Investimenti in beni strumentali: ecco il nuovo credito d’imposta

20 Gennaio 2020

Per il 2020,  la disciplina di super-ammortamento ed iper-ammortamento è stata sostituita dalla Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto un incentivo di diversa natura, nella forma di credito d'imposta, per investimenti (anche tramite locazione finanziaria), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, in  beni  strumentali  nuovi: 
•    materiali “ordinari”, non 4.0 – precedentemente super-ammortizzabili;
•    materiali 4.0, ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 – precedentemente iper-ammortizzabili;
•    immateriali 4.0, ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017,  come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – precedentemente iper-ammortizzabili da parte delle sole imprese fruitrici dell’iper-ammortamento su beni materiali 4.0.


In particolare, il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al  31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia  avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno pari  al  20% del  costo  di   acquisizione. 


La nuova disciplina non si applica: 
•    agli investimenti materiali super-ammortizzabili, aventi a oggetto i beni “ordinari”, non 4.0, effettuati ex art. 109 TUIR tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020,  in  relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 sia stata prenotata la disciplina vigente nel 2019 tramite accettazione del relativo  ordine  da parte del venditore e pagamento di  acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per tali investimenti resta  ferma  l'agevolazione  prevista  dall'articolo  1  del Decreto Crescita che ha reintrodotto, a partire dal 1° aprile 2019, il super-ammortamento;
•    agli investimenti iper-ammortizzabili aventi ad oggetto beni materiali e immateriali 4.0, effettuati ex art. 109 TUIR tra il 1° gennaio e il  31  dicembre  2020,  in relazione ai quali entro la data del 31  dicembre  2019 il  relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il  pagamento di acconti in misura almeno  pari  al  20% del  costo  di  acquisizione, per i quali  restano  ferme  le  agevolazioni  previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della Legge di Bilancio 2019. 
Nelle predette casistiche, eventuali slittamenti degli investimenti (rispettivamente oltre il 30 giugno 2020 e oltre il 31 dicembre 2020) determinano l’applicabilità del nuovo regime 2020, privando di efficacia la prenotazione della disciplina 2019.


BENEFICIARI

Possono accedere all’incentivo tutte  le  imprese residenti  nel   territorio   dello   Stato,   incluse   le   stabili organizzazioni di soggetti  non  residenti,  indipendentemente  dalla forma  giuridica,  dal  settore  economico  di appartenenza,   dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del  reddito.  Il credito d'imposta su beni materiali “ordinari”, non 4.0, si  applica  anche  agli  investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione  volontaria,  fallimento, liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  preventivo   senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o  che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di  tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di  sanzioni interdittive.  

Per le imprese ammesse al  credito d'imposta,  la  fruizione  del  beneficio   spettante   è   comunque subordinata  alla  condizione  del  rispetto  delle  normative  sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun  settore  e  al corretto adempimento degli  obblighi  di   versamento  dei  contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

Secondo le intenzioni e le stime governative, la nuova natura e conformazione del bonus per investimenti in beni strumentali determinerà un ampliamento della platea dei beneficiari pari al 40%; in particolare, saranno avvantaggiate anche le aziende di minor dimensione incapienti per un utilizzo immediato dei maxi-ammortamenti, oltre che le aziende agricole o chi opera in regime forfettario prima escluso dall’accesso alle maxi deduzioni.


SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli  investimenti  in  beni  materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, sia “ordinari” che 4.0, ad eccezione
•    dei mezzi di trasporto  indicati all'articolo 164, comma 1, del TUIR, 
•    dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce  aliquote di ammortamento
      inferiori al 6,5%, 

•    dei fabbricati e delle  costruzioni,  
•    dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016,  
•    nonchè  dei  beni  gratuitamente  devolvibili  delle   imprese operanti  in  concessione  e  a  tariffa  nei  settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle  poste,  delle telecomunicazioni,  della  raccolta  e depurazione  delle  acque  di scarico e della raccolta e  smaltimento  dei  rifiuti.  
Sono,  inoltre, agevolabili autonomamente gli investimenti in beni  immateriali  nuovi,  strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B, anche per le imprese che non fruiscono dell’incentivo per investimenti su beni dell’allegato A. 

