Ecobonus: la detrazione fiscale è applicabile anche agli immobili NON strumentali

6 Luglio 2020


Con la risoluzione n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate toglie ogni dubbio sull’applicabilità della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica operati su immobili non strumentali.

In precedenza, le risoluzioni 303/E e 340/E del 2018 avevano, rispettivamente, escluso dal perimetro dell’agevolazione gli interventi su “immobili merce” operati dalle società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia e limitato l’applicabilità della detrazione esclusivamente agli interventi su immobili strumentali.

L’interpretabilità di queste risoluzioni ha generato numerose controversie, sorte nell’ambito dei recuperi a tassazione delle detrazioni d’imposta fruite da società immobiliari per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili qualificabili come beni merce.

Per far fronte a questa criticità e riallinearsi alla ratio legis alla base dell’agevolazione, con la suddetta risoluzione si stabilisce che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.


Contattaci per maggiori informazioni