Decreto Rilancio: contributi per la riapertura in sicurezza

22 Maggio 2020

Dopo il lungo periodo di lockdown, la riapertura delle attività lavorative deve far fronte non solo alle ingenti perdite economiche determinate dai mancati introiti, ma anche con i costi sempre crescenti che i datori di lavoro devono sostenere per consentire un rientro in sicurezza dei lavoratori e degli utenti all’interno delle loro aziende, negozi o locali.

Per fare fronte a tutto ciò il Governo nel decreto Rilancio ha ampliato alcuni benefici previsti nei precedenti decreti e le misure di sostegno per compensare i costi per le riaperture. 


Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (Art. 95)

Il Decreto Rilancio introduce nel pacchetto di agevolazioni, utili per sostenere le aziende che devono mettersi in linea con le misure di sicurezza, nuovi contributi alle imprese per l’acquisto di strumenti e attrezzature capaci di ridurre il rischio di contagio da Covid 19.

Le risorse derivano dal bando INAIL ISI 2019, che viene revocato, e dai fondi che l’Istituto avrebbe dovuto destinare nel 2020 ai progetti di sicurezza sul lavoro e a stabilirlo è l’articolo 95 del DL n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.

Si tratta di una dote di 403 milioni di euro che saranno destinati a finanziare a fondo perduto le spese per la sicurezza anticontagio da Coronavirus sostenute dalle imprese, di tutte le dimensioni, per rispettare gli obblighi previsti dalle linee guida INAIL /ISS e dal Protocollo  aziende sindacati del 24 aprile 2020.  La misura sarà gestita da INVITALIA.

Possono accedere ai contributi per l’acquisto di strumenti utili a ridurre il rischio di contagio da coronavirus i soggetti indicati nell’articolo 95 del Decreto Rilancio:

  • imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
  • imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese,
  • imprese agrituristiche;
  • imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese.

Il contributo massimo che le imprese possono richiedere cambia in base alle dimensioni dell’azienda:

  • euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti
  • euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti
  • euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti

Hanno diritto all’agevolazione le imprese che hanno effettuato interventi negli ambienti di lavoro, successivamente successivamente al 17 marzo 2020

Nello specifico, i contributi finanzieranno l’acquisto di:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi.

Sarà agevolato anche l’acquisto di:

  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale

In merito a quest’ ultimo punto sottolineiamo che la norma non precisa quali siano i DPI ammissibili. In attesa di indicazioni più precise, si ritiene di poter applicare, quanto stabilito dal bando Impresa Sicura.


Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120)

Ad introdurre questa nuova agevolazione fiscale è l’articolo 120 del Decreto Rilancio.

Esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, ma anche associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, sono i potenziali beneficiari del credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Il credito d’imposta riguarda le spese sostenute nel 2020 per gli investimenti necessari per l'adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti alle disposizioni anti Coronavirus.

Tra gli interventi agevolabili, sono compresi gli interventi per:

    • il rifacimento spogliatoi e mense;
    • la realizzazione di spazi medici;
    • la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
    • arredi di sicurezza;
    • investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
    • in linea generale tutte le spese utili a far rispettare le misure anti coronavirus.

Su questi costi, gli esercenti attività di impresa, arte o professione maturano un credito di imposta del 60% fino ad un massimo di 80.000 euro per beneficiario.

Maggiori dettagli sui soggetti e le spese ammissibili arriveranno con decreti ad hoc del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nella prima versione del decreto era anche prevista la possibilità di utilizzare il credito d’imposta in compensazione, spalmandolo in dieci anni. Questa previsione è stata cancellata nella versione definitiva del decreto, limitando la possibilità di usufruire del credito di imposta all’anno 2021.



Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art.125)

Il decreto Cura Italia ha per primo introdotto un bonus del 50% per la sanificazione periodica di uffici, negozi e aziende, riconosciuto nella forma di credito d’imposta. Il decreto Liquidità ha successivamente esteso il bonus anche alla spesa sostenuta per l’acquisto di gel disinfettanti e mascherine.

Il decreto Rilancio, all’art 125, anche in considerazione dell’importanza che assumerà la sanificazione nella ripresa a pieno regime delle attività economiche, cambia le regole per il bonus sanificazione e riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60%, con un limite massimo di 60.000 euro, per ciascun beneficiario delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti, la sanificazione degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Beneficiari di questa misura sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta per la sanificazione, per mascherine, gel disinfettanti e DPI aumenta per quel che riguarda la percentuale di rimborso riconosciuta, e si semplifica rispetto alla prima versione prevista dal decreto Cura Italia.

Stando a quanto previsto dal testo del decreto Rilancio, non servirà più attendere il varo del decreto attuativo di MEF e MISE, ma basterà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per dare il via al bonus sanificazione del 60%.

A differenza della precedente versione, il bonus sanificazione previsto dal decreto Rilancio è corredato dall’elenco dettagliato delle spese sulle quali calcolare il credito d’imposta:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale
  • la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività
  • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione
  • l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


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