Il Super ammortamento non ha più i giorni contati

22 Maggio 2020

Operativo dal 15 ottobre 2015, sino a poche ore fa l’esperienza del super-ammortamento stava volgendo al termine, contemplando code di investimento sino al 30 giugno 2020. Il Decreto Rilancio ha posticipato l’imminente fine del maxi bonus. Il Governo ha deciso, all’ultimo, di inserire nel Decreto Rilancio l’articolo 50 dedicato alla proroga del super-ammortamento, non previsto nella bozza del Decreto giunta in Consiglio dei Ministri lo scorso 13 maggio.


Il super-ammortamento è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, sulla scorta dell’esperienza francese, e successivamente è stato a più riprese prorogato, a beneficio delle imprese e dei lavoratori autonomi. Da ultimo, il Decreto Crescita (articolo 1 decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) aveva introdotto una nuova finestra temporale di vigenza del super-ammortamento per i beni acquisiti dall’1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero al 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In virtù dell’ultima versione del super-ammortamento, ai fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. Sono agevolabili i beni acquisiti a titolo di proprietà (anche realizzati in appalto o in economia) o di leasing. L’agevolazione riguarda i beni materiali strumentali nuovi. Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in: beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; fabbricati e costruzioni; particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016. Non sono agevolabili i veicoli di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR. La nuova disciplina prevista dal Decreto Crescita introduce un tetto per i costi agevolabili pari a 2,5 milioni di euro. L’entrata in funzione è condizione per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La fruibilità del contributo decorre pertanto dal periodo nel quale il bene è entrato in funzione, anche se successivo al termine del periodo di agevolabilità.

L’articolo 50 del Decreto Rilancio “Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento” dispone che “In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2020.”

Il Decreto Rilancio ha stabilito, pertanto, la proroga di 6 mesi del termine di effettuazione degli investimenti, ai sensi dell’articolo 109 TUIR, per i beni strumentali nuovi ai fini del super-ammortamento, analogamente a quanto aveva disposto il MiSE per la Sabatini con Circolare 29 aprile 2020, n. 127757. Come in quella sede evidenziato, per effetto dell’emergenza epidemiologia, molte imprese stanno incontrando particolari difficoltà a realizzare, entro il previsto termine, gli investimenti pianificati, sia per carenza della necessaria liquidità aziendale, sia per i ritardi nella produzione, consegna e collaudo dei beni ordinati connessi alla chiusura forzata delle aziende fornitrici.

La proroga segna, peraltro, il riallineamento temporale tra super-ammortamento ed iper-ammortamento, ossia l’evoluzione del super ammortamento per i beni 4.0 interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La proroga dell’iper-ammortamento contenuta nella Legge di Bilancio 2019 (comma 60, art.1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145), prevede che siano iper ammortizzati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L’originario disallineamento temporale lasciava una zona grigia per i beni 4.0 acquisiti ed entrati in funzione nel secondo semestre del 2020, che vengono interconnessi in un periodo d’imposta successivo.  In tale ipotesi, la fruizione dell’iper-ammortamento potrà iniziare solo dal periodo di interconnessione. In via generale, in caso di interconnessione tardiva rispetto all’entrata in funzione, Agenzia delle Entrate (circolare 4/E del 2017), ha chiarito che il bene, nel periodo d’imposta di entrata in funzione, può temporaneamente godere del beneficio del super-ammortamento (se ricorrono i requisiti previsti dalla relativa normativa); tale beneficio temporaneo non impedisce l’accesso all’iper-ammortamento nel periodo d’imposta in cui avviene l’interconnessione. In caso di consegna del bene nel secondo semestre del 2020, tale facoltà risultava preclusa.

La proroga del super-ammortamento abbrevia la durata del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2020, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) in sostituzione del super-ammortamento. Il Credito d’imposta è riconosciuto nella misura del  6% del  costo, nel limite massimo di  costi  ammissibili pari a 2 milioni di euro, agevolando pertanto 500.000 euro in meno rispetto al super-ammortamento. Il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La Legge di Bilancio 2020, al comma 196 dell’articolo 1, in relazione ai beni ordinari (non 4.0), dispone esplicitamente che il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 non si applica “a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati  nel  comma 188, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020,  in  relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il  relativo  ordine  sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,  per i quali resta  ferma  l'agevolazione  prevista  dall'articolo  1  del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”. Tale previsione non contempla la proroga istituita da Decreto Rilancio, né quest’ultimo ne ha previsto un aggiornamento. Si presume che, nell’ambito della conversione in Legge del Decreto Rilancio verranno uniformati i termini, sanando il predetto vizio di coordinamento formale.

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