AGEVOLAZIONE
    Per gli investimenti aventi a oggetto beni “ordinari”, diversi  da  quelli 4.0, il credito  d'imposta  è riconosciuto nella  misura  del  6% del  costo, nel limite massimo di  costi  ammissibili pari a 2 milioni di euro. 
Il beneficio è, dunque, lievemente meno vantaggioso rispetto alla versione 2019, che vale il 7,2% dell’investimento ed ha un limite di utilizzo di 2,5 milioni.
•    Per  gli  investimenti  aventi  ad  oggetto  beni materiali   4.0 ricompresi nell'allegato A,  il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5  milioni  di  euro,  e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro  e  fino  al  limite  massimo  di  costi complessivamente ammissibili pari a  10  milioni  di  euro.  
Rispetto all’iper-ammortamento viene dunque annullato il beneficio per gli investimenti tra i 10 ed i 20 milioni. Le due nuove aliquote (40% e 20%) sono di poco inferiori all’intensità dell’incentivo previgente: il credito d’imposta al 40% sostituisce l’iper-ammortamento al 270%, pari al 40,8% dell’investimento, mentre l’aliquota al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni corrisponde all’ incentivo al 200%, pari al 24% del costo del bene.
•    Per  gli  investimenti  aventi  ad  oggetto  beni immateriali 4.0  ricompresi nell'allegato B, il credito d'imposta è riconosciuto nella  misura  del  15% del costo, nel limite  massimo  di  costi  ammissibili  pari  a 700.000 euro. Nell’ambito della disciplina 2019, tali investimenti sono eleggibili al 140%, pari al 9,6% del costo di acquisizione. Da un lato, pertanto, nel 2020 si introduce un limite di spesa prima non previsto, dall’altro si aumenta sensibilmente il beneficio, reso peraltro indipendente dall’iper-ammortamento. 


Il credito d'imposta è utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione,  in cinque  quote  annuali  di  pari  importo, ridotte  a  tre  per   gli investimenti in beni immateriali  ricompresi nell'allegato B, a decorrere:
•    dall'anno successivo  a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti “ordinari” non 4.0,  
•    ovvero  a  decorrere  dall'anno  successivo   a   quello dell'avvenuta interconnessione dei beni 4.0 di cui agli allegati A e B. 


Nel  caso  in  cui l'interconnessione dei beni di cui all’Allegato A avvenga tardivamente, ossia in un periodo d'imposta successivo a quello  della  loro  entrata  in  funzione,  è comunque possibile iniziare a fruire del  credito  d'imposta  per  la parte spettante per beni “ordinari”, non 4.0. 
Si rammenta che, in virtù della risoluzione 110/E di Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019, non occorre attendere il decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento per la compensazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito nonchè della base imponibile dell'imposta  regionale sulle  attività produttive. Il  credito  d'imposta  non  può  formare  oggetto  di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. 


ADEMPIMENTI

I beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena  la  revoca  del beneficio,  la  documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili.  A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi  all'acquisizione dei beni  agevolati  devono  contenere  l'espresso  riferimento  alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160  (Legge di Bilancio 2020). 

In relazione  agli  investimenti materiali ed immateriali 4.0,  le  imprese  sono  inoltre  tenute  a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato  da  un  ente  di  certificazione accreditato, da cui risulti che  i  beni  possiedono  caratteristiche tecniche tali da  includerli  negli  elenchi  di  cui  ai  richiamati allegati  A  e  B  e   sono interconnessi al sistema aziendale di  gestione  della  produzione  o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di  acquisizione non superiore a 300.000 euro, il predetto onere documentale può essere adempiuto attraverso  una  dichiarazione  resa dal legale rappresentante. 

Al  solo  fine di consentire di  acquisire  le informazioni necessarie per valutare  l'andamento,  la  diffusione  e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali  misure sui beni 4.0  effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.


    
CUMULABILITA

Il  credito  d'imposta  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto

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