

del 10% per le GRANDI imprese;

del 15% per le MEDIE imprese;

del 20% per le PICCOLE imprese.

Investimenti dal 1° marzo 2017

Per le Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. a) del TFUE (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, e dal 2017 la Sardegna) l'intensità massima dell'aiuto è:

del 25% per le GRANDI imprese;

del 35% per le imprese di MEDIE dimensioni;

e del 45% per le PICCOLE imprese.

Per le Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. c) del TFUE (Abruzzo e Molise) l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è previsto:

al 10% per le GRANDI imprese;

al 20% per le imprese di MEDIE dimensioni;

ed al 30% per le PICCOLE imprese.


Per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati successivamente all’autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea. Con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza il 15 maggio 2018, la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al citato articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.


Credito d’imposta ZES


L’articolo 5 del decreto legge n. 91/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 prevede benefici fiscali e altre agevolazioni a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona economica speciale (Zes). In particolare, in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, risulta ampliata la portata del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, essendo elevato a 50 milioni di euro l’ammontare massimo del costo agevolabile per ciascun progetto di investimento.


Per il bonus Sud, invece, i massimali di costo agevolabile per progetto di investimento sono così stabiliti:

Investimenti sino al 28 febbraio 2017

Per le PICCOLE imprese il limite massimo per progetto di investimento è di 1, 5 milioni di Euro;

per le imprese MEDIE il limite è di 5 milioni di Euro;

per le GRANDI imprese il limite è di 15 milioni di Euro.

Investimenti dal 1° marzo 2017

Per le PICCOLE imprese il limite massimo per progetto di investimento è di 3 milioni di Euro;

per le imprese MEDIE il limite è di 10 milioni di Euro;

resta fermo il limite massimo di 15 milioni di Euro per le GRANDI imprese.


Per gli investimenti nelle zone economiche speciali sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale.

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